Non c'è ERRORE TECNICO dell'ARBITRO, la gara non si RIPETE
Eccellenza Girone B, respinto il ricorso della Rondinella Marzocco

Respinto il ricorso della Rondinella Marzocco, che avevo chiesto di ridisputare la gara sul campo del Grassina per un presunto errore tecnico dell'arbitro.
Queste le decisioni del Giudice Sportivo (C.U. 40 del 05/12/2024):
GARE DEL 17/11/2024
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
RECLAMO DELLA S.S.D. RONDINELLA MARZOCCO AVVERSO REGOLARITA' ED ESITO GARA GRASSINA/RONDINELLA
MARZOCCO DEL 17.11.2024 (2-1).
Il Giudice Sportivo Territoriale, letto il reclamo proposto dalla società Rondinella Marzocco, regolarmente preceduto dal rituale preannuncio; preso atto che la ricorrente ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del preannuncio e del ricorso alla società controparte, a norma dell'art. 67, commi 1 e 2, C.G.S.; che, la società reclamante lamenta un errore tecnico dell'arbitro, il quale si sarebbe concretizzato nel corso della partita allorquando, in seguito al tocco con le mani del pallone da parte del portiere della S.S.D. Rondinella Marzocco, conseguentemente ad un retropassaggio di un suo compagno di squadra che aveva colpito la palla con la parte immediatamente sopra al ginocchio, l'arbitro aveva assegnato un calcio di punizione indiretto all'interno dell'area di rigore da cui derivava la segnatura di una rete; che, a sostegno delle proprie doglianze produce due video relativi all'episodio in esame, da qui la richiesta d'accertamento dell'errore tecnico, con conseguente istanza di non omologazione della gara e la ripetizione della stessa;
che, la società Grassina, in data 22.11.2024faceva pervenire proprie controdeduzioni con le quali contestava l'avvenuta concretizzazione di un errore tecnico. Tanto premesso osserva questo Giudice Sportivo Territoriale che il ricorso è infondato e va rigettato per le seguenti motivazioni. Dall'esame del referto di gara ed in particolare dal relativo supplemento di referto richiesto da questo G.S.T., a cui deve essere riconosciuto il valore di fonte privilegiata di prova, la ricostruzione sullo svolgimento dei fatti rappresentata dalla ricorrente non ha trovato alcun riscontro.
Quanto ai video prodotti dalla ricorrente a sostegno della propria tesi si evidenzia che gli stessi, ai sensi dell'art. 58 del C.G.S. e ss., costituiscono un mezzo di prova non utilizzabile dal Giudice Sportivo. La loro allegazione, quindi, non può in alcun modo influire sulla decisione finale, tenuto conto che per un verso ai sensi dell'art. 61 del C.G.S del C.G.S. al Giudice Sportivo è consentito di visionare i filmati ed immagini, soltanto qualora dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall'autore dell'infrazione, ma limitatamente per finalità disciplinari a carico di tesserati, e non anche per la correzione di presunti errori tecnici dell'arbitro; per altro verso ai sensi del successivo art. 62 comma 2 del C.G.S. i procedimenti relativi alla regolarità dello svolgimento della gara si svolgono esclusivamente sulla base del rapporto degli ufficiali di gara e sullabase delle deduzioni delle parti.
In questa direzione, l'orientamento della giurisprudenza federale a livello nazionale e territoriale è costante, ammettendo essa l'utilizzo di una prova televisiva soltanto per finalità disciplinari e non, invece, per finalità diverse, quale la correzione di un errore tecnico dell'arbitro (ex multis, cfr. CorteSportiva d'Appello - Sezione III decisione n. 079/CSA pubblicata il 16/12/2022.) Ne consegue che il risultato conseguito dalle squadre sul campo è regolare e che la disputa della gara in oggetto non risulta essere stata inficiata da alcun errore tecnico.
P.Q.M.
A scioglimento della riserva di cui al Com. Uff. nº 36 del 21.11.2024 decide: di respingere il ricorso omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell'incontro Grassina-Rondinella Marzocco 2-1. La tassa di ricorso viene addebitata.
Scritto da La Redazione il 06/12/2024
















