QUATTRO MESi di SQUALIFICA per un ALLENATORE TOSCANO di SERIE A
Manuele Cacicia, vice di Davide Nicola alla Salernitana, era stato deferito dopo una denuncia ricevuta per aver svolto attività per l'Academy Lucchese senza essere stato tesserato
Stangata della FIGC per Manuele Cacicia, lucchese, vice allenatore di Davide Nicola. Cacicia dovrà scontare quattro mesi di squalifica: lo ha reso noto il Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare, con un comunicato ufficiale dopo apposita udienza.
Tre mesi di inibizione anche per Bruno Dianda, presidente dell’ASD Academy Lucchese, e 1000 euro di multa per la società per responsabilità diretta ed oggettiva. Nessuna sanzione per la Salernitana.
Ma qual è il motivo? Cacicia avrebbe infatti svolto il ruolo di allenatore per la Academy Lucchese dal novembre 2021 a febbraio 2022 senza regolare tesseramento. Proprio nel febbraio di quest’anno è entrato ufficialmente a far parte dello staff di Davide Nicola, svolgendo di fatto attività per più di una società nella medesima stagione sportiva, cosa non permessa. Viene dunque punito per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 33 comma 1 e art. 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e art. 38 comma 1 e 4 delle N.O.I.F.
Cacicia non potrà accomodarsi in panca per le prossime partite ma nel frattempo farà ricorso in Corte d’Appello. Salernitana ovviamente estranea ai fatti.
fonte www.salernitananews.it
Riportiamo anche quanto fu scritto nello scorso luglio da www.storiesport.it con la notizia e la spiegazione che portò al deferimento di Cacicia:
Partita da un esposto su presunti comportamenti anti-regolamentari a fine febbraio, iscritta nel registro dei procedimenti della Procura federale a metà marzo e comunicata la conclusione delle indagini a fine maggio, la vicenda che coinvolge il vice-allenatore della Salernitana è approdata al deferimento solo a luglio. Nel corso dei mesi gli investigatori federali hanno ascoltato Dianda (presidente dell’Asd Academy Lucchese), il dirigente Simone Dante Angeli e il presidente Tommaso Vichi della Lucchese 1905 e a fine aprile hanno ascoltato Manuele Cacicia, vice di Nicola alla Salernitana. Hanno poi verificato l’estratto storico dei tesseramenti dell’allenatore ed i fogli di censimento per la stagione sportiva 2021/22 delle due società toscane. Eliminata dal contesto la Lucchese perché ritenuta estranea ai fatti, l’inchiesta è andata avanti alla ricerca dei profili di responsabilità dell’altra società toscana e dell’allenatore, senza nemmeno sfiorare la Salernitana perché ritenuta estranea totalmente alla vicenda, all’oscuro cioè, al momento della contrattualizzazione di Nicola e del suo staff, della posizione di Cacicia.
Così l’avviso di chiusura indagini recapitato dalla Procura a fine maggio restringeva il quadro delle presunte violazioni a Dianda (e Asd Lucchese Academy) e Cacicia. Il primo, “per aver consentito e comunque non impedito a Cacicia di svolgere nella stagione sportiva 2021/21 – e precisamente dal novembre 2021 e sino a febbraio 2022 – l’attività di allenatore in favore dell’Asd Academy Lucchese in assenza di regolare tesseramento per la predetta società”. Cacicia invece, “all’epoca dei fatti non tesserato e attualmente tesserato come allenatore per la U. S. Salernitana 1919, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 33 comma 1 e art. 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e art. 38 comma 1 e 4 delle N.O.I.F. poiché nella stagione sportiva 2021-2022 – e precisamente dal mese di novembre 2021 e sino al mese di febbraio 2022 – ha svolto l’attività di allenatore in favore della ASD Academy Lucchese in assenza di regolare tesseramento con tale società e dal mese di febbraio 2022 in costanza di regolare tesseramento ha prestato la propria attività in favore della U.S. Salernitana 1919 svolgendo di fatto attività per più di una società nella medesima stagione sportiva. Ritenuto altresì, che da tali comportamenti consegue la responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del CGS, della società ASD Academy Lucchese alla quale appartenevano al momento della commissione dei fatti il signor Bruno Dianda e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività ai sensi ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 2 Codice di Giustizia Sportiva da parte del soggetto avvisato signor Manuele Cacicia”.