ALLIEVI B REGIONALI ELITE, RICORSO RESPINTO: è SCONFITTA a TAVOLINO
Niente da fare per la Settignanese, la Sangiovannese ottiene i tre punti

UNDER 16 ALLIEVI B REGIONALI
GARE DEL 18/10/2025
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
12.- RECLAMO DELL'U.S. SETTIGNANESE AVVERSO REGOLARITA' GARA SANGIOVANNESE/SETTIGNANESE DEL 18.10.2025 (sospesa al 15º del s.t. sul risultato di 2-2).
Sciogliendo la riserva contenuta nel Com. Uff. n. 26 del 23.10.2025; -reclama l'U.S. Settignanese precisando che, al di fuori di un gesto deprecabile commesso da un proprio calciatore, non vi erano stati durante la gara motivi che giustificassero la sospensione della gara, per cui ne richiede la ripetizione o la ripresa dal momento dell'interruzione. Il Giudice Sportivo Territoriale, esaminato il reclamo e letti gli atti ufficiali dai quali risulta: che al 15º minuto del secondo tempo, il calciatore numero 9 della Società Settignanese colpiva con un violento pugno allo stomaco un calciatore avversario facendolo cadere a terra dolorante e provocandogli momentanee difficoltà respiratorie. Espulso, iniziava con violenza a spingere il D.G. con le mani facendolo indietreggiare di circa un metro, causandogli perdita di equilibrio e dolore. Si ripeteva poi, in tali modalità di contestazione violenta, nonostante l'arbitro cercasse di allontanarsi. Emerge, fra l'altro dal rapporto arbitrale, che dopo l'espulsione del sopracitato calciatore, i giocatori e dirigenti presenti nella panchina ospite entravano indebitamente in campo dirigendosi verso l'arbitro con insulti e fare minaccioso. A seguito di tutti questi fatti il D.G. riteneva che non sussistessero più le condizioni per continuare a dirigere la partita in piena indipendenza di giudizio e conseguentemente ne decretava la sospensione.
Venendo al merito della decisione, preliminarmente si rileva che la ripresa della gara dal momento dell'interruzione è norma eventualmente applicabile solo per l'attività della L.N.D. e non per il Settore Giovanile e scolastico. Ciò chiarito, osserva questo Giudice come, nelle circostanze riferite, gli atteggiamenti aggressivi ed intimidatori posti in essere dal calciatore nei confronti dell'Arbitro facevano immediato seguito ad una condotta estremamente violenta dello stesso calciatore nei confronti di un avversario, dal che' ne era scaturito il provvedimento disciplinare dell'espulsione. A fronte di tali comportamenti, chiaramente riferiti dal D.G. nel suo rapporto di gara, non risulta invece che alcun dirigente o calciatore sia intervenuto in difesa dell'arbitro per proteggerlo dagli intenti chiaramente aggressivi del tesserato, ma anzi risulta dagli atti che gli stessi avevano contribuito ad alimentare la tensione in campo e la preoccupazione del D.G. per la propria incolumità e serenità di giudizio, in quanto avevano assunto autonome condotte minacciose ed ingiuriose nei suoi confronti; considerato quindi che la gara non ha avuto regolare svolgimento oltre che per il comportamento del calciatore Stani Kevin anche per il comportamento di altri tesserati della società Settignanese, questa ne deve rispondere a titolo di responsabilità oggettiva.
In particolare, venendo alla determinazione della sanzione applicabile, va tenuto conto che i comportamenti descritti, tutti deprecabili anche alla luce della categoria Allievi e del ruolo di garante che dovrebbero assumere i dirigenti, configurino il determinarsi di una "situazione ambientale" incompatibile con il regolare svolgimento di una gara, specie del Settore Giovanile, in cui il Direttore di Gara, anch'esso giovane e spesso alle prime esperienze arbitrali, dovrebbe essere riconosciuto da tutti i partecipanti alla gara, dirigenti inclusi, un primus inter pares così da riconoscergli l'autorità ed il rispetto dovuto di fronte alle sue decisioni, anche qualora non pienamente condivise. Nella fattispecie, viceversa, in occasione dei fatti descritti è evidentemente venuto meno il rispetto nei confronti del D.G. dapprima da parte del calciatore espulso, che si è reso colpevole di una (ulteriore) condotta violenta anche nei confronti dell'Arbitro ma anche da parte degli altri calciatori e dirigenti della U.S. Settignanese che anziché allontanare immediatamente il calciatore espulso e limitare le conseguenze anche nei confronti del D.G. si sono rivolti allo stesso con contegno gravemente intimidatorio ed offensivo, screditandone l'operato e sostanzialmente lasciandolo in balia degli eventi. Comportamenti contrari allo spirito del gioco ed al regolare svolgimento della gara.
In particolare, la condotta violenta nei confronti dell'Arbitro rientra tra quelle condotte che determinano l'applicazione della sanzioni previste dall'art. 35 del C.G.S., come peraltro già comminate nei confronti dei tesserati ritenuti responsabili; considerato che nella concreta fattispecie, infatti, si rinviene una "condotta violenta" che secondo la definizione codicistica e della concorde giurisprudenza federale consiste in un comportamento caratterizzato "da intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l'integrità fisica che si risolve in un'azione impetuosa e incontrollata connotata da una accentuata volontaria aggressività con sopraffazione operata su altrui ";
da cui ne consegue che spetta poi all'Organo di Giustizia Sportiva, ai sensi dell'art. 10 CGS stabilire "la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi " e pertanto, ritenuto che le condotte violente, offensive ed intimidatorie assunte dai tesserati della U.S. Settignanese nei confronti dell'Arbitro sono state tali da determinarlo a sospendere la gara per impossibilità a proseguirne la direzione con serenità ed indipendenza di giudizio, visti gli artt. 10 e 35 del C.G.S.,
delibera
1) Respingere il reclamo come sopra proposto dall'U.S. Settignanese di Firenze addebitando la relativa tassa;
2) infliggere alla suddetta società la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 fermi restando i provvedimenti disciplinari già assunti a carico della società e calciatori e pubblicati sul Com. Uff. n. 26 del 23.10.2025.
Scritto da La Redazione il 14/11/2025















