Allievi A Firenze Girone B, vittoria a tavolino per la Ginestra
Il Vinci aveva fatto scendere in campo un giocatore che doveva scontare la squalifica

Il Giudice Sportivo dà ragione alla Polisportiva Ginestra, che vince così a tavolino la gara contro il Vinci, disputata domenica 2 novembre. In virtù di questo successo la Ginestra sale in quart'ultima posizione a quota 6 punti e scavalca proprio il Vinci, che resta fermo a quota 5.
Questa la decisione del Giudice Sportivo (C.U. n. 20 del 12/11/2014)
Reclamo della Società Polisportiva Ginestra A.S.D. avverso la regolarità della gara Giovani Calcio Vinci - Pol. Ginestra A.S.D. del 02/11/14 (1-0).
Avverso la regolarità della gara in oggetto propone rituale reclamo la Società Pol.Ginestra A.S.D. affermando che la Società Giovani Calcio Vinci ha fatto partecipare alla gara il giocatore Quercetani Simone che non ne avrebbe avuto titolo avendo ancora da scontare una giornata di squalifica delle due inflittegli nel C.U. n.15 del 15/10/14 della Delegazione Provinciale di Firenze in quanto il tesserato avrebbe scontato la seconda giornata di squalifica nella gara che vedeva la Società Giovani Calcio Vinci opposta alla squadra Giovani Fucecchio 2000, squadra fuori classifica.
In particolare la Pol. Ginestra A.S.D. sostiene, come si evince dalla decisione n.12 del 17/06/2011 dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva del CONI, che le squalifiche inflitte non possono essere scontate in partite ove si è opposti a squadre fuori classifica e pertanto, i giocatori in oggetto, avrebbero dovuto scontare la squalifica pendente nella prima gara utile ai fini della classifica, come quella oggetto appunto del presente reclamo.
Appurato che il calciatore in oggetto risulta effettivamente squalificato per due giornate come da C.U. n.15 della Delegazione Provinciale di Firenze e che la squadra Allievi Provinciali della Società Giovani Fucecchio 2000 risulta fuori classifica, vi è da stabilire se tale squalifica poteva essere scontata in gara disputata non utile ai fini della classifica. A tal proposito il comma 4 dell'art.22 del C.G.S. recita "le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato utile agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali". Lo scopo di tale norma è quello di garantire il principio fondamentale della afflittività della pena che deve comportare per sua stessa ratio un danno reale al tesserato e/o alla Società di appartenenza danno che viene meno nella misura in cui il risultato della gara non incide in alcun modo sulla classifica.
A rafforzare tale tesi è intervenuta la sopra citata decisione dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva del Coni dove si fa presente che, restando innegabile che anche una partita disputata contro una squadra fuori classifica costituisce una specie di gara ufficiale, nondimeno l'interpretazione letterale di quanto affermato dal comma 4 art.22 C.G.S. induce a ritenere come non sia sufficiente disputare "semplicemente" una gara ufficiale occorrendo un ulteriore elemento e cioè che la gara ufficiale abbia conseguito un risultato valido agli effetti della classifica e questo elemento evidentemente non è riscontrabile in una partita giocata contro una squadra fuori classifica.
Del resto, afferma ancora l'Alta Corte di Giustizia Sportiva, "scontare una squalifica in una gara contro una squadra fuori classifica impone alla squadra ed al calciatore un sacrificio limitato e sproporzionato negativamente rispetto a quello connesso ad una gara contro una squadra in classifica", tale da poter risultare addirittura decisiva ai fini della classifica finale.
Si consideri infine, peraltro, che la possibilità per un calciatore di espiare la squalifica contro una squadra fuori classifica potrebbe configurarsi astrattamente come un vantaggio nel momento in cui, un calciatore poco scrupoloso, sapendo di scontare la squalifica in una gara non valida ai fini della classifica, potrebbe essere indotto, in linea astratta, a commettere qualche infrazione utile a favore della propria squadra sapendo di poter scontare la squalifica in una gara irrilevante o addirittura pilotare le squalifiche in modo da poterle scontare senza subire danni ai fini della classifica.
P.Q.M.
il Giudice Sportivo Territoriale, accoglie il reclamo, comminando nei confronti della Società Giovani Calcio Vinci la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3, la squalifica per una ulteriore giornata al calciatore Quercetani Simone della Società Giovani Calcio Vinci e l'inibizione fino a tutto il 12/12/2014 al Signor Cerboni Paolo in qualità di Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società Giovani Calcio Vinci. Dispone restituirsi la tassa reclamo ove versata.
Scritto da La Redazione il 14/11/2014














