Serie D femminile, la Vigor Rignano vince il reclamo e vola in vetta
Il Casentino aveva impiegato la calciatrice squalificata Veronica Giardini

Il Giudice Sportivo accoglie il reclamo della Vigor Rignano in merito alla gara del 19 ottobre scorso, persa sul campo del Casentino per 3-0 dalle ragazze di mister Simone Alicervi, che volano così in vetta alla Serie D femminile con nove punti in tre gare.
RECLAMO DELL'A.S.D. VIGOR RIGNANO AVVERSO REGOLARITA' GARA CASENTINO CALCIO/VIGOR RIGNANO DEL 19.10.2014 (3-0).
L'A.S.D. Vigor Rignano propone reclamo relativamente alla gara Casentino Calcio/Vigor Rignano disputata per il Campionato Regionale Femminile di Serie D il 19.10.2014 e terminata con il risultato di 3-0, chiedendo irrogarsi all'A.S.D. Casentino Calcio la punizione sportiva della perdita dell'incontro con il punteggio di 0-3, in quanto detta società aveva schierato in campo la calciatrice Giardini Veronica in posizione irregolare perché colpita da provvedimento di squalifica per una giornata inflittagli da questo Giudice Sportivo Territoriale con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 65 dell'8 maggio 2014.
Il reclamo è meritevole di accoglimento.
Come questo Giudice ha costantemente affermato, la disposizione contenuta nell'art. 22, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, secondo cui le squalifiche devono essere scontate dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del Comunicato Ufficiale che le riporta, è tassativa ed inderogabile, per cui nel caso verificatosi nella fattispecie è pacifico in punto di fatto che non fu possibile scontare la squalifica nella stagione sportiva 2013/14, in quanto non vennero disputate dalla società nella quale la Giardini militava altre gare dello stesso campionato. Ne consegue, che l'atleta, ai sensi dell'art. 22 comma 6 C.G.S., avrebbe dovuto scontare la squalifica non partecipando alla prima gara di campionato oggi reclamata.
E' infine opportuno ribadire che la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio sul Comunicato Ufficiale crea una presunzione assoluta di conoscenza che non può essere in alcun modo superata per cui la società Casentino Calcio deve conseguentemente soggiacere ai provvedimenti sanzionatori previsti dal C.G.S.
Per i suesposti motivi il G.S.T. in accoglimento del reclamo come innanzi proposto dall'A.S.D. Vigor Rignano di Rignano sull'Arno(Firenze) infligge all'A.S.D. Casentino Calcio la sanzione della perdita della gara contestata con il punteggio di 0-3, l'ammenda di Euro 150,00 (Centocinquanta/00), l'inibizione per mesi UNO al dirigente Fani Fabiola nonché l'ulteriore squalifica per UNA gara alla calciatrice Giardini Veronica. Dispone il non addebito della relativa tassa.
Scritto da La Redazione il 07/11/2014















