Allievi B Regionali Elite, sconfitta a tavolino per il Margine Coperta
Tre punti alla Sestese, i neroazzurri ritenuti responsabili della mancata disputa della gara

Sconfitta a tavolino per il Margine Coperta negli Allievi B Regionali di Merito. Questo il verdetto del giudice sportivo dopo che sabato 20 dicembre al Campo “Brizzi” non si era disputata la gara contro la Sestese.
Questa la decisione (C.U. N. 35 del 8/1/2015):
GARA: A.S.D. POLISPORTIVA MARGINE COPERTA S.R.L./SESTESE CALCIO S.S.D. A.R.L. DEL 20 DICEMBRE 2014 (non disputata).
Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 34 del 30.12.2014;
-la gara del Campionato Allievi B a livello regionale Margine Coperta-Sestese, in calendario per il 20 dicembre 2014 non veniva disputata. Prima dell'inizio della gara la Società Sestese presentava all'Arbitro riserva scritta deducendo l’irritualità della volontà da parte della A.S.D. Pol. Margine Coperta di disputare la gara sul campo sussidiario in erba sintetica anziché' sul designato campo in erba naturale. L'Arbitro quindi, vista la posizione irremovibile della società ospitata e considerato che il campo designato era privo delle bandierine di angolo, decorso il tempo di attesa non poteva dar inizio all'incontro.
Tutto ciò premesso, ricorda questo Giudice come non sia possibile consentire alle società ospitanti di operare, a loro esclusiva discrezione e secondo le circostanze, una scelta fra campi principali e sussidiari in occasione di singole gare. Da siffatta premessa scaturisce che, l'inosservanza dell'obbligo di comunicare agli organi competenti la variazione del campo di gioco è certamente fatto suscettibile di valutazione in sede disciplinare. Se poi, come nel caso in esame, da tale irregolare situazione, scaturiscono fatti e circostanze che impediscono la regolare effettuazione della gara, il disposto di cui all'art. 17 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva deve essere necessariamente applicato nei confronti della società ritenuta di ciò responsabile. Giova a tal proposito precisare che:
-la società ospitante, nonostante il tempo a disposizione, non ha adempiuto alle prescrizioni circa l'allestimento del designato campo di gioco privo delle bandierine d'angolo;
-nessuna variazione od integrazione circa il campo di gioco è pervenuta dopo la pubblicazione sul Comunicato Ufficiale n. 15 (Campo ''R. Brizzi'' Via Togliatti 1 - campo n. 520).
Ne consegue che l'A.S.D. Pol. Margine Coperta debba essere ritenuta responsabile della mancata disputa della gara.
Per questi motivi il G.S.T. infligge all'A.S.D. Pol. Margine Coperta di Massa a Cozzile (Pistoia) la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 ai sensi dell'art. 17 comma 1 del C.G.S..
In virtù di questa sentenza, i fiorentini scavalcano proprio i neroazzurri di due punti, portandosi a quota 20 in nona posizione.
Scritto da La Redazione il 09/01/2015














