Accolto il CONTRORECLAMO: confermato il RISULTATO del CAMPO
Ribaltata la prima sentenza del Giudice Sportivo. La finale della Coppa provinciale di Terza resta Marina di Massa-Dallas Romagnano

La sfida Marina di Massa-Pontremoli fc si arricchisce di una ulteriore pagina: sul campo il risultato della semifinale della Coppa provinciale di Terza categoria di Massa-Carra, gara di ritorno disputata al “Borromeo” di Massa, era terminata con la vittoria (2-1) per Salini & c. che avevano così staccato il biglietto per la finalissima di coppa Provinciale contro il Dallas Romagnano in data e sede da destinarsi.
Il Giudice Sportivo Territoriale, con delibera pubblicata sul C.U. n. 24 del 07.12.2023, in accoglimento del reclamo gara (disputata il 29.11.2023 e valevole per la Coppa Provinciale di Terza Categoria) presentato dalla Asd Pontremoli Football Club, infliggeva alla società Marina di Massa 2023 la punizione sportiva della perdita della gara suindicata con il punteggio di 0-3 a norma dell’art. 10, comma 7 del C.G.S. escludendola dal prosieguo della manifestazione., con l’ammenda di 100 euro e la squalifica al dirigente Grassi Francesco con l’inibizione di mesi uno.
Avverso il su citato provvedimento- prosegue il comunicato ufficiale - ha proposto rituale reclamo la società Marina di Massa 2023, chiedendo l’annullamento della decisione impugnata, rilevando, in via preliminare, l’esistenza di vizi formali dell’istanza di reclamo proposta dalla società Pontremoli Football Club in prime cure, e, nel merito, l’erroneità della decisione adottata dal Giudice Sportivo Territoriale, poiché, a suo dire, il calciatore Luca Bertuccelli doveva ritenersi regolarmente tesserato.
In particolare, quanto all’esistenza di vizi formali, l’attuale reclamante ha evidenziato che il reclamo proposto dalla società Pontremoli Football Club il 30.11.2023 nel giudizio di prime cure non è stato preceduto da rituale preannuncio, così come prescritto dalle norme federali, osservando, tra l’altro, che il reclamo inviato con pec dalla stessa società dal Pontremoli Football Club è stato indirizzato, in realtà, ad un diverso soggetto contro interessato, quale ANR Marina di Massa 2023 in luogo ASD Marina di Massa 2023, quest’ultima corretta denominazione della società sportiva, e che l’atto medesimo conteneva una serie di errori formali, quali la dicitura della società ASD Pontremoli nel documento e nella timbratura, l’erronea indicazione del cognome di alcuni giocatori e l’erroneo invio del reclamo al Giudice Sportivo Territoriale anzichè alla Corte d’Appello Territoriale. Per quanto riguarda invece il merito, la reclamante ha rilevato l’erroneità della decisione impugnata, poiché la stessa ha presentato in data 11.09.2023 le richieste di tesseramento di tutti giocatori coinvolti nella vicenda in esame, quindi per il Bertuccelli Luca, come risulta dalla documentazione che produce in allegato al reclamo, e che la pratica di tesseramento si è conclusa il giorno 04.12.2023 con la conferma del tesseramento nel portale di tutti i giocatori richiesti.
Vista l’istanza di audizione formalizzata con l’atto introduttivo, la Corte ha provveduto a convocare la società Marina di Massa 2023 per il giorno 22.12.2023, onde procedere alla discussione del reclamo. In tale sede, la società, presente a mezzo di un rappresentante a ciò delegato, ha ribadito i motivi di reclamo, evidenziando di non aver commesso irregolarità, né atti contrari ai principi di lealtà sportiva, insistendo per l’annullamento della decisione impugnata. La decisione. La decisione. La Corte è chiamata in primo luogo a decidere sulla legittimità del reclamo proposto nel giudizio svoltosi dinanzi al Giudice Sportivo Terrioriale dalla società Pontremoli Asd, atteso che la società Marina di Massa 2023 sostiene l’improcedibilità dello stesso atto di reclamo, a causa della mancata proposizione di rituale preannuncio ai sensi e per gli effetti dell’art. 67 e ss. C.G.S. L’eccezione risulta fondata. Dagli atti di causa, infatti, risulta che la società Pontremoli Asd non ha tempestivamente L’eccezione risulta fondata. Dagli atti di causa, infatti, risulta che la società Pontremoli Asd non ha tempestivamente preannunciato il reclamo proposto dinanzi al Giudice Sportivo Territoriale, a mente della richiamata normativa, avendo la stessa inviato (e consegnato) unicamente l’atto di reclamo con pec del 30.11.2023, alle ore 15:06:07. , i termini per la proposizione di rituale preannuncio di reclamo sono stati ridotti “alle ore 12:00 del giorno successivo allo svolgimento della gara” (“Per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi Territoriali presso i Comitati Regionali instaurati su ricorso della parte interessata: - il termine per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato entro le ore 12,00 del giorno successivo allo svolgimento della gara”).
Nel caso di specie, dunque, poiché l’atto di reclamo della società Pontremoli Asd risulta inviato alle ore 15:06:07, quindi nel caso di specie, dunque, poiché l’atto di reclamo della società Pontremoli Asd risulta inviato alle ore 15:06:07, quindi in epoca posteriore alla scadenza del termine delle ore 12:00 previsto dalla richiamata delibera per la presentazione del preannuncio di ricorso, l’eccezione pregiudiziale formulata dalla società Anr Marina di Massa 2023 appare meritevole di accoglimento, dovendo la Corte, ritenendo assorbite le ulteriori questioni di merito, semplicemente dare atto dell’esistenza di motivi di improcedibilità del ricorso in primo grado (ex art. 78, 2° comma, CGS), annullando la decisone impugnata senza rinvio. In definitiva la Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo proposto dalla società ANR Marina di Massa 2023, e per l’effetto annulla la decisione impugnata (C.U. n. 24 del 07.12.2023, reclamo gara disputata il 29.11.2023 e valevole per la Coppa Provinciale di Terza Categoria) ripristinando il risultato acquisito sul campo. Ordina non addebitarsi la tassa di reclamo della società ANR Marina di Massa 2023. Ordina altresì l’incameramento della tassa di reclamo della società Pontremoli Asd relativa al giudizio di prime cure. Delibera depositata in data 27.12.2023 e registrata, sotto la medesima data, al n. 73 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana.
Per quanto riguarda il campionato, invece le due squadre si incontreranno nuovamente nella penultima giornata del girone di andata fissata come da calendario il il 20 gennaio prossimo, match valevole per il 14° turno.
