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"L'ERRORE è della SOCIETA'": risultato OMOLOGATO e niente RIPETIZIONE

Colpo di scena nella vicenda Corazzano-Capanne con la Corte d'Appello che ribalta la prima sentenza

Un colpo di scena nella vicenda (LEGGI QUA) salita alla ribalta della cronaca per quanto accaduto domenica scorso nel corso della partita finale playoff in Seconda categoria. Il contro-reclamo del Capanne alla Corte Sportiva d'Appello ribalta la prima sentenza e dà ragione al club pisano. Nessun errore tecnico da parte dell'arbitro (o meglio dell'assistente in questo caso), bensì un errore della società Corazzano in merito alle sostituzioni effettuate. 

Via libera così ai playoffs inter-girone che scatteranno domenica 24 Maggio (LEGGI QUA). Sarà il Capanne a giocare contro il Manciano

SECONDA CATEGORIA PLAY OFF

Reclamo della A.S.D. Capanne Calcio 1989 avverso la decisione del G.S.T. di non omologare il risultato della gara A.S.D. Corazzano / Capanne Calcio 1989 del 17 maggio 2026 e disporre la ripetizione della stessa (C.U. n. 85 del 19 maggio 2026).

Il reclamo, avanzato innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale e proposto dalla società in oggetto, attiene alla decisione del G.S.T. identificata in epigrafe e contestata dalla società impugnante; i fatti si riferiscono alla finale Play Off del girone G del campionato di Seconda Categoria, disputata in data 17 maggio 2026 sul campo della società A.S.D. Corazzano contro la medesima e conclusasi con il risultato di 1-2 in favore della reclamante.
La motivazione del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata nel C.U. n. 85 del 19 maggio 2026, viene di seguito integralmente riportata:

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta: – che nel corso della gara l’A.A. n. 1 aveva impedito alla dirigenza della Società Corazzano di effettuare altre sostituzioni ritenendo esaurita tale possibilità; considerato che l’Assistente Arbitrale è incorso in errore correttamente ammesso nel referto di gara; ricordato che l’art. 10, comma 5, C.G.S., stabilisce che quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, gli organi di giustizia sportiva stabiliscono se e in quale misura tali fatti abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara medesima e, pertanto, è necessario nell’esercizio del potere discrezionale dell’Organo di Giustizia, valutare la situazione sottoposta al proprio giudizio e dare conto delle ragioni per le quali un errore tecnico può non assumere rilevanza decisiva ai fini della regolarità ovvero irregolarità della gara e del risultato della medesima; considerato che aver impedito alla società Corazzano la possibilità di effettuare le proprie ulteriori sostituzioni ha sicuramente inciso sulla regolarità dell’incontro tale da comprometterne l’intero svolgimento e dunque, imponendone la ripetizione; ritenuto pertanto che la gara Corazzano – Capanne del 17/05/2026 non possa essere dichiarata regolare; visto l’art. 10, comma 5, lett. c) del C.G.S., delibera 1) Non omologare il risultato della gara Corazzano – Capanne del 17/05/2026 e disporre la ripetizione della stessa; 2) trasmettere gli atti alla Segreteria del Comitato Regionale Toscana per quanto di competenza.”

Nell’impugnazione, avanzata innanzi a questa Corte, la società Capanne Calcio 1989 contesta la decisione assumendo che l’Assistente Arbitrale n. 1 non avrebbe impedito ad alcuna società di effettuare sostituzioni, ma si sarebbe limitato a esprimere un semplice consiglio; deduce inoltre che, quand’anche l’Assistente avesse comunicato l’esaurimento degli slot, tale comunicazione non avrebbe avuto carattere vincolante e la società Corazzano avrebbe comunque potuto procedere alla sostituzione, non spettando agli ufficiali di gara il potere di impedire le sostituzioni al di fuori delle specifiche ipotesi regolamentari. Chiede pertanto, previa assunzione di supplemento di rapporto dell’Assistente interessato, l’omologazione del risultato della gara con conseguente annullamento della decisione impugnata.
Il reclamo è fondato e deve essere accolto.
Il referto arbitrale, quanto all’episodio controverso, riporta testualmente:

“l’Assistente n. 1, Omar Abdulkadir (Sez. Empoli) ammetteva spontaneamente e apertamente, di aver comunicato alla panchina, nel corso della gara, che gli slot disponibili per le sostituzioni fossero esauriti. L’Assistente dichiarava di assumersi la piena responsabilità dell’accaduto in caso di erronea indicazione data precedentemente durante la gara impedendo di effettuare ulteriori cambi”.

