Partita persa all'ASTA: "Ma la PECCIOLESE non è stata sportiva"
Promozione girone C, una delle due porte era più bassa di quindici centimetri. La società senese accetta la sentenza, ma rimarca il comportamento di un dirigente ospite
Fatto curioso nel campionato di Promozione girone C dove il Giudice Sportivo ha assegnato la vittoria a tavolino alla Pecciolese Alta Valdera relativamente alla gara di domenica scorsa che non si era disputata sul campo dell'Asta Taverne.
A tal proposito, registriamo il commento della società senese scritto sul propio sito internet:
"E' arrivata la decisione del Giudice sportivo che ha dato la sconfitta a tavolino per l'Asta nella partita della scorsa domenica contro la Pecciolese.
La società Arancioblè considera legittima ed inevitabile secondo i regolamenti, la sentenza applicata, ma desidera rimarcare come fosse fuori dall'etica sportiva il comportamento di un dirigente della Pecciolese Alta Valdera.
Infatti, gli ospiti, avevano palesato ad inizio riscaldamento la sospetta irregolarità della porta, rassicurando la dirigenza dell'Asta sul fatto di soprassedere non considerandolo un vantaggio per una o l'altra squadra.
Ma a pochi minuti dall'inizio della partita hanno invece invitato il direttore di gara a constatare la regolarità della porta, di fatto riducendo al minimo (45 minuti) il tempo per intervenire a porre rimedio."
CAMPIONATO DI PROMOZIONE
GARE DEL 18/10/2015
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA:
A.S.D. ASTA TAVERNE/A.S.D. PECCIOLESE ALTA VALDERA DEL 18 OTTOBRE 2015 (non disputata).
Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Ragionale Toscana, esaminati gli atti ufficiali della gara indicata in epigrafe e rilevato che - l’arbitro, prima dell’inizio della gara,constatava , su specifica e rituale richiesta della societa’ ospitata che una delle due porte si presentava piu’ bassa di ben quindici centimetri della misura minima prescritta dai regolamenti federali ; -la societa’ ospitante non aveva provveduto entro quarantacinque minuti dall’orario di inizio della gara alla risoluzione del problema per cui non aveva dato inizio all’incontro. Tutto cio’ premesso, occorre preliminarmente rilevare che giusta la decisione FIGC n. 3 annessa alla Regola 1 del Regolamento del Giuoco del Calcio, le societa’ ospitanti sono responsabili del regolare allestimento del campo di gioco ed e’ principio di diritto che in presenza di situazioni comunque connesse ad irregolarita’ del terreno di gioco l’arbitro debba invitare la societa’ ospitante ad eliminare l’inconveniente entro un termine ritenuto compatibile, a sua discrezione, con la possibilita’ di portare a compimento l’incontro (CAF 35C/91). Inoltre, per consolidata giurisprudenza sportiva, ogni societa’ e’ responsabile della gestione e della praticabilita’ del terreno di gioco indipendentemente da titoli di proprieta’ eventualmente vantati da terzi (CAF 26C/85). Alla luce di cio’, non avendo la societa’ ospitante eliminato l’inconveniente entro il tempo massimo di attesa, la responsabilita’ della mancata effettuazione della gara deve ricadere, inevitabilmente, sulla medesima societa’ e cio’ a prescindere, in conformita’ alla richiamata giurisprudenza, da ogni valutazione in ordine al titolo dal quale derivi la disponibilta’ del campo di gioco ed indipendentemente da ogni valutazione del comportamento della societa’, se dovuto a volontarieta’ ovvero si tratti di imputabilita’ a solo titolo di colpa. In conclusione, alla luce delle sopracitate argomentazioni ed ogni altra questione in esse assorbita, il G.S.T. procedendo d’ufficio ex art. 29, n. 6 lett. a) del Codice di giustizia sportiva, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali, ritiene l’A.S.D. Asta Taverne responsabile della mancata effettuazione della gara emarginata, per mancata conformita’ del terreno di gioco, poiche’ l’altezza di una delle due porte risultava inferiore a quella prevista dalle vigenti normative ed applica alla stessa la sanzione sportiva della perdita dell’incontro con il punteggio di 0 a 3.