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Torna il torneo "MARCO ORLANDI" per le RAPPRESENTATIVE PROVINCIALI

Ecco il regolamento dieci squadre Allievi B e GIovanissimi B

"XXXV TROFEO TOSCANA" XI TORNEO REGIONALE "MARCO ORLANDI"
Riservato alla categoria ALLIEVI (2010) e GIOVANISSIMI (2012)
delle RAPPRESENTATIVE PROVINCIALI

                                                                       REGOLAMENTO

Il Comitato Regionale della Toscana indice per la Stagione Sportiva 2025/2026 il Torneo Regionale “XXXV TROFEO TOSCANA“ - XI TORNEO REGIONALE “MARCO ORLANDI” riservato alle categorie Allievi (2010) e Giovanissimi (2012) delle Rappresentative Provinciali.

                                                                 ART. 1 PARTECIPAZIONE

Sono iscritte al Torneo Regionale le rappresentative delle Delegazioni Provinciali di: AREZZO, FIRENZE, GROSSETO, LIVORNO, LUCCA, MASSA CARRARA, PISA, PISTOIA, PRATO, SIENA. Le squadre saranno composte da calciatori appartenenti alle categorie:

ALLIEVI - riservato ai soli nati nell’anno 2010
GIOVANISSIMI - riservato ai soli nati nell’anno 2012

                                                              ART. 2 IMPIEGO DEI CALCIATORI

I Calciatori impiegabili, sono quelli che nella corrente Stagione Sportiva svolgono attività in squadre giovanili, con esclusione dei calciatori impegnati con le squadre partecipanti alle finali regionali 2025/2026 (fatta eccezione nulla osta da parte di queste), la cui Sede legale è nella Provincia della Delegazione di cui la rappresentativa sarà diretta espressione. Le Delegazioni non potranno convocare tesserati appartenenti a Società che territorialmente appartengono ad altra Delegazione Provinciale, anche se queste partecipano alla attività organizzata dalla Delegazione stessa. I calciatori impiegabili sono quelli appartenenti alle Società Dilettanti e di Puro Settore. Non è consentito selezionare ed impiegare calciatori tesserati con Società professionistiche, anche se partecipanti a Campionati regionali o provinciali o se ceduti a titolo temporaneo a Società dilettantistiche. Le Delegazioni Provinciali che hanno meno di 10 squadre iscritte al campionato di categoria, potranno impiegare un massimo di 4 giocatori appartenenti alla stessa Società, le altre potranno impiegare fino ad un massimo di tre (3) giocatori. I Delegati Provinciali sono responsabili della posizione dei calciatori schierati nelle singole gare.
NON POTRANNO ESSERE CONVOCATI I GIOCATORI CHE IN CAMPIONATO INCORRONO IN UNA SQUALIFICA DI 3 GIORNATE E OLTRE.

                                                                            ART. 3 FORMULA

La competizione per la stagione 2025/2026, si svolgerà secondo gli schemi riportati nel presente regolamento. Sono formulati due gironi di 5 squadre ciascuno per entrambe le categorie. Gli incontri saranno di solo andata e si incontreranno tra loro tutte le squadre facenti parte il girone. Il calendario gare è stato stilato cercando di renderlo il più possibile omogeneo per il numero di gare disputate in casa per ciascuna rappresentativa. Accedono alle semifinali (per entrambe le categorie) le prime due classificate del girone A e del girone B; le stesse saranno disputate con il seguente ordine: 1^ girone A contro 2^ girone B e 1^ girone B contro 2^ girone A. Le finali saranno disputate tra le vincenti gli incontri di semifinale. Sia le semifinali che le finali saranno disputate in campo neutro e al termine dei tempi regolamentari, in caso di parità di risultato, si procederà direttamente a far eseguire i tiri di rigore secondo le modalità previste dalle "Regole del Giuoco del Calcio".

                                                               ART. 4 SVOLGIMENTO – GRADUATORIE

Le graduatorie dei singoli raggruppamenti verranno stabilite mediante l’attribuzione dei seguenti punti:
VITTORIA p. 3 – PAREGGIO p.1 – SCONFITTA p. 0.

a) Gironi di qualificazione
In caso di parità di punteggio al primo posto fra due squadre al termine di ciascun girone, per determinare la Rappresentativa vincente e, di conseguenza, la seconda classificata, si terrà conto nell’ordine:
- dell’esito del confronto diretto nel girone;
- della migliore differenza tra le reti segnate e subite nel corso dell’intero girone;
- del maggior numero di reti segnate nel corso dell’intero girone;
- del minor numero di reti subite nel corso dell’intero girone;
- del sorteggio.

b) Nell’ipotesi in cui più di due squadre concludessero la fase dei gironi al primo posto in classifica a parità di punteggio, per determinare le Rappresentative prime e seconde classificate, verrà compilata la cosiddetta “classifica avulsa” tra le squadre interessate, tenendo conto nell’ordine:
- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli incontri diretti;
- del maggior numero di reti segnate negli incontri diretti;
- del minor numero di reti subite negli incontri diretti;
- della differenza tra le reti segnate e quelle subite nelle gare dell’intero girone;
- del maggior numero di reti segnate nelle gare dell’intero girone;
- del minor numero di reti subite nelle gare dell’intero girone;
- del sorteggio.

