"Il GIOCATORE doveva SCONTARE la SQUALIFICA": 3-0 a TAVOLINO
Il Giudice Sportivo accoglie il reclamo del Forcoli (Prima categoria girone D)

Accolto il reclamo del Forcoli nei confronti dell'Audace Isola d'Elba e risultato capovolto della gara che si era giocata lo scorso 19 Ottobre. Cancellata la prima vittoria stagionale degli elbani, assegnata invece a tavolino la prima per gli amaranto pisani.
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RECLAMO DELLA S.S.D. FORCOLI VALDERA AVVERSO ESITO E REGOLARITA' FORCOLI VALDERA/AUDACE ISOLA D'ELBA DEL 19.10.205 (1-2).
Sciogliendo la riserva contenuta nel Com. Uff. n. 26 del 23.10.2025; La S.S.D. Forcoli Valdera propone reclamo avverso l'esito e la regolarità della gara Forcoli Valdera/Audace Isola d'Elba disputata per il Campionato di 1^ Categoria il 19 ottobre 2025 e terminata con il risultato di 1-2.
Lamenta la S.S.D. Forcoli Valdera che l'A.S.D. Audace Isola d'Elba aveva schierato nella suddetta gara il calciatore Rovini Leonardo in posizione irregolare in quanto il predetto, pur essendo stato squalificato per una giornata allorché militava nella Società Campese, con provvedimento di questo Giudice Sportivo pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 76 del 18 aprile 2025, relativo all'ultima gara del Campionato di 2^ Categoria Forte di Bibbona/Campese era ancora in posizione irregolare. In relazione a ciò la S.S.D. Forcoli Valdera chiede applicarsi l'art. 10, comma 6 lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva.
La società Audace Isola d'Elba presentava memoria senza fornire prova (art. 49 c/5 C.G.S.) di aver inviato contestualmente la stessa alla ricorrente con le modalità di cui all'art. 53 C.G.S.. Ciò premesso, si rileva come la richiesta della reclamante debba essere accolta. E' infatti risulta accertato dalla lettura del referto della gara Forte di Bibbona/Campese del 13.04.2025 che, al 38' del secondo tempo venne espulso dal campo il calciatore n.5 Rovini Leonardo del Marciana per doppia ammonizione. Datale espulsione ne derivò il provvedimento di squalifica per una giornata di cui al Comunicato Ufficiale n. 76 del 18.04.2025. In relazione a ciò deve osservarsi che il calciatore squalificato si trova in posizione irregolare finché non sconta la squalifica e, quindi, con la sua partecipazione vizia ogni gara alla quale ha preso parte, fosse questa anche l'ultima di una lunga serie di gare. Il principio cd. della perpetuatio sanzionatoria è del resto assai noto per esser posto in discussione.
Del resto la formulazione dell'art. 21 comma 6 C.G.S. è talmente chiara e precisa che non ha bisogno di una maggiore illustrazione: le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. Va rilevato, infatti, che il calciatore in argomento ha preso anche parte alle gare disputate il 21.09.2025, 28.09.2025, 5.10.2025, 12.10.2025 e a quella in esame del 19.10.2025. Il calciatore Rovini Leonardo quindi non avrebbe dovuto partecipare alla gara di Campionato del 21.09.2025 con l'A.S.D. Audace Isola d'Elba e, pertanto, non avendo scontato la squalifica in detta gara né in quelle successive si è trovato in posizione irregolare anche nella gara di cui alla presente decisione.
Alla luce di queste considerazioni e dei riscontri effettuati nell'esame delle gare relative al girone D del Campionato di 1^ Categoria nel periodo 21.09.2025/12.10.2025 si evidenzia come al Rovini sia rimasto comunque un residuo di squalifica da scontare per una giornata, per cui a norma di quanto prescritto dall'art. 10, comma 6, lettera a) C.G.S. e in ossequio al principio della perpetuatio sanzionatoria, questo Giudice Sportivo Territoriale
DELIBERA
di accogliere il reclamo e di infliggere alla società Audace Isola d'Elba di Portoferraio (LI) la punizione sportiva della perdita della gara in oggetto del reclamo con il punteggio di 0-3 nonché l'ammenda di Euro 350,00 (Trecentocinquanta/00). Infligge al calciatore Rovini Leonardo UNA ulteriore giornata di squalifica di Campionato, al dirigente accompagnatore ufficiale dell'A.S.D. Audace Isola d'Elba Sig. Medici Oreste l'inibizione sino al 30.11.2025.
Dispone trasmettersi gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza. Dispone restituirsi la tassa versata
Scritto da La Redazione il 06/11/2025




