Fanno GIOCARE un calciatore SQUALIFICATO, società esclusa dalla COPPA
E' successo in Seconda Categoria con la vittoria a tavolino del Pontasserchio sul Latignano (3-0)
Un "classico" di inizio stagione: una società preleva un calciatore da un altro club e deve ancora scontare una o più giornate di squalifica. Per errore, poi, questo giocatore viene schierato e la nuova società perde la gara a tavolino.
Questo è quello che è accaduto al Latignano, che in estate ha prelevato dal Peccioli Alessandro Marchetti e lo ha fatto scendere in campo nel match di Coppa Toscana Seconda Categoria terminato 2-2 contro il Pontasserchio. Il ragazzo doveva però scontare una squalifca dall'anno precedente e la società si è vista così imporre lo 0-3 a tavolino e la conseguente esclusione dal torneo.
Questo il comunicato della LND Toscana:
COPPA TOSCANA SECONDA CATEGORIA - DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
3.- RECLAMO DELL'A.S.D. PONTASSERCHIO AVVERSO REGOLARITA' GARA PONTASSERCHIO/LATIGNANO DEL 19.09.2021 (2-2).
L'A.S.D. Pontasserchio propone reclamo avverso la validità della gara in epigrafe lamentando la partecipazione irregolare del calciatore Marchetti Alessandro nelle fila del Latignano, siccome squalificato. Questo G.S.T., constatato che detto giocatore era stato effettivamente colpito dalla sanzione della squalifica per una giornata causa recidiva di ammonizioni (come da Comunicato Ufficiale del 1º.10.2020 Comitato Regionale Toscana) e ritenuto che il provvedimento disciplinare non è stato scontato, accoglie il reclamo. Nel caso in esame, dunque, trova applicazione l'art. 19, comma 4 C.G.S. secondo cui le sanzioni inflitte dagli Organi di giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa organizzate dai Comitati Regionali si scontano nelle competizioni di Coppa. La squalifica del Marchetti, risalente alla precedente stagione sportiva nella Coppa Toscana di 2^ Categoria, non è stata, quindi, regolarmente scontata al momento della gara in argomento. Ne consegue l'accoglimento del gravame per come proposto dall'A.S.D. Pontasserchio ed il non addebito della tassa. Per questi motivi il G.S.T. accoglie il reclamo così come proposto dall'A.S.D. Pontasserchio di Ponte a Serchio (Pisa), infligge: all'A.S.D. Latignano la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 escludendola conseguentemente dal proseguo della Coppa nonché l'ammenda di Euro 350,00 (Trecentocinquanta/00); al calciatore Marchetti Alessandro UNA ulteriore giornata di squalifica; al Dirigente Accompagnatore Ufficiale sig. Riccio Enrico l'inibizione sino al 10.10.2021. Ordina il non addebito della tassa.