Ribaltato il REFERTO dell'ARBITRO, la gara ora sarà RIPETUTA
La Corte d'Appello dà ragione a Camaiore e Pieve Fosciana

Una "topica" clamorosa si potrebbe oggi dire. La decisione della Corte d'Appello Federale fa finalmente piena luce su quanto accaduto oltre un mese fa a Camaiore in una gara del campionato Juniores (LEGGI QUA). Rende giustizia a quanto dichiarato da entrambe le società e pone l'attenzione (giustamente) sulla figura di un arbitro che aveva preso delle "cantonate" belle e buone.
Succede a tutti di sbagliare, ma quando lo fa il direttore di gara è chiaro che il suo "peso" non è da poco. Anche perchè qua ci sono ragazzi che hanno (ingiustamente) subito delle squalifiche e ai quali sono stati addossati comportamenti (vedi partecipazione a questa "presunta rissa") che non avevano realmente avuto. Squalifiche che ora nessuno gli restituirà e anche questo non ci sembra giusto.
In ogni caso fa piacere che la Giustizia Sportiva abbia fatto.... Giustizia... nel senso che ha realmente compreso i termini della vicenda e capito che i fatti non erano andati così come li aveva raccontati l'arbitro. A quest'ultimo cosa dire? Noi siamo sempre dalla loro parte, capendo le difficoltà di un ruolo che è necessario. Li abbiamo sempre difesi e sempre li difenderemo, pur sapendo che possono sbagliare e che questo fa parte del gioco.
E' chiaro che ridurre i margini dell'errore a livello di direzione di gara è l'impegno che l'intera categoria con la sua classe dirigente mette in tutte le occasioni. Quanto accaduto a Camaiore è un incidente di percorso che non deve far perdere fiducia nell'operato dei direttori di gara, tutt'altro, ma a patto che questa vicenda serva anche a loro per capire come gestire con maggiore attenzione e personalità, situazioni particolari che si possono scatenare durante le partite.
CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 PROVINCIALI
Stagione sportiva 2024 -2025 Oggetto: (C.U. D.P. Lucca n. 35 del 19.02.2025)
1- Reclamo della Polisportiva Camaiore Calcio avverso: la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
2- Reclamo della Pieve Fosciana avverso: la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3.
Con tempestivo reclamo la Polisportiva Camaiore Calcio e la società ASD Pieve Fosciana hanno impugnato il provvedimento assunto dal G.S.T., pubblicato il 19.02.2025 nel C.U. 35 (D.P. Lucca), in ordine alla gara disputata il 15.02.2025 tra le stesse compagini e valevole per il campionato Juniores Under 19.
Le società, in particolare, hanno impugnato la seguente e motivata sanzione:
a) (Gara del 15.02.2025 Polisportiva Camaiore Calcio / Pieve Fosciana sospesa al 36° del secondo tempo sul risultato di 1-1): “Il Giudice Sportivo Territoriale, visti gli atti relativi alla gara in epigrafe dai quali risulta che al 36° del secondo tempo si scatenava in campo una violenta rissa generale a cui partecipavano numerosi giocatori delle due squadre; considerato che il D.G., in considerazione di quanto sopra, si vedeva costretto a sospendere la gara senza possibilità di poterla successivamente riprendere a seguito della persistenza delle condotte violente poste in essere dai corrissanti; visto, l’art. 10, comma, 1, del C.G.S., infligge ad entrambe le società Polisportiva Camaiore Calcio e Pieve Fosciana la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio 0-3, fermo restando i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati pubblicati in separata ma contestuale parte del presente C.U.”
Le reclamanti hanno sviluppato, in ordine al provvedimento sopra indicato e oggi impugnato, le medesime considerazioni, argomentazioni e contestazioni.
In particolare, relativamente alla sanzione della punizione sportiva delle gara del 15.02.2025, sia la Polisportiva Camaiore Calcio, che la società Pieve Fosciana, hanno evidenziato che quanto riportato nel rapporto di gara non corrisponde al reale accadimento dei fatti, e che il Direttore di gara è incorso in una palese violazione del Regolamento del Giuoco del Calcio e delle NOIF in ordine alla decisione di interrompere la gara al 36° del secondo tempo.