Dal tenore letterale del referto emerge un dato decisivo: l’Assistente ha comunicato alla panchina che gli slot fossero esauriti. Si è trattato, inequivocabilmente, di una comunicazione — non di un ordine, non di un divieto, non di un provvedimento.
Ora, il Regolamento del Giuoco del Calcio non attribuisce agli assistenti arbitrali alcun potere di impedire o bloccare le sostituzioni, se non nelle specifiche e tassative ipotesi di violazione della procedura di sostituzione, di mancata autorizzazione dell’arbitro o di ritardo intenzionale del calciatore sostituito nell’uscire dal terreno di gioco. Al di fuori di tali ipotesi — nessuna delle quali ricorre nel caso di specie — l’indicazione di un assistente circa il numero di sostituzioni disponibili non ha e non può avere efficacia impeditiva.
Il potere di autorizzare o negare una sostituzione spetta esclusivamente all’arbitro, ai sensi della Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio. Qualsiasi comunicazione proveniente da un assistente che non sia stata fatta propria dall’arbitro con un provvedimento espresso rimane una mera opinione, priva di qualunque cogenza regolamentare.
Tale conclusione è rafforzata dal supplemento reso dallo stesso Assistente n. 1, il quale — con dichiarazione chiara, netta e non equivocabile — afferma:

“non ho impedito a nessuna delle due società di effettuare delle sostituzioni io gli ho semplicemente dato un consiglio niente di più e niente di meno”.

