Il GIOCATORE non era ANCORA TESSERATO: PARTITA PERSA
Promozione girone C, accolto il reclamo dell'Alberoro nei confronti del Viciomaggio

RECLAMO DELL'U.S.D. ALBERORO AVVERSO REGOLARITA' ED ESITO GARA VICIOMAGGIO/ALBERORO DELL'11.01.2026 (1-0).
Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n. 25 del 15 gennaio 2026; considerato che: - la società Alberoro ha fatto pervenire il preannuncio di reclamo ed il reclamo medesimo nei termini e nei modi previsti dalla normativa federale vigente - la società Viciomaggio ha fatto pervenire controdeduzioni in merito; letto il reclamo rileva che la società Alberoro chiede l'applicazione ai danni della società Viciomaggio della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3 per aver schierato, nel corso della gara in epigrafe con il n.3 , il calciatore Poponcini Jacopo che non aveva titolo a prendervi parte perché, a detta della società reclamante, la sua procedura di tesseramento alla data dell'11 gennaio non si era ancora perfezionata.
Osserva questo G.S.T.: il reclamo, così come proposto dalla società Alberoro, è fondato e meritevole di accoglimento. Il calciatore in parola ha preso parte alla gara in epigrafe, disputandola integralmente. Della questione veniva interessato il competente Ufficio Tesseramento presso il CR Toscana che ha confermato che la data di inoltro della pratica relativa al tesseramento di Poponcini Jacopo con la procedura di dematerializzazione con allegata copia del contratto di lavoro sportivo stipulato è quella del 10/01/2026.
La fattispecie del caso in esame è regolamentata dall'art. 39 delle NOIF "Il tesseramento dei calciatori e delle calciatrici" In particolare il comma 3 stabilisce: La data di deposito telematico delle richieste di tesseramento stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento. Se si tratta di calciatore/calciatrice titolare di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione presso la Lega, Comitato Regionale LND o Divisione di calcio femminile competente, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega, Comitato o Divisione. L'utilizzo del/della calciatore/calciatrice titolare di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato è consentito dal giorno successivo alla data di decorrenza del tesseramento (a condizione che sia stato rilasciato il visto di esecutività dalla Lega, Comitato Regionale LND o Divisione di calcio femminile competente).
Ne consegue, pertanto, che la società Viciomaggio avrebbe potuto utilizzare regolarmente il calciatore in parola a partire dal 12/01/2026, giorno in cui l'Ufficio Tesseramento ha preso in carico il tesseramento e, dopo averne verificato la validità, ha proceduto alla sua convalida con tale decorrenza. Ritenuto quindi che il calciatore Poponcini Jacopo ha preso parte in posizione irregolare alla gara in epigrafe, visto ed applicato l'art. 10 CGS
DECIDE
1. Di accogliere il reclamo così come proposto dalla società Alberoro per le ragioni in premessa;
2. Di infliggere alla società Viciomaggio la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0 a 3 nonché l'ammenda euro 400 (quattrocento/00);
3. Di inibire il dirigente firmatario della lista dei calciatori SENESI Marco (Viciomaggio) fino al 22/02/2026. Nulla per il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva di cui all'art. 48 CGS.
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Scritto da La Redazione il 06/02/2026



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