Hanno osservato, nello specifico, che contrariamente a quanto riportato dal Direttore di gara nel referto, quest’ultimo aveva affermato ai dirigenti di entrambe le società di aver espulso il giocatore numero 2 del Pieve a Fosciana (Vanoni) e il calciatore numero 7 del Camaiore Calcio (Traversa), come peraltro risulta dalla distinta consegnata al termine della partita, confondendo palesemente i numeri di maglia dei calciatori coinvolti ((il numero 2 (Vanoni) del Pieve Fosciana con il numero 2 (Bicicchi) del Camaiore e il numero 7 (Traversa) del Camaiore con il numero 7 (Doga) del Pieve Fosciana)), calciatori (Bicicchi e Doga) ai quali veniva in effetti mostrato il cartellino rosso, scoprendo poi con sorpresa, dalla lettura del rapporto di gara, che in realtà erano stati espulsi, oltre a Vanoni e Traversa, i calciatori Babboni, Boggi, Dini, Doga, Lanzalotta, Regali, Barberi, Bicicchi, Gemignani, Gerini, Pucciarelli, Rizzo e Vecoli.
Hanno altresì rilevato che l’arbitro non ha correttamente intepretato la situazione da cui è scaturita la decisione di interrompere la gara, posto che si è trattato di un unico e repentino episodio che ha visto coinvolti solo i calciatori Pardini (numero 6 Camaiore), Doga (numero 7 Pieve a Fosciana) e Bicicchi (numero 2 Camaiore), tanto che “dopo circa 50 secondi […]tutti quanti erano pronti per riprendere normalmente la gara” e entrambe le squadre in campo avevano manifestamente espresso la volontà di portare a termine l’incontro per i restanti 9 minuti regolamentari, oltre recupero.
Hanno richiamato, in proposito, il principio di giurisprudenza endofederale per cui la decisione di interrompere la gara in corso di svolgimento, in quanto atto straordinario ed estremo, deve scaturire dal compimento di atti violenti o gravi intimidazioni idonee a porre in pericolo l’incolumità del Direttore di Gara o di altri tesserati partecipanti all’incontro e tali da determinare l’impossibilità effettiva di giungere alla conclusione della gara.
Hanno osservato che, nel caso di specie, l’utilizzo del termine “rissa” appare impiegato in senso a-tecnico, indicativo di circostanze senz’altro censurabili (per le quali l’arbitro avrebbe potuto e dovuto assumere provvedimenti disciplinari) ma in alcun modo idonee a porre a rischio l’integrità fisica o l’incolumità dei presenti; di talchè appare evidente come la situazione di pericolo indicata dal direttore di gara si riveli, in realtà, come la proiezione del suo stato d’animo esageratamente preoccupato o timoroso.
Hanno quindi chiesto la ripetizione della gara, ovvero la ripresa della partita dal minuto in cui è stata ingiustamente interrotta.
C’è inoltre da dire che entrambe le società, con i richiamati reclami, hanno impugnato anche i provvedimenti disciplinari comminati ai rispettivi tesserati coinvolti nella “rissa”, e che la Corte, con decisione del 07.03.2025, pubblicata nel C.U. n. 61 il 13.03.2025, ha respinto detti reclami riservandosi di decidere sulla sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, inflitta ad entrambe le società.
Devesi rilevare che la Corte, prima di riunirsi in camera di consiglio per la decisione sui reclami oggi in discussione, ha ritenuto, stante la vaghezza e la genericità delle dichiarazioni arbitrali contenute negli atti ufficiali, di convocare il direttore di gara per rendere chiarimenti in ordine a quanto avvenuto all’interno di campo di giuoco tra i tesserati delle due squadre e sulla procedura dal medesimo adottata in occasione del verificarsi di detto episodio, prima di decretare l’interruzione della gara “…a seguito della persistenza delle condotte violente poste in essere dai corrissanti”.
