SQUALIFICA mai SCONTATA e la SOCIETA' perde la PARTITA (0-3)
Accolto il reclamo del Livorno contro il Seravezza Pozzi: il giocatore Maffei non poteva scendere in campo

Ricordate il derby di alcune settimane fa tra Seravezza Pozzi e Livorno terminata a reti inviolat sullo 0-0? Ebbene, dopo il reclamo (LEGGI QUA) della società ospite, ecco la sentenza del Giudice Sportivo che le dà ragione. Il giovane difensore Emanuele Maffei del Seravezza Pozzi non ha mai scontato in questa stagione una squalifica subita al termine di quella precedente.
Ecco il testo del dispositivo:
Il Giudice Sportivo, - esaminato il reclamo, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla US LIVORNO 1915 SSDRL con il quale si deduce la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, del calciatore EMANUELE MAFFEI impiegato dalla ASD SERAVEZZA POZZI CALCIO, nella partita in epigrafe, a partire dall'11 minuto del secondo tempo;
- rilevato che al calciatore summenzionato, all'epoca tesserato per l'ASD SERAVEZZA POZZI CALCIO, è stata comminata la squalifica per una gara, per somma di ammonizioni, di cui al C.U. n. 31 del 23 maggio 2022 emesso dalla Lega D - Dipartimento Interregionale per le gare di play-off del Campionato Nazionale Juniores Under 19 2021/2022, disputate in data 21 maggio 2022;
- rilevato che la summenzionata squalifica non è stata scontata nel Campionato Nazionale Juniores Under 19 2021/2022 , come ricavabile dal fatto che la gara di play-off del 21 maggio 2022 rappresenta l'ultima gara disputata dalla l'ASD SERAVEZZA POZZI CALCIO, nella stagione sportiva.
- rilevato che la medesima squalifica per una gara non è stata scontata nel corso del Campionato di Serie D 2022/23 essendo stato il calciatore EMANUELE MAFFEI (10/03/2003 - fuoriquota per il campionato Juniores Nazionale) inserito in distinta (come calciatore titolare o di riserva) in tutte le prime ventuno giornate di campionato e subentrato dall'11 minuto del secondo tempo nella gara del 29 gennaio 2022, di cui in epigrafe, alla quale, pertanto, ai sensi dell'art. 10, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, il medesimo non aveva titolo a partecipare
Delibera:
1) di accogliere il reclamo;
2) di infliggere alla ASD SERAVEZZA POZZI CALCIO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
3) di non addebitare la tassa di reclamo.
Questo il comunicato del Livorno sulla vicenda:
L’Unione Sportiva Livorno 1915 comunica che, in data odierna, il giudice sportivo ha accolto il reclamo in ordine alla regolarità della gara del 29 gennaio 2023 Seravezza Pozzi-Us Livorno, infliggendo nei confronti del Seravezza Pozzi la sanzione della perdita della gara per 0-3.
La società ringrazia il signor Angelo Passaro di Olimpia Consulting per il prezioso contributo di consulenza offerto.
Scritto da La Redazione il 14/02/2023



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