PRIMO CASO di "GIUSTIZIA RIPARATIVA" in TOSCANA: ecco COSA E'
Un minorenne può scontare una lunga squalifica calcistica sostituendola con attività educative
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Anche in Toscana viene applicata la GIUSTIZIA RIPARATIVA: primo caso nella nostra regione in cui un calciatore minorenne sconterà la sua lunga squalifica "convertendola" (in parte) in ore da passare presso una sezione arbitri.
Ma cosa è questa GIUSTIZIA RIPARATIVA? Dal 1° luglio 2025 è entrata in vigore, su forte richiesta della Lega Nazionale Dilettanti (e in particolare da parte della Toscana) la riforma che permette ai calciatori minorenni di sostituire metà della squalifica con attività rieducative. Un passo decisivo verso una giustizia sportiva formativa, non solo sanzionatoria.
- 1 ora di attività per ogni giorno di squalifica “a tempo”
Le ore potranno essere svolte in diversi ambiti, scelti a discrezione dell’Ente Federale ospitante:
Il percorso deve concludersi entro il termine della squalifica ridotta. Se il minore non completa l’attività, la sanzione originaria viene ripristinata immediatamente. Il beneficio, inoltre, può essere richiesto una sola volta nella carriera dell’atleta, proprio per sottolinearne la finalità educativa, non elusiva.
Le attività rieducative previste dalla FIGC — che spaziano dall’aiuto agli allenatori, alla partecipazione a progetti sociali o di fair play — rappresentano esattamente questo: un modo per ricucire il legame infranto tra regola, gruppo e individuo.
La Corte Federale così composta:
Avv. Raffaello Niccolai Presidente
Avv. Silvia Cristalli Componente
Avv. Alessandro Brogi Componente
Con l’assistenza alla segreteria dei signori Tosi Fabrizio e Noferi Francesco e l’assistenza del rappresentante A.I.A., Avv. Federico Albini, si è riunita il giorno 17/10/2025 alle ore 17,30 e seguenti assumendo le seguenti decisioni:
02/r - Stagione Sportiva 2025 – 2026
Reclamo Montemurlo Jolly Calcio – situazione relativa al calciatore Calcagnini Leonardo - Accesso alla Giustizia Riparativa
Premesso che in data 10/10/2025, a mezzo di proprio legale, il sig. Calcagnini Leonardo, già tesserato per la società Montemurlo Jolly Calcio, ha presentato istanza ai sensi dell’Art. 137 comma 2bis del C.G.S. del testo introdotto dal C.U. n. 18 del 10/07/2025 e con le modalità di attuazione pubblicate nel C.U. n.61/A del 19/09/2025, per applicazione della normativa introdotta con le norme citate.
La Corte di Appello Sportiva, ritenuto comunque che con la istanza medesima di cui sopra, il sig. Calcagnini rinunciava esplicitamente all’impugnazione avanti al Collegio di Garanzia, ai sensi dell’art. 30 dello Statuto F.I.G.C., essendo pertanto la sanzione di questa Corte divenuta definitiva, ricorrendo tutti i presupposti, in accoglimento della suddetta istanza,
riduce
la sanzione della squalifica originariamente inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale di Prato fino al 30/09/2026, confermata da questa Corte con provvedimento del 2/10/2025, al 28/02/2026, disponendo che la restante squalifica di 7 mesi sia convertita ai sensi del numero 6 dell’art. 137 comma 2 bis, in 210 ore di attività rieducative da svolgersi, come da richiesta dello stesso Leonardo Calcagnini, presso l’ente federale “Sezione AIA di Pistoia, via del Chiassone 31, Pistoia”.
Avverte l’Ente indicato e l’istante medesimo, che le suddette ore di attività rieducativa devono essere completate entro e non oltre il termine di scadenza della squalifica - così come ridotta - del 28/02/2026.
Dispone altresì che l’Ente presso il quale verranno svolte le ore di attività certifichi, ai sensi del punto 9 del medesimo art. 137 comma 2 bis, l’avvenuta effettuazione delle ore di attività rieducativa.
Avverte che, laddove non pervenisse la comunicazione dell’avvenuto completamento dell’attività rieducativa, la Corte provvederà - con autonomo provvedimento - a ripristinare la sanzione originaria
Il Segretario Il Presidente
Estensore Fabrizio Tosi Raffaello Niccolai
Scritto da La Redazione il 30/10/2025




