ARBITRO ACCERCHIATO e SPINTONATO, gara SOSPESA e 3-0 a TAVOLINO
Prima categoria girone F, provvedimento scontato da parte del Giudice Sportivo dopo quanto accaduto in campo

Ricordate i fatti accaduti domenica scorsa durante la gara del girone F di Prima categoria a Montepulciano (Siena) tra Acquaviva e Fonte Bel Verde (LEGGI QUA)? Ebbene, ecco il provvedimento del Giudice Sportivo che seguendo il rapporto fatto pervenire dall'arbitro ha inflitto la perdita della gara a tavolino per la squadra in trasferta.
ACQUAVIVA A.S.D./A.P.D. FONTE BEL VERDE DEL 21 GENNAIO 2024
(sospesa al 45º del p.t. sul risultato di 2- 1).
Il G.S.T., visto il referto arbitrale della gara in epigrafe; preso atto che, al 44' del 1º T, a seguito dell'espulsione di due calciatori della società Fonte Bel Verde, Mercanti Guido (Capitano) e Liurni Valerio, il d.g. riceveva una spinta alle spalle dal calciatore ospite n.6 Mohamed Chaib Bilal, il quale inveiva contro di lui per la decisione relativa all'espulsione dei propri compagni di squadra; preso atto, altresì, che il d.g. non riusciva a notificare quest'ultima espulsione perché accerchiato da numerosi calciatori e dirigenti fra cui si distingueva l'allenatore Bianchi Fabrizio e che, in quel frangente, veniva spinto con la mano aperta sul petto facendolo cadere con il sedere a terra da detto calciatore n.6;
preso atto ancora che, il d.g. riusciva a rialzarsi e ad allontanarsi dalla mischia; atteso che, in conseguenza dell'accaduto, il d.g. riteneva conclusa la gara; rilevato che, il d.g. successivamente, si recava presso il Pronto Soccorso degli Ospedali Riuniti Val di Chiana in Montepulciano (SI), per le cure del caso; rilevato che la condotta, nei confronti del d.g. posta in essere in concorso, da parte dei calciatori Mercanti e Liurni e dell'allenatore Bianchi della società Fonte Bel Verde, è da considerarsi prodromica e fattore scatenante di quella successiva e potenzialmente, ancora più gravemente pregiudizievole dell'incolumità personale del d.g. medesimo di quella diagnosticata dai medici per le modalità di attuazione, da parte del compagno Mohamed Chaib Bilal, costituisca aggravante dei fatti occorsi; rilevato, altresì, che, nonostante la gravità dei fatti accaduti, alcun dirigente o calciatore della società Fonte Bel Verde, si è prodigato per tentare di tutelare il d.g., né si è, anche solo minimamente, scusato con il medesimo per quanto accaduto, nonostante la responsabilità fosse ascrivibile a propri tesserati; ritenuto che le aggressioni fisiche al d.g., come quella in esame, debbano essere valutate con la giusta severità, in quanto ledono il bene giuridico, protetto dall'Ordinamento sportivo, dell'incolumità fisica e psichica dell'arbitro e la suddetta condotta è particolarmente riprovevole proprio perché tenuta da soggetti che per il ruolo rivestito (capitano, calciatori e dirigenti) , erano tenuti ad assisterlo e proteggerlo, così come imposto dall'art. 65 commi 3) e 4)delle NOIF;
visto, inoltre l'art. 10, comma 1 del CGS, il quale prevede che "la società ritenuta responsabile di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3 e di 0-6 per le gare di calcio a cinque o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole, fatta salva l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'art. 4, comma 1 CGS; visto, l'art. 35, comma 4 del CGS, il quale prevede che "i calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1 (condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara), provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di 4 anni di squalifica"; atteso che per i fatti compiuti nei confronti del d.g., da parte dei propri tesserati, che hanno, poi, causato la sospensione definitiva della gara, la responsabilità debba essere senza dubbio, ascritta alla società Fonte Bel Verde; rilevato che, al momento della sospensione definitiva della gara, il risultato era di 2-1 a favore della società Acquaviva;
P.Q.M.
Il G.S.T. dispone di infliggere la sanzione della perdita della gara per 3-0 alla società Fonte Bel Verde fermi restando i provvedimenti assunti nei confronti di calciatori e dirigenti pubblicati in separata ma contestuale parte del presente comunicato ufficiale.
Scritto da La Redazione il 26/01/2024














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