ARBITRO AGGREDITO non TERMINA la GARA, arriva una SCONFITTA a TAVOLINO
Under 18 Regionale, è questa la decisione nei confronti dell'Orlando Calcio per il match interno contro il Limite e Capraia

GARA: A.S.D. ORLANDO CALCIO LIVORNO/U.S. LIMITE E CAPRAIA DEL 18 GENNAIO 2026 (sospesa al 48º del s.t. sul risultato di 0-1).
Il Giudice Sportivo - Visto il referto arbitrale nel quale si riferisce che: - al minuto 48' del s.t. veniva espulso il calciatore dell'Orlando Calcio Livorno Konate Moussa per aver offeso il direttore di gara e che lo stesso, alla notifica, stringeva il collo dell'arbitro con la mano spingendolo all'indietro e provocandogli momentaneo dolore. Di poi, trattenuto a stento da alcuni compagni di squadra, proferiva ulteriori frasi ingiuriose e minacciose all'indirizzo dell'ufficiale di gara. A quel punto l'arbitro, ritenendo di non essere nelle condizioni psicofisiche per continuare la direzione della gara, ne decretava la sospensione definitiva. Tutto ciò premesso, il G.S.T. accertato che il comportamento del calciatore dell'Orlando Calcio Livorno configura una condotta violenta da parte di un tesserato ai sensi dell'art. 35 del vigente Codice di Giustizia Sportiva, condotta che rientra tra quelle che determinano l'applicazione delle sanzioni previste dal dettato normativo. Visto l'art. 64 delle N.O.I.F., a mente del quale "L'arbitro deve astenersi dall'iniziare o dal far proseguire la gara, quando si verifichino fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli della incolumità propria, dei propri assistenti o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio". Preso atto che spetta all'Organo di Giustizia Sportiva, ai sensi dell'art. 12, comma 1, C.G.S., stabilire "la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti nonché la eventuale recidiva". Considerato che la sospensione della gara è da addebitarsi alla esclusiva responsabilità del calciatore della A.S.D. Orlando Calcio Livorno, la cui condotta giustifica l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 35, comma 2, del C.G.S.. Per tutto quanto sopra esposto, ai sensi degli artt. 9, 10 e 35 del Codice di Giustizia,
DELIBERA
di infliggere alla Società Orlando Calcio Livorno la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 fermi restando i provvedimenti assunti nei confronti del calciatore Konate Moussa e degli altri calciatori nonché della stessa Società pubblicati in separata ma contestuale parte del presente comunicato ufficiale.
Scritto da La Redazione il 23/01/2026
















