"RISSA" in CAMPO, gara SOSPESA e QUINDICI giocatori SQUALIFICATI
Pesanti sanzioni dopo quanto acccaduto durante la gara degli Juniores provinciali Lucca tra Camaiore e Pieve Fosciana
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Gara del 15/02/2025
POLISPORT.CAMAIORE CALCIO / PIEVE FOSCIANA sospesa al 36º del secondo tempo sul risultato di 1 - 1.
Il Giudice Sportivo Territoriale, visti gli atti relativi alla gara in epigrafe dai quali risulta che al 36º minuto del secondo tempo si scatenava in campo una violenta rissa generale a cui partecipavano numerosi giocatori delle due squadre, considerato che il D.G., in considerazione di quanto sopra, si vedeva costretto a sospendere la gara senza la possibilità di poterla successivamente riprendere a seguito della persistenza delle condotte violente poste in essere dai corrissanti; Visto l'art. 10 comma 1 del C.G.S.
INFLIGGE
ad entrambe le Società POLISPORT.CAMAIORE CALCIO e PIEVE FOSCIANA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, fermo restando i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati pubblicati in separata ma contestuale parte del presente C.U..
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
PERDITA DELLA GARA:
PIEVE FOSCIANA
Vedi delibera G.S..
POLISPORT.CAMAIORE CALCIO
Vedi delibera G.S..
DIRIGENTI
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 18/ 6/2025
RATTI MARIO (POLISPORT.CAMAIORE CALCIO)
Per essersi introdotto, al termine della gara, all'interno dello spogliatoio arbitrale, chiedendo spiegazioni sulle decisioni assunte dal D G.. Una volta apprese tali decisioni, assumeva atteggiamento minaccioso nei confronti dello stesso, e scagliava violentemente la cartella che aveva in mano in segno di dissenso. Di poi, nonostante il D.G. avesse chiesto di uscire dallo spogliatoio, permaneva nello stesso impedendo al D.G. di chiudere la porta, continuando a gridare e protestare.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA FINO AL 5/ 4/2025
VANONI FILIPPO (PIEVE FOSCIANA)
Per condotta particolarmente violenta nei confronti di un calciatore avversario aggravata dalla circostanza di cui all'art. 14 comma 1 lettera c del C.G.S. per aver, con la propria condotta, dato origine ad una violenta rissa che determinava la sospensione e la consequenziale interruzione definitiva della gara.
TRAVERSA MICHELE (POLISPORT.CAMAIORE CALCIO)
Per condotta particolarmente violenta nei confronti di un calciatore avversario aggravata dalla circostanza di cui all'art. 14 comma 1 lettera c del C.G.S. per aver, con la propria condotta, dato origine ad una violenta rissa che determinava la sospensione e la consequenziale interruzione definitiva della gara.
SQUALIFICA FINO AL 21/ 3/2025
BABBONI LORENZO (PIEVE FOSCIANA)
Per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, connotata di particolari gravità tenuto che la stessa è stata perpetrata nell'ambito di una violenta rissa che ha determinato la sospensione e la consequenziale interruzione definitiva della gara da parte del D.G.
BOGGI LORENZO (PIEVE FOSCIANA)
Per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, connotata di particolari gravità tenuto che la stessa è stata perpetrata nell'ambito di una violenta rissa che ha determinato la sospensione e la consequenziale interruzione definitiva della gara da parte del D.G.
DINI MATTEO (PIEVE FOSCIANA)
Per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, connotata di particolari gravità tenuto che la stessa è stata perpetrata nell'ambito di una violenta rissa che ha determinato la sospensione e la consequenziale interruzione definitiva della gara da parte del D.G.
DOGA MANUEL (PIEVE FOSCIANA)
Per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, connotata di particolari gravità tenuto che la stessa è stata perpetrata nell'ambito di una violenta rissa che ha determinato la sospensione e la consequenziale interruzione definitiva della gara da parte del D.G.
LANZALOTTA MATTIA (PIEVE FOSCIANA)
Per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, connotata di particolari gravità tenuto che la stessa è stata perpetrata nell'ambito di una violenta rissa che ha determinato la sospensione e la consequenziale interruzione definitiva della gara da parte del D.G.
REGALI THOMAS (PIEVE FOSCIANA)
Per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, connotata di particolari gravità tenuto che la stessa è stata perpetrata nell'ambito di una violenta rissa che ha determinato la sospensione e la consequenziale interruzione definitiva della gara da parte del D.G.
BARBERI TOMMASO (POLISPORT.CAMAIORE CALCIO)
Per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, connotata di particolari gravità tenuto che la stessa è stata perpetrata nell'ambito di una violenta rissa che ha determinato la sospensione e la consequenziale interruzione definitiva della gara da parte del D.G.
BICICCHI OMAR (POLISPORT.CAMAIORE CALCIO)
Per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, connotata di particolari gravità tenuto che la stessa è stata perpetrata nell'ambito di una violenta rissa che ha determinato la sospensione e la consequenziale interruzione definitiva della gara da parte del D.G.
GEMIGNANI MANUEL (POLISPORT.CAMAIORE CALCIO)
Per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, connotata di particolari gravità tenuto che la stessa è stata perpetrata nell'ambito di una violenta rissa che ha determinato la sospensione e la consequenziale interruzione definitiva della gara da parte del D.G.
GERINI FABIO (POLISPORT.CAMAIORE CALCIO)
Per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, connotata di particolari gravità tenuto che la stessa è stata perpetrata nell'ambito di una violenta rissa che ha determinato la sospensione e la consequenziale interruzione definitiva della gara da parte del D.G.
PUCCIARELLI TIZIANO (POLISPORT.CAMAIORE CALCIO)
Per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, connotata di particolari gravità tenuto che la stessa è stata perpetrata nell'ambito di una violenta rissa che ha determinato la sospensione e la consequenziale interruzione definitiva della gara da parte del D.G.
RIZZO MICHELANGELO (POLISPORT.CAMAIORE CALCIO)
Per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, connotata di particolari gravità tenuto che la stessa è stata perpetrata nell'ambito di una violenta rissa che ha determinato la sospensione e la consequenziale interruzione definitiva della gara da parte del D.G.
VECOLI LORENZO (POLISPORT.CAMAIORE CALCIO)
Per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, connotata di particolari gravità tenuto che la stessa è stata perpetrata nell'ambito di una violenta rissa che ha determinato la sospensione e la consequenziale interruzione definitiva della gara da parte del D.G.
