ECCELLENZA GIR. B, vittoria a tavolino per il LANCIOTTO CAMPI
Accolto il ricorso contro i Giallo Blu Figline, che avevano impiegato un giocatore con posizione irregolare
Accolto il reclamo del Lanciotto Campi nei confronti dei Giallo Blu Figline, rei dei aver impiegato il calciatore Miccinesi nonostante la sua posizione irregolare. La compagine di Campi Bisenzio ottiene così la vittoria a tavolino per 3-0, portandosi a quota 19 punti, mentre torna a 32 la formazione di Figline Valdarno.
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Queste le decisioni del Giudice Sportivo:
RECLAMO DELLA A.S. LANCIOTTO CAMPI V.S.D. AVVERSO POSIZIONE IRREGOLARE CALCIATORE NELLA GARA CAMPIONATO DI ECCELLENZA A.S. LANCIOTTO CAMPI V.S.D. - A.S.D. GIALLO BLU FIGLINE DEL 7.2.2016 (1-3).
Con tempestivo e rituale reclamo, l'A.S.D. Lanciotto Campi contestava la regolarità della gara in epigrafe, supponendo la posizione irregolare del calciatore Cosimo Miccinesi, nato il 06.02.1996 ed impiegato nel corso della gara dalla società A.S.D. Giallo Blu Figline. L'irregolarità della posizione del calciatore sarebbe derivata, secondo la reclamante, dalla circostanza che il calciatore Miccinesi non sarebbe stato tesserato per l'A.S.D. Giallo Blu Figline, con ciò conseguendo la richiesta di applicazione della sanzione della perdita della gara per la società reclamata. Altrettanto ritualmente controdeduceva la società A.S.D. Giallo Blu Figline che, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità del reclamo per mancanza del preannuncio e, nel merito riteneva che il disposto di cui all'art. 42 del regolamento della LND circa il limite massimo di tesseramento dei calciatori trasferiti a titolo temporaneo fosse relativo ai soli appartenenti alla LND mentre il calciatore Miccinesi proveniva dalla Lega Pro ed inoltre precisava che il sistema avesse ammesso il tesseramento, in qualche modo inducendo la società ad impiegare il calciatore nella consapevolezza del perfezionamento della procedura. Il G.S.T. letti gli scritti difensivi e svolti gli opportuni accertamenti presso l'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Toscana osserva quanto segue. L'eccezione preliminare di inammissibilità del reclamo per mancanza del preannuncio, sollevata dalla parte resistente, deve essere respinta perché infondata. L'art. 46 comma 3 del CGS prevede infatti che i reclami avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara siano proposti al G.S. nel termine di sette giorni dallo svolgimento della stessa, non richiamando l'onere dell'invio del preannuncio entro le ore 24 del primo giorno feriale successivo allo svolgimento della gara, che invece permane per i ricorsi ex art. 29 commi 2 e 3. Superata l'eccezione preliminare, circa il merito del reclamo il G.S.T. osserva e rileva che la contestazione sollevata dall'A.S. Lanciotto Campi faccia espresso riferimento alla circostanza che il calciatore Cosimo Miccinesi non potesse prendere parte alla gara in quanto non tesserato per la società A.S.D. Giallo Blu Figline mentre la difesa della società reclamata fa riferimento sia alla insussistenza della violazione dell'art. 42 del regolamento LND sul tesseramento dei calciatori che alla buona fede della società, convinta di aver ottemperato a tutti gli adempimenti formali per tesserare il calciatore in prestito. Orbene, l'Ufficio Tesseramento di questo Comitato Regionale ha comunicato al G.S.T. che alla data del 18.02.2016 il calciatore Cosimo Miccinesi risultava tesserato per la società AC Prato Spa con decorrenza 28.01.2016 e pertanto se ne deve necessariamente rilevare la mancanza di titolo a partecipare alla gara in epigrafe, svoltasi in data 7.2.2016, in forza alla società A.S.D. Giallo Blu Figline. Va peraltro precisato che l'Ufficio Tesseramento ha confermato che con spedizione del 28.01.2016 la società A.S.D. Giallo Blu Figline avesse provveduto a depositare la lista di trasferimento del calciatore in questione e che alla data del 9.2.2016 il suddetto trasferimento fosse stato annullato dal medesimo ufficio per violazione dell'art. 42 comma3 del regolamento della LND, dandone comunicazione in pari data alla società A.S.D. Giallo Blu Figline.
Di nessun pregio è tuttavia la tesi difensiva della società reclamata che sostiene non doversi applicare il disposto di cui all'art. 42 comma 3 del regolamento LND ai calciatori provenienti da altre Leghe, non essendo invece prevista alcuna deroga ed eccezione a tale limite e considerando che i calciatori tesserati per società della LND sono tutti qualificati indistintamente come calciatori non professionisti. P.Q.M. Il G.S.T., in accoglimento del reclamo proposto dalla A.S. Lanciotto Campi avverso la regolarità della gara A.S. Lanciotto Campi - A.S.D. Giallo Blu Figline del 7.2.2016, per avere quest'ultima impiegato nel corso della gara il calciatore Cosimo Miccinesi senza aver titolo a parteciparvi perché non tesserato con la società A.S.D. Giallo Blu Figline, dispone nei confronti dell'A.S.D. Giallo Blu Figline la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 oltre ad un'ammenda di Euro 400,00, nonché l'inibizione del dirigente accompagnatore Fabio Malvisi per 1 mese. Ordina non addebitarsi la tassa di reclamo. Si trasmettono gli atti alla Procura Federale per gli ulteriori adempimenti di competenza.