c) In caso di parità di punteggio al secondo posto fra due squadre al termine di ciascun girone, per determinare la Rappresentativa seconda classificata si terrà conto nell’ordine:
- dell’esito del confronto diretto nel girone;
- della migliore differenza tra le reti segnate e subite nel corso dell’intero girone;
- del maggior numero di reti segnate nel corso dell’intero girone;
- del minor numero di reti subite nel corso dell’intero girone;
- del sorteggio. 

d) Nell’ipotesi in cui più di due squadre concludessero la fase dei gironi al secondo posto in classifica a parità di punteggio, per determinare la seconda classificata del girone verrà compilata la cosiddetta “classifica avulsa” tra le squadre interessate, tenendo conto nell’ordine:
- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli incontri diretti;
- del maggior numero di reti segnate negli incontri diretti;
- del minor numero di reti subite negli incontri diretti;
- della differenza tra le reti segnate e quelle subite nelle gare dell’intero girone;
- del maggior numero di reti segnate nelle gare dell’intero girone;
- del minor numero di reti subite nelle gare dell’intero girone;
- del sorteggio.

                                                                           ART. 5 SALUTO

Le Rappresentative dovranno obbligatoriamente all’inizio della gara, schierarsi al centro del terreno di giuoco ed effettuare il saluto fra tutti i giocatori schierati. Al termine della stessa si dovrà ripetere il saluto con le stesse modalità, al quale dovranno partecipare anche gli occupanti di entrambe le panchine.

                                                                    ART. 6 SOSTITUZIONI

Nel corso di tutte le gare del torneo è consentita la sostituzione di 7 calciatori indipendentemente dal ruolo. Nella distinta che verrà presentata all'Arbitro prima dell'inizio della gara, potranno essere indicati i nominativi di 20 calciatori.

                                            ART. 7 ORGANIZZAZIONE – RECLAMI E DISCIPLINA SPORTIVA

L'organizzazione della manifestazione è demandata direttamente al Comitato Regionale a cui compete tutto quanto inerente lo svolgimento dei tornei ed ogni altro adempimento a loro connesso.
Per la disciplina sportiva si rimanda a quanto riportato di seguito:
− ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare delle fasi regionali sopra citate;
− visto l’art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;
− visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II del Codice di Giustizia Sportiva;
− visti, nello specifico, gli artt. 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia Sportiva;
d e l i b e r a di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 relativi alle gare delle fasi delle competizioni sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini:

1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali instaurati su ricorso della parte interessata:
- il termine per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato entro le ore 12.00 del giorno successivo allo svolgimento della gara;
- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara;
- il termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i procedimenti instaurati su ricorso di parte è ridotto entro le ore 12.00 del giorno della pronuncia;
- il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata.

2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale:
- il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo e alla eventuale richiesta di copia dei documenti, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione;
- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 24:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti;
- il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;
- il termine entro cui il Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale fissa l’udienza in camera di consiglio, è fissato a 2 giorni dal deposito del reclamo;
- il termine entro cui deve tenersi l’udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è fissato a 3 giorni dal deposito del reclamo;
- il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire memorie e documenti è fissato alle ore 12:00 del giorno precedente della data fissata per l’udienza;
- al termine dell’udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione

3) Il deposito di ricorsi, del preannuncio di reclamo, del reclamo e controdeduzioni dovrà esser effettuato a mezzo pec o telefax, comunque, esser depositato presso la sede del Comitato Regionale nei termini sopra precisati. Ove l’atto debba esser comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo pec o telefax.

I reclami proposti nella finale, dovranno essere preannunciati all'arbitro e le motivazioni consegnate al Giudice Sportivo Regionale, entro il termine di 30' dal termine della gara. Le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale sono inappellabili. Per le gare della XXXV Edizione Trofeo Toscana XI Torneo Marco Orlandi i tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni.

Le squalifiche per una o più giornate di gara che non possono essere scontate nel presente Torneo 2025/2026 in cui sono state irrogate, devono essere scontate, per la parte residuale, nelle prossime edizioni del Torneo Regionale “TROFEO TOSCANA“ - TORNEO REGIONALE “MARCO ORLANDI”.

                                                                        ART. 8 ARBITRI

Per tutte le gare del Torneo, gli Arbitri verranno designati dall'Organo Competente del C.R.A..

                                                                        ART. 9 LE GARE

Le gare verranno effettuate nelle date indicate nel calendario allegato (salvo casi di forza maggiore e a discrezione del Presidente), in orari diurni nei periodi di effettuazione. L’orario di inizio sarà quello ufficiale del periodo di svolgimento delle gare; potranno comunque essere ratificati accordi fra le Delegazioni per il cambio di orario di inizio delle gare, purché questi non precludano gli impegni scolastici dei giovani calciatori. Si raccomanda di individuare campi vicinori ad entrambe le Rappresentative e necessariamente con illuminazione, dovendo le due gare essere disputate una di seguito all’altra.

                                                                  ART. 10 RINUNCIA A GARE

La rappresentativa che rinuncia ad effettuare o a terminare una gara subisce la sanzione della perdita della stessa con il risultato di 3 – 0 o con il punteggio più favorevole all’avversario laddove fosse iniziata, ma non portata a termine, e naturalmente l’esclusione dalla Manifestazione.

                                                                              ART. 11 VARIE

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa espresso richiamo agli articoli delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., del Codice di Giustizia Sportiva e del Regolamento del S.G.S..

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  Scritto da La Redazione il 19/12/2025
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