"La GARA non ANDAVA SOSPESA" e ora sarà RIPETUTA dall'INIZIO
Il Giudice Sportivo sconfessa il comportamento dell'arbitro di Chiesina Uzzanese-Cascio (Seconda categoria girone B)
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Ricordate quanto accaduto domenica scorsa a Chiesina Uzzanese (Seconda categoria girone B)? La gara con il Cascio (LEGGI QUA) è stata interrotta al 15' del secondo tempo dopo un lancio di bottigliette in campo. Onestamente, visto il racconto che ci era stato fatto, era apparsa a tutti affrettata ed esagerata la decisione dell'arbitro di porre fine alla gara. E così il Giudice Sportivo fa chiarezza e ordina la ripetizione della gara: si pensava che si dovesse ripartire dal minuto in cui è stata interrotta, invece il regolamento prevede l'annullamento di quanto fatto e che si ricominci dal primo minuto. Alla fine così chi ci rimette è il Cascio che era in vantagigo per 0-1....
GARA: U.S. CHIESINA UZZANESE/A.S.D. CASCIO DEL 2 NOVEMBRE 2025 (sospesa al 15º del s.t. sul risultato di 0-1).
Il Giudice Sportivo Territoriale, visti gli atti ufficiali delle gara Chiesina Uzzanese/Cascio del Girone B del Campionato toscano di 2^ Cat., giocatasi il 2.11.2025, rileva che il Direttore di gara ha ritenuto di dover interrompere definitivamente la gara al 15º del s.t.sul punteggio di 0-1, in quanto "un gruppo di circa 15 sostenitori della società Chiesina Uzzanese iniziava a lanciare bottigliette di acqua piene e lattine per un numero di 10-15 nei miei confronti, addirittura dovevo schivarne alcune. Ritenevo la mia incolumità a rischio e quindi decidevo di sospendere definitivamente la gara..".
Tutto ciò premesso, osserva il G.S.T. che secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato perché le gare possano subire interruzione conclusiva nel corso del loro svolgimento, a cagione di violenze o di intimidazioni gravi da parte degli spettatori, non solo necessita che queste abbiano posto in serio pericolo l'incolumità degli ufficiali di gara (o, in diversa ipotesi, dei calciatori o di altri tesserati delle società partecipanti alla competizione), ma occorre altresì che l'arbitro non sia stato in grado di fronteggiare le turbolenze e soprattutto abbia verificato l'impossibilità assoluta di giungere alla conclusione "fisiologica" della partita, dopo aver fatto ricorso a tutti i mezzi in suo potere per ricondurre la gara nell'alveo della regolarità.
Ché se così non fosse ben pochi incontri avrebbero la possibilità di pervenire a regolare conclusione, attesa la diffusa abitudine del pubblico che assiste alle partite di calcio di indirizzare nei confronti degli ufficiali di gara, in reazione a non gradite loro decisioni tecniche, ogni sorta di protesta, di strepito e di intemperanza intimidatrice, spesso travalicante i limiti della non violenza. Ora, nel caso in esame, da un lato la situazione, indubbiamente riprovevole e da censurare, non appariva così grave da rendere necessario il provvedimento adottato e, dall'altro, non risulta che l'arbitro abbia tentato di ristabilire l'ordine mettendo in atto ogni strumento per il governo della disciplina (richiamo del capitano ed i dirigenti affinché i lanci terminassero pena l'interruzione della gara) di tal che l'interruzione dell'incontro deve ritenersi ingiustificata perché affrettata.
Ritiene infatti questo Giudice che la situazione di pericolo sia stata sopravvalutata, verosimilmente per fattori soggettivi e prudenziali, e che con molta probabilità l'ordine in campo si sarebbe potuto ripristinare con l'adozione della citata idonea procedura.
Ciò detto conseguentemente deve essere disposta la ripetizione della gara, ai sensi dell'art. 10 n.5 lett. c) del C.G.S. dando mandato alla Segreteria del Comitato Regionale per gli adempimenti organizzativi di rito.
Infligge all'U.S. Chiesina Uzzanese l'ammenda di Euro 250,00 (Duecentocinquanta/00) con DIFFIDA, fermi restando i provvedimenti assunti a carico dei calciatori pubblicati in separata ma contestuale parte del comunicato ufficiale.
Scritto da La Redazione il 06/11/2025