Detti chiarimenti sono stati resi all’udienza del 21 marzo 2025.
La decisione
Giova anzitutto richiamare il consolidato principio per cui, ai sensi e per gli effetti dell’art. 64 NOIF (“Poteri e doveri dell'arbitro in ordine all'inizio, alla prosecuzione od alla interruzione delle gare”), la decisione di sospendere definitivamente la gara in corso di svolgimento, in quanto atto straordinario ed estremo, deve scaturire dal compimento di atti violenti o gravi intimidazioni che siano ritenuti idonei a porre in pericolo l’incolumità dell’arbitro o di altri tesserati che partecipano all’incontro (“…quando si verifichino fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli della incolumità propria, dei propri assistenti o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio, anche a seguito del lancio di oggetti, dell’uso di materiale pirotecnico di qualsiasi genere o di strumenti ed oggetti comunque idonei ad offendere”).
Appare dunque necessario che l’arbitro, prima di assumere tale decisione, quale extrema ratio, debba far ricorso a tutti i poteri che l’ordinamento gli concede per far sì che la gara possa essere portata a termine, e solo dopo aver constatato l’impossibilità di giungere alla conclusione per i richiamati motivi, possa decretarne la conclusione anticipata.
Risulta pertanto evidente che la verifica di tali presupposti da parte del Giudicante, investito di tale valutazione in sede contenziosa, non possa che passare dalla lettura ed esame delle risultanze ufficiali, e quindi di quanto indicato prima nel rapporto di gara, poi nel supplemento di rapporto richiesto ed acquisito dalla Corte e, infine, nel verbale di udienza contenente i chiarimenti resi dal direttore di gara al Collegio all’udienza del 21 marzo 2025.
Ad avviso del Collegio, la ricostruzione arbitrale dei fatti contenuta negli atti ufficiali non consente di ritenere perfezionati i requisiti previsti dalla normativa federale per poter decretare la conclusione anticipata della gara, non emergendo dal loro contenuto, al di là della mera descrizione delle condotte (“calci, spinte, grida, insulti”) tenuti dai tesserati coinvolti nella ‘rissa”, situazioni incontrollabli idonee a creare una situazione di rischio per l’integrità fisica o l’incolumità dei presenti.
Le condotte indicate dal direttore di gara, infatti, hanno come protagonisti e destinatari delle stesse i soli calciatori, i quali seppur colpevoli di reciproche scorrettezze, non risultano aver compiuto, come detto, atti tali da mettere in pericolo l’incolumità del direttore di gara o di altri partecipanti all’incontro.
Risulta opportuno inoltre rilevare che il direttore di gara avrebbe dovuto adoperarsi con ogni mezzo per tentare di proseguire la gara, non solo adottando provvedimenti disciplinari nei confronti dei tesserati ritenuti responsabili di reciproche scorrettezze, come giustamente è stato fatto, ma anche tentando una pacificazione degli animi mediante la convocazione dei capitani delle due squadre, che invece non è stata fatta.
Di talchè appare evidente che la frettolosa decisione assunta dal direttore di gara di interrompere la gara rappresenti la proiezione dello stato d’animo dell’arbitro esageratamente proccupato o timoroso in relazione al susseguirsi degli eventi, avendo peraltro entrambe la società manifestato allo stesso l’intenzione e la volontà di portare a termine l’incontro per i restanti nove minuti.
P.Q.M.
la Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana, definitivamente pronunciando:
- accoglie i reclami proposti dalla Polisportiva Calcio Camaiore e dalla Polisportiva Calcio Camaiore, e per l’effetto annulla le sanzioni impugnate (punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3), disponendo la ripetizione della gara e la restituzione della tassa di reclamo in favore di entrambe le reclamanti
Delibera depositata in data 26.03.2025 e registrata, sotto la medesima data, al n. 129 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana
Il Segretario Il Presidente Il relatore e estensore
Tosi Fabrizio Raffaello Niccolai Enzo François
