GIOCATORE SQUALIFICATO dalla SCORSA STAGIONE: partita persa
E' successo nel girone D della PRIMA CATEGORIA dove lo Sporting Arno vince il reclamo contro l'Atletica Castello
RECLAMO DELL'U.S. SPORTING ARNO AVVERSO REGOLARITA' GARA SPORTING ARNO/ATLETICA CASTELLO DEL 18.09.2022 (0-0).
Sciogliendo la riserva contenuta nel Com. Uff. n. 24 del 22.09.2022; -il Giudice Sportivo Territoriale, letto il reclamo proposto dalla società Sporting Arno, con il quale la medesima società chiede l'applicazione, ai danni della società Atletica Castello, della punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3, per aver schierato il calciatore DI FRUSCIA Yuri che non aveva titolo a partecipare perché squalificato; rilevato che il calciatore DI FRUSCIA Yuri è stato squalificato per una gara effettiva per recidività in ammonizione (II infrazione gara Play Out) con Comunicato Ufficiale n. 94 del 1º giugno 2022, squalifica che lo stesso, avrebbe dovuto scontare nella prima gara utile della sua nuova società che corrisponde alla gara indicata in epigrafe; visto l'art. 10, comma 6, lett. a) C.G.S.,
DECIDE
1. di infliggere alla società Atletica Castello la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3;
2. di comminare alla medesima società un'ammenda di Euro 350,00;
3. di inibire il dirigente accompagnatore FOCARDI Niccolò (Atletica Castello) fino al 16.10.2022;
4. di squalificare il calciatore DI FRUSCIA Yuri per un'ulteriore gara effettiva.
Ordina non addebitarsi la tassa.