Ecco perchè il LUCCASETTE non poteva chiedere il PREMIO PREPARAZIONE
La regola 96 delle NOIF è cambiata nel luglio 2019 e ora la società lucchese è di puro settore
Una cosa siamo sicuri in questa vicenda: che non sapremo mai come sarebbe andata a finire. Stiamo parlando di quanto sta tenendo desta l'attenzione dell'opinione pubblica (calcistica) in provincia di Lucca e non, riguarda il giovane calciatore classe 2005 Marco Romiti. (LEGGI QUA) (LEGGI QUA)
Sì, perchè la scelta di Marco di tornare alla sua società d'origine, il San Donato, chiude di fatto la possibilità di capire cosa sarebbe successo in caso di suo tesseramento da parte della Lucchese, nel caso in cui poi il Luccasette, società dove il ragazzo ha giocato per due stagioni, avesse richiesto la suo quota parte di spettanza del premio preparazione.
Infatti, per quello che stiamo sentendo e leggendo in questi giorni, ci sarebbe correnti di pensiero diverse, le classiche "interpretazioni" delle norme che spesso fanno la differenza quando si parla di giurisprudenza, in questo caso anche sportiva.
Cerchiamo però di fare chiarezza, magari per far sì che questa storia diventi un qualcosa di utile conoscenza per tutti coloro che sono gli addetti ai lavori.
Partiamo dalla cosa forse più banale: l'ignoranza delle cose. La Lucchese non sapeva che avrebbe potuto tesserare liberamente Romiti senza dover "trattare" il Luccasette. Quando l'ha scoperto ormai era tardi, perchè Romiti e la sua famiglia hanno deciso di tornare al San Donato e non sono tornati indietro. Da capire invece se il Luccasette sapeva o meno che, cambiando il suo status, da società dilettante a società pura, andava incontro a questa normativa che gli impedisce di avere il premio preparazione. Oppure, seppur sapendolo, aveva avuto rassicurazioni che i suoi diritti su Romiti non fossero cambiati.
Cerchiamo allora di capire la norma, spiegandola e poi ognuno tragga le sue considerazioni.
Il Consiglio Federale della FIGC infatti nella riunione del 30 Maggio 2019 ha introdotto tra le altre cose, la modifica dell'articolo 96 della NOIF (Norme organizzative interne federali), istituto fondamentale nella valorizzazione economica dei giovani calciatori. Tale modifica prevede che il premio di preparazione "spetti unicamente alle società della Lega Nazionale Dilettanti, per la valorizzazione di giovani calciatori passati dal vincolo annuale a quello pluriennale".
Le modifiche hanno riguardato anche altri aspetti del testo quali il numero delle squadre appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti che è passato da 2 a 3 ed anche l'arco temporale di formazione che è passato da 3 a 5 anni. Nello specifico, è stata stabilita per ognuno dei club coinvolti la ripartizione di una quota corrispondente ad un quinto dell'intero premio di preparazione.
Ma cos'è questo "benedetto" PREMIO PREPARAZIONE? E' il pagamento di una somma alle società che hanno formato giovani calciatori e matura al momento della stipulazione di una tesseramento pluriennale. Tale premio ha il fine dichiarato di supportare ed incentivare la formazione di giovani calciatori e premiare le società dilettantistiche che si occupano di settore giovanile.
Il nuovo premio preparazione è entrato in vigore il 1 Luglio 2019 e per la stagione 2019-2020 è stato stabilito nella cifra di euro 556,00, mentre dal 1 Luglio 2020 è stato è stato aggiornato a Euro 554,00. Esiste poi una tabella che stabilisce i vari coefficienti che variano a seconda della categoria in cui milita la società che va a tesserare il ragazzo. Nel caso di Marco Romiti e della Lucchese in serie C, il coefficienti è di 11 punti, ripartiti 2,2 per ognuno dei cinque anni a ritrovo della sua esperienza calcistica. Il Luccasette secondo questo calcolo avrebbe avuto così diritto alla cifra di euro 556,00x2,2 da moltiplicare poi per le due stagioni in cui Romiti ha giocato con la sua maglia. Un totale di Euro 2446,4. Tutto questo solo per fare un esempio e far capire il funzionamento.
La norma dice chiaramente che le società che han diritto al suddetto premio hanno la possibilità di rinunciarvi o di trovare un accordo con le società tenute all'indennizzo sempre tenendo conto che tale diritto sarà prescritto nella stagione successiva a quella in cui è maturato. In caso di mancato accordo con le stesse, il club o i clubs che hanno contribuito alla formazione del calciatore possono far ricorso in primo grado alla Commissione Premi di Preparazione ed in secondo grado al Tribunale Federale sez. Vertenze Economiche.
Tutto questo per dimostrare e su questo non vi devono essere dubbi sul fatto che debba esistere una "forma di difesa" per le società che formano i calciatori, alle quali è giusto dare un indennizzo.
Qua però di passa alla seconda parte della vicenda e cioè sul fatto se il Luccasette aveva o meno il diritto di chiedere il premio preparazione.
La nuova versione dell'articolo 96 N.O.I.F. che permette solo alle società iscritte alla LND di riscuotere il premio di preparazione , influisce ovviamente sull'attività delle associazioni che svolgono attività a livello di settore giovanile e scolastico, le cosiddette "scuole calcio". Fino all'introduzione della nuova norma, infatti, la scuola calcio che aveva formato il calciatore aveva diritto di beneficiare del premio quando il giovane si trasferiva dalla stessa ad un altro club professionistico o dilettantistico.
Dal 1° Luglio 2019 in poi le Scuole Calcio (oppure chiamiamole "Società pure") se vogliono continuare ad usufruire del premio di preparazione FIGC, devono necessariamente avere una Under 18, Under 19 o una squadra iscritta almeno alla Terza categoria, mentre coloro che hanno già una prima squadra in Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda restano beneficiari del premio, così come avveniva in passato.
Al fine di comprendere meglio la questione, è necessario riportare per completo l'art. 96 NOIF il quale afferma che "le società che richiedono per la prima volta il tesseramento come "giovane di serie" o "giovane dilettante" o "non professionista" di calciatori che nella precedente stagione sportiva siano stati tesserati come "giovani", con vincolo annuale, sono tenute a versare alle o alle società per le quali il calciatore è stato precedentemente tesserato un "premio di preparazione".
Appare evidente che il premio preparazione rappresenti una delle principali fonti di sostentamento per le piccole società calcistiche, ed in particolare per quelle dilettantistiche. Tale strumento è infatti di vitale importanza per monetizzare il lavoro svolto nel settore giovanile e rappresenta indubbiamente un forte incentivo alla formazione e all'addestramento tecnico dei giovani calciatori. Il Luccasette così, tornando alla vicenda specifica, aveva legittimamente il diritto di chiedere il premio, ma solo se non avesse cambiato il suo status nella nuova stagione 2020-2021. Non facendo attività a partire dalla Juniores, decade il suo essere "società iscritta alla LND" e dunque di averne il diritto. Questo è quanto viene sostenuto anche dall'Ufficio premi preparazione di Roma.
Lasciamo così il diritto e lo spazio alle interpretazioni che sempre ci sono. La sostanza della vicenda è che c'è stato un principio di non conoscenza, in primis dalla Lucchese, che doveva sapere questa cosa e non allacciare una "trattativa" con il Luccasette. A quest'ultima va dato beneficio della buona fede e di pensare di averne diritto.