RICORSO RESPINTO, è OMOLOGATO il RISULTATO del CAMPO
Seconda Categoria Girone A, non cambia il risultato di Villafranchese-Pontremoli (2-1)

Respinto il ricorso presentato dal Pontemoli dopo la gara persa (2-1) sul campo della Villafranchese domenica 22 marzo, in occasione della ventiseiesima giornata del Girone A di Seconda Categoria.
Questa la decisione del Giudice Sportivo (C.U. n. 68 del 09/04/2026):
34.- RECLAMO DELL'A.S.D. PONTREMOLI AVVERSO REGOLARITA' ED ESITO GARA VILLAFRANCHESE/PONTREMOLI DEL 22.03.2026 (2-1).
Sciogliendo la riserva contenuta nel Com. Uff. n. 64 del 26.03.2026; -l'A.S.D. Pontremoli ricorre avverso la regolarità e l'esito della gara in epigrafe sostenendo che il calciatore utilizzato come assistente di parte dalla società avversaria è da considerare anche esso riserva e, quindi, come sia stato superato il limite massimo di n. 20 giocatori ammessi nel recinto di gioco. Chiede quindi applicarsi alla controparte la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3. Il Giudice Sportivo Territoriale - visti gli atti ufficiali; - preso atto che nella distinta giocatori dell'A.S.D. Villafranchese per la gara di cui all'oggetto il calciatore Stroe Matteo Gheorghe non è anche indicato come riserva con un proprio numero di maglia ma segnalato unicamente quale "assistente dell'arbitro", e verificato che lo stesso ha preso parte all'appello pre gara come tesserato con tale esclusiva funzione e ha svolto tale incarico per l'intera durata della gara, non prendendo parte, quale giocatore, alla gara medesima; - atteso che nelle gare organizzate nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile e Scolastico, per le quali non sia prevista la designazione dei tre ufficiali di gara, nonché nell'attività ricreativa, le società sono tenute a porre a disposizione dell'arbitro, per assolvere a tale funzione, un calciatore, di età non inferiore a quella stabilita per partecipare alla gara, o un tecnico tesserato ovvero un dirigente che risulti regolarmente in carico; - considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a considerare l'irregolarità della gara, delibera - di respingere il ricorso dell'A.S.D. Pontremoli, omologando il risultato conseguito sul campo :Villafranchese 2 - Pontremoli 1. Dispone per l'addebito della tassa non versata.
Scritto da La Redazione il 10/04/2026













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