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PRIMO CASO di "GIUSTIZIA RIPARATIVA" in TOSCANA: ecco COSA E'

Un minorenne può scontare una lunga squalifica calcistica sostituendola con attività educative

Anche in Toscana viene applicata la GIUSTIZIA RIPARATIVA: primo caso nella nostra regione in cui un calciatore minorenne sconterà la sua lunga squalifica "convertendola" (in parte) in ore da passare presso una sezione arbitri. 

Ma cosa è questa GIUSTIZIA RIPARATIVA? Dal 1° luglio 2025 è entrata in vigore, su forte richiesta della Lega Nazionale Dilettanti (e in particolare da parte della Toscana) la riforma che permette ai calciatori minorenni di sostituire metà della squalifica con attività rieducative. Un passo decisivo verso una giustizia sportiva formativa, non solo sanzionatoria.

Nel mondo dello sport, le regole non servono soltanto a stabilire chi vince o chi perde: servono a insegnare il rispetto, la responsabilità, la convivenza. Ma cosa accade quando a violare la regola è un minorenne, un giovane atleta ancora in formazione, che non possiede la piena consapevolezza del significato disciplinare del proprio gesto? Fino a oggi, la risposta della giustizia sportiva è stata principalmente sanzionatoria: la squalifica, la sospensione, l’esclusione temporanea. Misure giuste, ma spesso percepite dai più giovani come punitive, più che formative.
 
La norma, applicabile alle sanzioni comminate a partire dal 1° luglio 2025, segna un punto di svolta nel rapporto tra giustizia sportiva e minori. Non si tratta di un automatismo, ma di una scelta consapevole: il giovane deve presentare istanza personale all’Organo di Giustizia che ha irrogato la sanzione, entro dieci giorni dalla sua definitività. Una richiesta che non chiede indulgenza, ma impegno e responsabilità.
 
Come funziona la conversione della squalifica? Ricevuta la domanda, l’organo giudicante ridetermina la durata della squalifica e converte la parte “commutata” in ore di attività rieducative, secondo un criterio semplice e trasparente:
- 10 ore di attività per ogni giornata di squalifica;
- 1 ora di attività per ogni giorno di squalifica “a tempo”
 
Le ore potranno essere svolte in diversi ambiti, scelti a discrezione dell’Ente Federale ospitante:
- supporto alle attività sportive,
- collaborazione organizzativa o amministrativa,
- partecipazione a iniziative di responsabilità sociale.
 
Il percorso deve concludersi entro il termine della squalifica ridotta. Se il minore non completa l’attività, la sanzione originaria viene ripristinata immediatamente. Il beneficio, inoltre, può essere richiesto una sola volta nella carriera dell’atleta, proprio per sottolinearne la finalità educativa, non elusiva.
 
Introduce nel sistema sportivo un principio già consolidato nel diritto penale minorile: la centralità del percorso rieducativo rispetto alla dimensione punitiva. Per un minore, la squalifica non rappresenta soltanto una perdita sportiva, ma un momento di rottura identitaria.
Spesso il ragazzo o la ragazza percepisce la sanzione come esclusione dal gruppo, come una sorta di etichetta negativa. L’attività rieducativa, invece, consente di trasformare la colpa in responsabilità, l’errore in crescita.
 
È una forma di mediazione educativa: l’atleta si riavvicina alla comunità sportiva attraverso un gesto concreto, restituendo il proprio impegno e riscoprendo i valori del gioco leale. Entrambi i modelli si fondano su un principio comune: la ricostruzione della relazione. Nel contesto sportivo, mediare significa creare uno spazio di confronto, dove il giovane atleta possa comprendere l’impatto del proprio gesto, incontrare eventualmente la persona o la squadra coinvolta, e ristabilire un equilibrio relazionale.

Le attività rieducative previste dalla FIGC — che spaziano dall’aiuto agli allenatori, alla partecipazione a progetti sociali o di fair play — rappresentano esattamente questo: un modo per ricucire il legame infranto tra regola, gruppo e individuo.
 
DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA FEDERALE TERRITORIALE C.R. TOSCANA

La Corte Federale così composta:
Avv. Raffaello Niccolai Presidente
Avv. Silvia Cristalli Componente
Avv. Alessandro Brogi Componente

Con l’assistenza alla segreteria dei signori Tosi Fabrizio e Noferi Francesco e l’assistenza del rappresentante A.I.A., Avv. Federico Albini, si è riunita il giorno 17/10/2025 alle ore 17,30 e seguenti assumendo le seguenti decisioni:

02/r - Stagione Sportiva 2025 – 2026
Reclamo Montemurlo Jolly Calcio – situazione relativa al calciatore Calcagnini Leonardo - Accesso alla Giustizia Riparativa

Premesso che in data 10/10/2025, a mezzo di proprio legale, il sig. Calcagnini Leonardo, già tesserato per la società Montemurlo Jolly Calcio, ha presentato istanza ai sensi dell’Art. 137 comma 2bis del C.G.S. del testo introdotto dal C.U. n. 18 del 10/07/2025 e con le modalità di attuazione pubblicate nel C.U. n.61/A del 19/09/2025, per applicazione della normativa introdotta con le norme citate.
La Corte di Appello Sportiva, ritenuto comunque che con la istanza medesima di cui sopra, il sig. Calcagnini rinunciava esplicitamente all’impugnazione avanti al Collegio di Garanzia, ai sensi dell’art. 30 dello Statuto F.I.G.C., essendo pertanto la sanzione di questa Corte divenuta definitiva, ricorrendo tutti i presupposti, in accoglimento della suddetta istanza,

riduce

la sanzione della squalifica originariamente inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale di Prato fino al 30/09/2026, confermata da questa Corte con provvedimento del 2/10/2025, al 28/02/2026, disponendo che la restante squalifica di 7 mesi sia convertita ai sensi del numero 6 dell’art. 137 comma 2 bis, in 210 ore di attività rieducative da svolgersi, come da richiesta dello stesso Leonardo Calcagnini, presso l’ente federale “Sezione AIA di Pistoia, via del Chiassone 31, Pistoia”.

Avverte l’Ente indicato e l’istante medesimo, che le suddette ore di attività rieducativa devono essere completate entro e non oltre il termine di scadenza della squalifica - così come ridotta - del 28/02/2026.
Dispone altresì che l’Ente presso il quale verranno svolte le ore di attività certifichi, ai sensi del punto 9 del medesimo art. 137 comma 2 bis, l’avvenuta effettuazione delle ore di attività rieducativa.
Avverte che, laddove non pervenisse la comunicazione dell’avvenuto completamento dell’attività rieducativa, la Corte provvederà - con autonomo provvedimento - a ripristinare la sanzione originaria

Il Segretario                         Il Presidente
Estensore Fabrizio             Tosi Raffaello Niccolai

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  Scritto da La Redazione il 30/10/2025
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