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Il GIOCATORE era SQUALIFICATO: SOCIETA' esclusa dalla COPPA TOSCANA

Accolto il ricorso del Vescovado (Seconda categoria) contro il Rosia

Ancora un "caso" di un giocatore schierato in campo, ma che doveva scontare una squalifica dalla scorsa stagione. E' successo nella COPPA TOSCANA di SECONDA CATEGORIA dove il Giudice Sportivo ha accolto il reclamo del Vescovado.

RECLAMO DELL'A.S.D. VESCOVADO AVVERSO REGOLARITA' ED ESITO GARA ROSIA/VESCOVADO DEL 14.09.2025 (4-1).

Il Giudice Sportivo Territoriale, letto il preannuncio ed il correlato reclamo proposti dalla A.S.D. Vescovado con cui è stata censurata la regolarità della gara in epigrafe, deducendo che il calciatore Senesi Matteo non avesse interamente scontata la squalifica rimediata nella precedente stagione sportiva e comminata da questo G.S.T con il Com. Uff. n.37 del 28 novembre 2024 - pagina 1906 ("squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizioni - seconda infrazione") e (squalifica per due gare effettive - calciatore espulso).

La società reclamante A.S.D. Vescovado produceva documentazione comprovante quanto asserito. Tanto premesso, il G.S.T.:

a) Esperiti i necessari accertamenti presso gli Uffici competenti;

b) Rilevata la procedibilità e la tempestività del reclamo proposto dalla A.S.D. Vescovado;

c) Appurato che nella stagione sportiva 2024/2025 nella gara del 20.11.2024 di Coppa Toscana di 2^ Cat. tra Fratta S.Caterina e Monteroni il calciatore Senesi Matteo, nato il 19.03.2002, all'epoca dei fatti militante nella società Monteroni, già in diffida, subiva la seconda ammonizione nonché l'espulsione dal campo e, di conseguenza, con il Com. Uff. n.37 allo stesso calciatore venivano comminate la squalifica per un totale di tre gare effettive da scontarsi ex art. 21 c.6 del C.G.S.;

d) Rilevato che il calciatore per la stagione successiva (ossia s.s. 2025/2026) si trasferiva dalla società Monteroni alla società Rosia;

e) Rilevato che la società Rosia partecipa alla competizione della Coppa Toscana di 2^ Cat. e che, a norma del citato art. 21 c.6 C.G.S., C.R. TOSCANA - C.U. n. 18 del 16/09/2025 1014 il calciatore in parola avrebbe dovuto scontare le residue giornate di squalifica nelle gare della medesima competizione;

f) Rilevato che dalla distinta di gara della competizione in epigrafe risulta inserito il sig. Senesi Matteo, il quale ha partecipato alla gara senza scontare completamente la squalifica. Per tutto quanto sopra esposto, accertato che la posizione del calciatore risulta effettivamente irregolare per la gara in in epigrafe e, pertanto, il reclamo della società A.S.D. Vescovado è fondato e meritevole di accoglimento, in applicazione dell'art. 10 c.1 e dell'art.8 c.1 lett. b del C.G.S.

DELIBERA

1) Di infliggere alla società Rosia la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3-0 in favore della reclamante;
2) Di infliggere a carico della società Rosia l'ammenda di euro 250,00(duecentocinquanta/00);
3) Di infliggere al calciatore Senesi Matteo l'ulteriore squalifica per una gara effettiva;
4) Di inibire il dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Valori Bernardo società Rosia sino al 12.10.2025;
5) Inoltre, letto il regolamento della Coppa Toscana di 2^ Cat. e considerata l'applicazione dell'art. 10 C.G.S., di disporre l'esclusione della società Rosia dal prosieguo della competizione;
6) Di disporre il non addebito del contributo di accesso alla Giustizia Sportiva

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  Scritto da La Redazione il 17/09/2025
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