Castelnuovo Garfagnana escluso dalla Coppa Italia di Promozione
Sconfitta a tavolino dopo il reclamo del Bagni di Lucca e pesanti sanzioni per il club gialloblù

Come anticipato da TOSCANAGOL (CLICCA QUA) è stata assegnata la vittoria a tavolino al Bagni di Lucca in relazione alla gara di domencia scorsa di Coppa Italia di Promozione contro il Castelnuovo Garfagnana.
Ecco il testo della sentenza
Reclamo dell'U.S. Bagni di Lucca avverso regolarità gara Castelnuovo Garfagnana - Bagni di Lucca del 30/8/2015
Propone reclamo l'U.S.D. Bagni di Lucca avverso la validità della gara in epigrafe lamentando la partecipazione irregolare del calciatore Biagioni Lorenzo nelle fila del Castelnuovo Garfagnana, siccome squalificato. Questo Organo di prime cure, constatato che il detto giocatore era stato effettivamente colpito dalla sanzione della squalifica per una giornata causa recidiva di ammonizioni (come da Comunicato Ufficiale dell'11 settembre 2014) ritiene che il provvedimento disciplinare non sia stato mai scontato.
Nel caso in esame, infatti, trova applicazione l'art.19, comma 11.1 C.G.S., secondo cui le sanzioni inflitte dagli Organi di giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali si scontano nelle rispettive competizioni. La squalifica del Biagioni, risalente alla precedente stagione sportiva in Coppa Italia, non è stata, quindi, regolarmente scontata al momento della gara di coppa in argomento.
Ne consegue l'accoglimento del gravame per come proposto dall'U.S.D. Bagni di Lucca e il non addebito della relativa tassa. Per questi motivi il G.S.T. accoglie il reclamo cosi' come proposto dall'U.S.D. Bagni di Lucca di Bagni di Lucca (LU) infliggendo all'odierna reclamata la sanzione della perdita della gara per 0 a 3, l'ammenda di Euro 350 (Trecentocinquanta/00) escludendola altresì' dal proseguo della manifestazione.
Infligge al calciatore Biagioni Lorenzo una ulteriore giornata di squalifica di coppa, al dirigente accompagnatore ufficiale dell'U.S. Castelnuovo Garfagnana Sig. Pedreschi Franco l'inibizione per mesi uno. Ordina non addebitarsi la tassa.
Scritto da La Redazione il 03/09/2015





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