Prima Gir. C, assegnata la vittoria a tavolino alla Polisportiva Luco
L'Ideal Club Incisa non aveva mantenuto sul terreno di gioco per l'intera gara due classe 1993
Accolto il reclamo della Luco, che si vede attribuire i tre punti dal Giudice Sportivo dopo che la gara contro l’Ideal Club Incisa, valevole per il Girone C di Prima Categoria, era terminata sul risultato di 2-2.
RECLAMO DELLA POL. LUCO A.S.D. AVVERSO REGOLARITA' GARA LUCO/IDEAL CLUB INCISA DELL'11.01.2015 (2-2).
Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 36 del 15.1.2015;
-con proprio reclamo l'odierna istante Pol. Luco A.S.D. chiede infliggersi ai danni dell'avversaria la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe per 0-3, non avendo la stessa mantenuto sul terreno di gioco per l'intera durata della gara due calciatori nati nel 1993.
Il reclamo può essere accolto. E' pacifico e incontestabile che la reclamata non abbia tenuto sul terreno di gioco per l'intera durata della gara due calciatori nati nel 1993, e che quindi abbia violato specifiche prescrizioni valenti per l'ordinamento federale. Ne' possono incidere, al riguardo, anche ai fini dell'individuazione della sanzione applicabile, dato il chiaro e combinato disposto degli artt. 17, comma 5 C.G.S. e 34-bis N.O.I.F., del tutto ipotetiche considerazioni circa la concreta influenza o meno di tale circostanza sulla regolarità della gara e quindi circa la durata temporale di siffatta situazione di violazione delle prescrizioni federali.
Per il complesso delle sopraindicate considerazioni, il G.S.T. accoglie il reclamo come sopra proposto dalla Polisportiva Luco A.S.D. di Luco di Mugello (Firenze) infliggendo all'A.S.D. Ideal Club Incisa la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3. Infligge inoltre alla suddetta società l'ammenda di Euro 60,00 (Sessanta/00) per aver trascritto in distinta dati anagrafici di un proprio calciatore illeggibili. Dispone il non addebito della tassa.