La dichiarazione dell’Assistente, resa nella forma ufficiale del supplemento, conferma che non vi è stato alcun atto impeditivo, ma una mera interlocuzione.
Il supplemento del Direttore di Gara introduce una narrazione più articolata, riferendo di due versioni rese dall’Assistente nei colloqui post-gara e segnalando una “difformità” tra le stesse. Tuttavia, a ben vedere, il supplemento arbitrale non smentisce il dato essenziale: in nessun punto si afferma che l’Assistente abbia materialmente impedito la sostituzione con un atto formale o con una condotta ostruiva. Ciò che il D.G. descrive è, al più, una contraddizione tra quanto l’Assistente avrebbe detto a un dirigente e quanto avrebbe detto successivamente al Presidente — entrambe dichiarazioni verbali raccolte de relato, in un contesto concitato di fine gara, e non assistite da alcun riscontro obiettivo. Questa Corte ritiene che, nel conflitto tra le risultanze, debba darsi prevalenza al dato oggettivo e incontrovertibile: l’Assistente Arbitrale n. 1 non aveva, per regolamento, alcun potere di impedire la sostituzione.
Ne discende una conseguenza giuridica assorbente. La società Corazzano, come ogni società partecipante a un campionato ufficiale, è tenuta alla conoscenza delle norme regolamentari. L’art. 4, comma 3, C.G.S. stabilisce che “L’ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto”. Se tale principio vale per le norme federali, a maggior ragione vale per il Regolamento del Giuoco del Calcio, che costituisce il corpus normativo fondamentale della disciplina sportiva.
Pur comprendendo il disorientamento della società sulla scorta della erronea comunicazione fornita dall’assistente arbitrale occorre evidenziare che la società Corazzano avrebbe dunque potuto - e dovuto - verificare il numero di sostituzioni effettivamente effettuate e, constatato che gli slot non erano esauriti, procedere alla sostituzione. Non può una società invocare a proprio favore l’errore altrui quando quell’errore non aveva — né poteva avere — efficacia impeditiva, e quando la società stessa era nelle condizioni di superarlo con l’ordinaria diligenza.
Il timore di paventate ripercussioni disciplinari, ove mai effettivamente avvertito, non costituisce una scriminante: in un ordinamento sportivo che si regge sulla conoscenza e sul rispetto delle regole da parte di tutti i consociati, non può trovare tutela chi desista dall’esercizio di un proprio diritto per essersi acriticamente affidato a un’indicazione verbale, priva di fondamento regolamentare, di un ufficiale di gara che non aveva competenza a emetterla.
Né può ritenersi che il fatto abbia inciso sulla regolarità della gara ai sensi dell’art. 10, comma 5, C.G.S. Tale norma richiede che i fatti verificatisi non siano valutabili “con criteri esclusivamente tecnici” e abbiano avuto “influenza sulla regolarità di svolgimento della gara”. Nel caso di specie, tuttavia, il fatto non è esterno alla sfera tecnica, ma vi appartiene integralmente: la scelta di non procedere alla sostituzione è stata una scelta della società Corazzano, assunta sulla base di un’interpretazione errata del regolamento (propria o indotta dall’Assistente), ma pur sempre una scelta tecnica rimessa alla esclusiva responsabilità della società medesima.
Diversamente opinando, si finirebbe per attribuire a qualunque comunicazione verbale di un ufficiale di gara — anche se erronea e anche se resa in materie estranee alle sue competenze — l’effetto di viziare la regolarità della gara, con conseguenze paradossali: ogni errore di comunicazione, anche il più marginale, potrebbe condurre alla ripetizione della gara, vanificando il risultato conseguito sul campo e sovvertendo la stabilità delle competizioni.
L’art. 10, comma 5, C.G.S. non è stato concepito per sanare le conseguenze di scelte tecniche rimesse all’autonomia e alla responsabilità delle società, ma per rimediare a fatti esterni, eccezionali, che alterino obiettivamente le condizioni di svolgimento della gara. L’erronea indicazione di un assistente sul numero di sostituzioni disponibili, in assenza di un provvedimento formale dell’arbitro, non integra tale fattispecie.
Per completezza, occorre rilevare che la soluzione qui accolta non comporta alcuna svalutazione del principio di autorità degli ufficiali di gara né della fede privilegiata dei loro referti ex art. 61, comma 1, C.G.S. I fatti riportati nel referto — la comunicazione dell’Assistente circa l’esaurimento degli slot — non sono contestati e mantengono piena valenza probatoria. Ciò che viene in discussione non è la veridicità del referto, ma la qualificazione giuridica del fatto accertato: se esso costituisca o meno un impedimento rilevante ai sensi dell’art. 10, comma 5, C.G.S. E tale valutazione giuridica compete esclusivamente agli organi di giustizia sportiva.
In conclusione, l’errore dell’Assistente n. 1 — consistito nell’aver comunicato alla panchina del Corazzano l’erronea informazione che gli slot per le sostituzioni fossero esauriti — non ha prodotto alcun effetto giuridicamente impeditivo, non avendo l’Assistente il potere di vietare le sostituzioni. La società Corazzano, tenuta alla conoscenza del regolamento, avrebbe potuto e dovuto procedere comunque alla sostituzione. L’eventuale affidamento riposto nell’erronea comunicazione dell’Assistente non può essere invocato per viziare la regolarità della gara, la cui omologazione deve essere disposta.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla A.S.D. Capanne Calcio 1989 avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale pubblicata nel C.U. n. 85 del 19 maggio 2026, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata omologa il risultato della gara A.S.D. Corazzano / Capanne Calcio 1989 del 17 maggio 2026 con il punteggio di 1-2 conseguito sul campo e dispone la restituzione della tassa di reclamo alla società reclamante.

Delibera depositata in data 20.05.2026 e registrata, sotto la medesima data, al n.193 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana

Segretario                                   Presidente                                          Consigliere estensore
Fabrizio Tosi                            Raffaello Niccolai                                             Pietro Villari

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  Scritto da La Redazione il 21/05/2026
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