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"C'è stato ERRORE TECNICO, chiediamo la RIPETIZIONE della GARA"

La Sestese presenta ricorso dopo l'eliminazione contro il Cannara negli spareggi interregionali di Eccellenza

Dopo l'eliminazione patita dal Cannara negli spareggi interregionali per la promozione alla prossima Serie D, la Sestese ha ufficialmente presentato ricorso dopo che la terna arbitrale non avrebbe permesso il sesto cambio nei tempi supplementari.

Questo il documento:

Il sottoscritto Melani Matteo in qualità di Amministratore Unico della Sestese Calcio S.S.D. A R.L., con sede in Via Danilo Innocenti, 10 - 50019 Sesto Fiorentino (FI),

PREMESSO CHE

in data 1 giugno 2025 si è disputata la gara Cannara - Sestese valevole per gli spareggi nazionali seconde classificate Campionati di Eccellenza che è terminata con la vittoria ai rigori del Cannara e l'eliminazione della Sestese Calcio la quale ha preannunciato ricorso nel termine previsto dal C.U. N 149/A del 15 gennaio 2025.

Ciò premesso, il suindicato nella sua qualità, propone formale

RICORSO

avverso l'esito della gara Cannara - Sestese Calcio disputata i n data 1 giugno 2025 valevole per gli spareggi nazionali seconde classificate Campionati di Eccellenza per i seguenti motivi:

ERRORE TECNICO DEGLI UFFICIALI DI GARA - VIOLAZIONE DEL C.U. N. 29/AD E L 18 LUGLIO 2024 IN RELAZIONE AL C.U. LND N. 492 DEL 20 MAGGIO 2025

Prima di spiegare i fatti si illustrano le normative di interesse per il caso di specie a partire dal C.U. N. 29/A del 18 luglio 2024 con il quale la FIGC, in deroga alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio, su istanza della LND, ha stabilito quanto segue:

"di consentire, in deroga alle decisioni ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio, alle squadre che partecipano alle competizioni ufficiali nazionali e territoriali organizzate nell'ambito della L.N.D., di utilizzare un calciatore/ calciatrice in più negli eventuali tempi supplementari, e quindi di avere una opportunità di sostituzione aggiuntiva indipendentemente dal fatto che la squadra abbia già utilizzato o meno tutte le sostituzioni consentite. Tale possibilità potrà essere utilizzata facoltativamente dalla LND e dai Comitati e Dipartimenti nelle competizioni dagli stessi organizzate, limitatamente alla stagione sportiva 2024/2025. Restano invariate le attuali previsioni per la disciplina del Calcio a Cinque".

Quindi, in sostanza nelle fasi finali delle competizioni organizzate dalla LND è data facoltà alle società di poter fare durante i tempi supplementari una sostituzione in più oltre alle 5 consentite generalmente dal regolamento.

Tale possibilità è stata ammessa dalla LND nel C.U. n. 492 del 20 maggio 2025 recante il regolamento della competizione in esame dove è stato richiamato il C.U. N. 29/A del 18 luglio 2024 e sommariamente riportato il suo contenuto evidenziando che "è consentito di utilizzare un calciatore in più negli eventuali tempi supplementari, e quindi di avere una opportunità di sostituzione aggiuntiva indipendentemente dal fatto che la squadra abbia già utilizzato o meno tutte le sostituzioni consentite".

Al termine dei 90' la gara Cannara - Sestese era in perfetta parità con l'andata ed era pertanto necessario disputare i tempi supplementari e la Sestese Calcio aveva effettuato a tale momento 4 sostituzioni.

Nell'intervallo tra la fine della gara e l'inizio del primo tempo supplementare l'allenatore della Sestese Calcio, insieme al dirigente accompagnatore della società, ha preannunciato all'Arbitro, alla presenza del Quarto Ufficiale, la volontà di voler effettuare nei tempi supplementari la 5° e 6° sostituzione come previsto dal suddetto regolamento ma l'Arbitro ha risposto che "la sesta sostituzione era in realtà vietata dal regolamento e sarebbe stato possibile effettuarla solo dopo la fine dei tempi supplementari se dovevano essere battuti i rigori".

Tali affermazioni sono state condivise anche dal Quarto Ufficiale di gara.

Nell'intervallo tra la fine del primo tempo e secondo tempo supplementare la suddetta richiesta è stata nuovamente reiterata all'Arbitro, sempre alla presenza del Quarto Ufficiale, ed entrambi hanno confermato la versione del regolamento già fornita, ovvero che "durante i tempi supplementari non si poteva fare la sesta sostituzione che era possibile solo alla fine degli stessi"

A questo punto l'allenatore responsabile della Sestese Calcio non ha effettuato la sesta sostituzione nei tempi supplementari e visto che si andava ai rigori, ha disposto l'effettuazione della stessa dopo la fine dei due tempi supplementari, come indicato da Arbitro e Quarto Ufficiale.

Al momento però di effettuare tale sostituzione i dirigenti della Sestese presenti in tribuna hanno urlato ai presenti in campo di non effettuare tale sostituzione perché contraria proprio al suddetto regolamento e pertanto la stessa non si è concretizzata.

Tutto quanto sopra esposto ha determinato un grave danno alla Sestese Calcio perché quanto riferito da Arbitro e Quarto Ufficiale hanno impedito all'allenatore della Sestese di poter effettuare le sostituzioni previste dal regolamento e l'hanno indotto in errore tanto è vero che la sesta sostituzione ha tentato di farla dopo la fine dei tempi supplementari.

Tale fatto ha inciso sul risultato finale della gara perché poter effettuare una sostituzione in meno ha impedito alla Sestese di fare i cambi programmati sia per la gara che per la disputa dei calci di rigore.

Tale evidente ERRORE TECNICO degli Ufficiali di gara ha influito sul risultato della gara in esame, creando un vulnus illecito nel potere discrezionale di ogni allenatore di poter effettuare le sostituzioni consentite secondo i propri personali ed insindacabili dettami tattici, e per questo si chiede che ai sensi dell'art. 10 comma 5 lett. c) CGS venga annullata la gara in esame ed ordinata la sua ripetizione.

IN VIA ISTRUTTORIA si chiede al Giudice Sportivo di richiedere ad Arbitro e Quarto Ufficiale di gara un supplemento di referto in ordine ai fatti descritti nel presente ricorso.

Per i motivi sopra esposti, il suindicato formalizza le seguenti

CONCLUSIONI

"Piaccia all'Ill.mo Giudice Sportivo Nazionale, previa acquisizione del supplemento di referto richiesto in narrativa ad Arbitro e Quarto Ufficiale, disporre l'annullamento della gara Cannara - Sestese Calcio del 1 giugno 2025 valevole per gli spareggi nazionali seconde classificate Campionati di Eccellenza per errore tecnico dell'Arbitro e disporne la ripetizione trasmettendo gli atti alla Segreteria della LND per quanto di competenza".

Si allega:

- prova di consegna della pec attestante la trasmissione del ricorso alla controparte.

Come già indicato nel preannuncio di reclamo a norma dell'art. 48 comma 2 C.G.S. la Sestese Calcio S.S.D. A R.L. ha chiesto che il versamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva dovuto per la procedura instaurata sia effettuato mediante addebito sul conto campionato della stessa.

Ossequi.

Lì, 02/06/2025

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  Scritto da La Redazione il 03/06/2025
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