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"IL GIOCATORE era SQUALIFICATO": società VINCE il RECLAMO in SECONDA

Il Giudice Sportivo dà ragione al Forte di Bibbona e partita persa alla Volterrana

RECLAMO DELL'A.S.D. FORTE DI BIBBONA AVVERSO ESITO E REGOLARITA' GARA VOLTERRANA/FORTE DI BIBBONA DEL 21.09.2025 (2-0).

Il Giudice Sportivo, esaminato il reclamo in esame osserva: con il gravame in argomento la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall'art. 10 comma 6º lett. a) del C.G.S. per aver schierato nell'incontro in questione il calciatore Kevin Doda nato il 5.10.2004. Sostiene la ricorrente che detto calciatore abbia preso irregolarmente all’incontro in quanto squalificato per una giornata di gara come da Com. Uff. n.58 del 16.04.2025 della F.I.G.C. Delegazione Provinciale di Livorno. Al riguardo opera nella fattispecie il dettato dell'art. 22, comma 6 del C.G.S.

che stabilisce che le sanzioni che non possono essere scontate in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione successiva. Di conseguenza la squalifica comminata al calciatore Kevin Doda avrebbe dovuto iniziare ad essere scontata nella prima giornata della stagione sportiva 2025/2026 del Campionato di 2^ categoria, cosa che, per quel che concerne la gara in argomento, non è avvenuta in quanto il nominato in questione risulta inserito tra i calciatori della Volterrana che hanno partecipato all'incontro in oggetto.

P.Q.M.

Visti gli artt. 10 e 22 del C.G.S., a scioglimento della riserva di cui al Com. Uff. n. 21 del 25.09.2025, decide: a) di accogliere il ricorso comminando alla società Volterrana la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; b) di infliggere a carico della società Volterrana l'ammenda di euro 250,00 (duecentocinquanta/00); c) di infliggere al calciatore Kevin Doda l'ulteriore squalifica per una gara effettiva; d) di inibire il dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Piras Filippo sino al 2.11.2025; e) di non addebitare alla ricorrente la tassa di reclamo.

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  Scritto da La Redazione il 09/10/2025
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