FASE NAZIONALI UNDER 18, il CGC CAPEZZANO vince RICORSO e PARTITA
Il Montespaccato si era imposto 3-0 ma impiegando un giocatore squalificato

Il Cgc Capezzano Pianore, uscito sconfitto dal campo del Montespaccato per 3-0 nella seconda giornata della fase nazionale Under 18, ha presentato ricorso poiché gli avversari avevano impiegato un giocatore squalificato. Il ricorso è stato accolto e adesso, le quattro squadre del Girone B (Corticella, Cgc Capezzano Pianore, Montespaccato e Football Genova) sono tutte appaiate a tre punti dopo due turni.
Domenica a 19 giugno alle ore 16 a Capezzano Pianore i versiliesi se la vedranno contro il Corticella nell'ultimo turno. Passeranno alle final four le prime due del girone.
N.B.: LA FINALE 1°/2° POSTO SI SVOLGERA' GIOVEDI 30 GIUGNO PRESSO IL CAMPO"GIOVANNI PAOLO II" di MATELICA (MC) ALLE ORE 18,00
*Gara PD Montespaccato - CGC Capezzano Pianore
- visto il referto della gara Pd Montespaccato - CGC Capezzano Pianore terminata con il punteggio di 3-0; - visti il preannuncio di reclamo e il successivo reclamo tempestivamente presentati dalla CGC Capezzano Pianore che ha chiesto la perdita della gara da parte del PD Montespaccato in quanto “il calciatore Marinucci Lorenzo nato il 28.07.2004 con numero di matricola 2014137 inserito nella distinta di gara con il numero 10 non aveva titolo a partecipare alla gara in oggetto in quanto deve ancora scontare una giornata di squalifica così come evidenziato nel Comunicato Ufficiale della Delegazione Lazio-Attività di Settore Giovanile e Scolastico numero 265 del 03.06.2022 in cui il calciatore di cui sopra risulta squalificato per somma di ammonizioni a seguito della gara del 31 Maggio 2022” e che “Successivamente alla gara del 31 Maggio la società PD Montespaccato ha disputato la prima gara delle fasi nazionali il giorno 5 Giugno 2022 contro l’US Corticella dove Marinucci Lorenzo risulta però partecipante alla gara stessa” per cui, conclude la reclamante, non avendo scontato nella gara del 5 Giugno la squalifica inflittagli, non aveva titolo a partecipare alla gara di cui in oggetto;
si osserva quanto segue
1. In via preliminare si rileva che la reclamante ha provveduto a trasmettere il reclamo alla contro interessata PD Montespaccato, che nei termini non ha trasmesso le controdeduzioni, mentre non ha provveduto a trasmettere il preannuncio di reclamo alla stessa PD Montespaccato come prescritto dall’art. 49, comma 4 del CGS. Circostanza che non esime il Giudice Sportivo dal decidere sull’eventuale posizione irregolare del giocatore, tenuto conto che ai sensi dell’art. 65 lett. d) e dell’art. 66 comma 1, lett. a) il Giudice sportivo decide d’ufficio sulla posizione irregolare dei calciatori e che ai sensi dell’art. 62 co. 2 del CGS “quando il procedimento è stato attivato su iniziativa di una società, esso si svolge anche sulla base delle deduzioni e, ove previste, delle controdeduzioni delle parti” oltre al fatto che, ai sensi dell’art. 49, co. 6 la rinuncia o il ritiro del ricorso o del reclamo non ha effetto per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori 49, co. 6 del CGS”.
2. Effettuati i necessari accertamenti, risulta confermato che il calciatore Lorenzo Marinucci, pur essendo stato squalificato per somma di ammonizioni a seguito della gara del 31 maggio 2022, ha partecipato alla successiva gara delle fasi nazionali del 5 giugno 2022 nell’incontro contro l’US Corticella (cui, invece, non avrebbe dovuto prendere parte essendo la prima gara utile per scontare la squalifica). Pertanto, alla data dell’incontro del 12 giugno 2022 il calciatore Lorenzo Marinucci, non aveva effettivamente scontato la squalifica e dunque non avrebbe dovuto prendervi parte. Pertanto, ai sensi dell’art. 10. co. 6 lett. a) deve essere inflitta al PD Montespaccato la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3.
3. In ragione del mancato invio alla controparte del preannuncio di reclamo, il reclamo deve essere invece dichiarato inammissibile;
4. in considerazione del fatto che il giocatore Lorenzo Marinucci ha partecipato alla gara in oggetto pur essendo squalificato, deve essere sanzionato con la squalifica per una gara.
P.Q.M.
infligge alla società PD Montespaccato la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 – 3 e infligge al calciatore Lorenzo Marinucci una gara di squalifica; dichiara inammissibile il reclamo come in motivazione e dispone addebitarsi la tassa di reclamo.
