ERRORE TECNICO dell'ARBITRO, la gara si RIPETE
Terza Categoria Firenze Girone A, ecco quanto accaduto in Sestoese-Vaglia

GARE DEL CAMPIONATO TERZA CATEGORIA FIRENZE
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gara del 15/3/2026 SESTOESE CALCIO A CINQUE - POLISPORTIVA VAGLIA
Il Giudice Sportivo Territoriale, preso atto che nel referto dell'arbitro della gara in epigrafe, da egli stesso sottoscritto, risulta che è stato dapprima inserito tra i calciatori espulsi della Società Polisportiva Vaglia "al 30 del 2 tempo Pierli Lorenzo n.5 per doppia ammonizione" salvo poi correggere e specificare che "Con la presente segnalo che l'espulsione per doppia ammonizione notificata al minuto 30 del secondo tempo al calciatore n 5 della società Polisportiva Vaglia è frutto di un mio errore di annotazione. Al minuto 33 del primo tempo avevo ammonito il calciator n. 8 della medesima società; tuttavia sul mio taccuino ho erroneamente annotato il n.5. Ritenendo pertanto che il calciatore n. 5 fosse già stato ammonito, al momento dell'ammonizione inflitta allo stesso al minuto 30 del secondo tempo procedevo alla sua espulsione per doppia ammonizione. Quindi ho espulso erroneamente il numero 5 invece di ammonirlo." Essendo quindi di tutta evidenza che il D.G. nel proprio rapporto ha immediatamente ammesso di essere incorso in errore tecnico in quanto al 30 del 2 tempo aveva espulso erroneamente il calciatore Pierli Lorenzo per doppia ammonizione, il G.S.T. ritiene opportuno procedere d'ufficio ai sensi dell'art. 66, n. 1 lettera a) avviando il procedimento avanti a sé sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali. Ciò premesso, chiamato quindi a valutare quanto sopra descritto, ricorda questo Giudice che non può parlarsi di insindacabilità tecnica di fronte ad un errore riconosciuto dell'arbitro che attesti, egli stesso, di essersi sbagliato. In questi casi l'organo di Giustizia non si sostituisce al D.G. in una valutazione tecnica ma si limita a prendere atto dell'errore ed a stabilire la sua eventuale incidenza sul regolare svolgimento della gara ex art. 10 comma 5 del CGS; incidenza che nel caso de quo, per l'estrema chiarezza di quanto accaduto e fedelmente riportato, risulta essere decisiva sulla validità dell'incontro che si era concluso sul campo col punteggio di 1-1.
P.Q.M.
il G.S.T. dispone la ripetizione della gara e trasmette gli atti alla Segreteria per le incombenze di rito. Dispone altresì nei confronti del calciatore Pierli Lorenzo della Polisportiva Vaglia la revoca della seconda ammonizione erroneamente irrogatagli al 30 del 2 tempo e della conseguente espulsione e nei confronti del calciatore Romei Fabio della Polisportiva Vaglia l'irrogazione della sanzione dell'ammonizione non indicata nel rapporto ma soltanto nelle note.
Scritto da La Redazione il 19/03/2026
















