Ecco cosa si deve fare per far GIOCARE nei DILETTANTI un QUINDICENNE
La norma prevede la minima età di sedici anni, ma si può chiedere (ed ottenere) una deroga presentando alcuni documenti
Grande eco ha suscitato l’utilizzo del giovane portiere (LEGGI QUA) Francesco Di Biagio a soli quindici anni in Eccellenza. Qualcuno ha contattato la redazione di TOSCANAGOL chiedendoci se è ancora valida la norma per cui non si può giocare in una categoria dilettantistica se non si è compiuto i 16 anni.
In effetti la norma è ancora attiva: cosa dunque ha fatto il Tau Calcio Altopascio per poter schierare (regolarmente) il giovane Di Biagio? Come è scritto nell’articolo 34 delle N.O.I.F. (Norme organizzative interne della Federazione) basta che la società interessata chiede espressamente una deraga al Comitato regionale della LND come ha fatto nei tempi dovuti il Tau Calcio Altopascio, ottenendola (VEDI FOTO QUA SOPRA) come scritto sull'ultimo bollettino regionale.
N.O.I.F. Art. 34 Limiti di partecipazione dei calciatori alle gare
I calciatore "giovani" tesserati per le società associate nelle Leghe possono prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle categorie giovanili. I calciatori "giovani" (cartellino annuale), che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, ed i calciatori di sesso femminile che abbiano compiuto il 16° anno di età (*), possono tuttavia partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe, purché autorizzati dal Comitato Regionale – L.N.D., territorialmente competente. II rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla presentazione, a cura e spese della società che fa richiesta, dei seguenti documenti: a) certificato di idoneità specifica all’attività agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 15 febbraio 1982 del Ministero della Sanità; b) relazione di un medico sociale, o, in mancanza, di altro sanitario, che attesti la raggiunta maturità psico‐fisica del calciatore alla partecipazione a tale attività. La partecipazione del calciatore ad attività agonistica, senza l’autorizzazione del Comitato Regionale, comporta l’applicazione della punizione sportiva prevista all'art. 12, comma 5, del C.G.S.