"In ECCELLENZA le SOCIETA' SERIE non fanno questo tipo di RECLAMI"
Il diesse dell'Urbino Taccola Luca Scaramuzzino ce l'ha con il Sangimignanosport
E' particolarmente arrabbiato il diesse dell'Urbino Taccola (NELLA FOTO) Luca Scaramuzzino. Dopo la sentenza della LND Toscana che rigetta il ricorso del Sangimignanosport, Scaramuzzino vuole fare alcune precisazioni. "Noi eravamo sicuri di aver fatto le cose per bene. Stesso dicasi per il Ponsacco. Per questo quando ho saputo del reclamo non mi sono fatto problemi. Su questa vicenda però mi dà noia il comportamento del Sangimignanosport e il principio per cui "intanto ci si prova, poi si vedrà". Siamo in una categoria già importante come l'Eccellenza e a questi livelli una società seria reclami di questo genere non li fa. Non ci si può permettere di farlo senza pezze d'appoggio o prove concrete. Serve avere qualche informazione, non è corretto provarci e poi è uguale. Io se sono certo di avere la fondatezza di quello che dico, allora faccio reclamo. Altrimenti non è un comportamento serio."
Questo il dispositivo della sentenza uscita sull'ultimo bollettino della LDN Toscana:
RECLAMO DEL SAN GIMIGNANO SPORT SOC. COOP. SPORT. DILETT. AVVERSOREGOLARITA' GARA G. URBINO TACCOLA/SAN GIMIGNANO SPORT DEL 18.12.2016 (0-0).
La societa' San Gimignano Sport propone reclamo a questo Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana in relazione alla gara G. Urbino Taccola/San Gimignano Sport disputata il 18 dicembre 2016 per il Campionato di Eccellenza e terminata con il risultato di 0-0, rilevando che l'U.S.D. G. Urbino Taccola aveva schierato il calciatore Lazzerini Lorenzo in posizione irregolare perche' non regolarmente tesserato con detta societa'. La reclamante chiede pertanto che all'U.S.D. G. Urbino Taccola venga inflitta la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3,in applicazione dell'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.
Il reclamo deve essere respinto. Dagli accertamenti esperiti da questo G.S.T. presso l'Ufficio Tesseramento del C.R.T., risulta che il Lazzerini (nato il 4.3.1994 n. matr. 3.849.041) e' regolarmente tesserato a titolo temporaneo, con decorrenza dal 2 dicembre 2016, perl'U.S.D. G. Urbino Taccola. L'Ufficio peraltro ha precisato che la risoluzione del prestito precedente, ai sensi dell'art. 103/bis delle N.O.I.F., tra la Societa' di appartenenza FC Ponsacco 1920 SSD ARL e la Società SSD Pontebuggianese SRL ha avuto regolare decorrenza 29.11.2016. La tassa di reclamo deve essere addebitata. Per questi motivi il G.S.T. respinge il reclamo come innanzi proposto dalla società San Gimignano Sport di San Gimignano (Siena) ed ordine l'addebito della tassa.