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Edizione provinciale di Lucca


SOCIETA' penalizzata di 13 PUNTI in CLASSIFICA

Pesante sentenza della Procura Federale nei confronti del Forte dei Marmi

Pesantissima sanzione per il Forte dei Marmi nel campionato Allievi Elite regionale. La società versiliese subisce una penalizzazione in classifica di ben 13 punti (LEGGI QUA PER VEDERE LA NUOVA CLASSIFICA) e ora sta valutando se ricorrere agli organi di giudizio successivi. Una vicenda nata nella scorsa stagione dopo un primo reclamo (vinto) dal Cgc Capezzano, inerente la posizione del cartellino di tesseramento di un ragazzo del Forte dei Marmi arrivato dalla Liguria,

Per chi arriva da fuori regione, ricordiamo, serve per poter tesserare un calciatore una doppia dichiarazione dei genitori, con il lavoro svolto. Per questo ragazzo, orfano di madre, serviva dunque quella del padre ed è qua che nasce la "colpa" del Forte dei Marmi che non ha prodotto questa documentazione. O meglio l'ha prodotto solo dopo il reclamo fatto dal Cgc Capezzano. Sulla scorta però di questo reclamo, una società partecipante al campionato Allievi Elite, la Folgor Calenzano ha segnalato la cosa alla Procura Federale e da qua è partita l'indagine che ha portato, prima a una richiesta di 24 punti di penalizzazione, ridotti poi a 13 da scontare nella presente stagione sportiva, sempre nella categoria Allievi Elite.

In casa Forte dei Marmi si ritiene in ogni caso esagerata la sanzione, visto che in altri casi, avvenuti di recente in altre regioni, le sentenze sono state molto più lievi. Leggendo poi la sentenza, si fa notare come sia scrittto erroneamente che il ragazzo fosse ancora tesserato per la società ligure del Canaletto, cosa impossibile visto che al 30 Giugno di ogni anno i ragazzi sono da considerarsi liberi da ogni vincolo.

Ecco la sentenza della Procura Federale della FIGC 

La Procura Federale ha deferito la Società A.S.D. Forte dei Marmi 1915, in persona del Presidente pro-tempore, che viene chiamata a rispondere della violazione dell’art 6, commi 1 e 2, per avere utilizzato in numerose gare della Stagione 2023/2024 il Calciatore Matteo Specchia tesserato per altra Società.

La Procura Federale, a seguito di specifica segnalazione effettuata dal Legale rappresentante della Società Polisportiva Folgor Calenzano S.S.D. a r.l. riguardante la posizione di tesseramento, ritenuta irregolare, del Calciatore Matteo Specchia. L’Ufficio avviate le indagini ha esaminato presso l’Ufficio Tesseramento del C.R.T la posizione storica di detto Calciatore rilevando che questi risulta tesserato per la Società Forte dei Marmi a decorrere dal 24.04.2024.

Ha quindi acquisito i rapporti delle gare disputate, nel corso della Stagione Sportiva 2023 / 2024, rilevando che il Calciatore – per le 24 gare comprese tra il 17.09.2023 ed il 14.04.2024 - risultava tesserato per la Società Canaletto Sepor.

Notificava quindi, in data 08/08/2024, al Presidente della Società Forte dei Marmi ed ai Dirigenti che hanno rivestito la qualifica di Accompagnatori, l’avviso di conclusione delle indagini previsto dall’art. 123 del C.G.S..

Il Presidente della Società, in proprio, i tre Dirigenti aventi qualifica di accompagnatore nelle gare de quo ed il Calciatore Specchia chiedevano ed ottenevano di definire il contesto ai sensi dell’art. 126 del C.G.S., mentre la Società Forte dei Marmi rimaneva inerte: da qui il deferimento di detto Ente a questo Tribunale il quale ha stabilito che l’esame della questione avvenga per la data odierna, dandone formale comunicazione al legale rappresentante.

Il Collegio quindi dà atto della presenza.
- della Società Forte dei Marmi tramite il legale di fiducia nominato, come da mandato in atti. Detto Difensore ha qui depositato tempestiva memoria a difesa.
- della Procura Federale rappresentata dal Sostituto, Avvocato Debora Bandoni.
Aperto il dibattimento l’Avvocato Bandoni, dopo aver affermato che l’atto di incolpazione è basato su inoppugnabile prova documentale, contesta nei suoi singoli punti la memoria depositata precisando che non può applicarsi il beneficio del principio di buona fede rilevandosi che esso si fonda su circostanza soggettiva quale l’inesperienza del segretario della Società.

Con riferimento all’avvenuta violazione del principio “ ne bis in idem” afferma l’autonomia del deferimento nei confronti della decisione assunta dal G.S.T. con il C.U. n. 75 / 2024 relativamente alla comminazione della sanzione della perdita della gara, della sanzione pecuniaria e della inibizione del Dirigente accompagnatore. In ordine al quantum della sanzione da irrogare a seguito del deferimento osserva che la giurisprudenza citata dalla Difesa non impone alcun obbligo di disapplicazione della norma (art. 11 C.G.S. n.d.r.) limitandosi a prevedere unicamente la possibilità di uns riduzione.

Chiede che, in accoglimento del deferimento, vengano inflitte le seguenti sanzioni: all’A.S.D. Forte dei Marmi 2013 l’ammenda di € 2.400,00 (duemilaquattrocento) e 24 (ventiquattro) punti di penalizzazione da scontarsi nella stagione sportiva 2024/2025 nel campionato di competenza.

La difesa si riporta alla memoria difensiva depositata ribadendo che l’errore della Società è dipeso dall’avvicendamento del segretario. In merito al quantum ribadisce la buona fede della Società che deve essere tenuta in conto nello stabilire la sanzione, anche in considerazione che il calciatore era in possesso del certificato di idoneità sportiva in ordine alla quale è stato depositato il certificato medico.

Ricorda ancora che l’entità della sanzione comminata ha conseguenze dirette ed anche sulla classifica meritocratica. Insiste per l’accoglimento delle conclusioni già formulate in atti.

Chiusa la fase dibattimentale il Collegio decide. Preliminarmente il Giudicante rileva, in linea generale, l’estrema gravità delle violazioni commesse dalla Società nell’utilizzazione del Calciatore in posizione irregolare di tesseramento, costituendo tale comportamento violazione dei principi generali di correttezza, lealtà e probità posti a base dell’Ordinamento.

La violazione inoltre non solo altera il regolare svolgimento del campionato ma priva i calciatori utilizzati delle necessarie tutele medico-sportive. Ciò premesso e con riferimento alle posizioni assunte da Procura e Difesa il Collegio afferma essere la violazione accertata per cui esso è chiamato unicamente a stabilire l’entità della sanzione da irrogare.

In proposito osserva che non può essere accolta la richiesta di applicazione del principio di buona fede dato che, come confermato da costanza di giudicati, incombe sulla società tesseranda l’obbligo di verificare la correttezza dell’iter seguito per il tesseramento di un calciatore, rilevando a tal fine come in caso di violazione viene chiamata a rispondere per omissione la Società (artt. 2 e 6 del C.G.S.).
In proposito non può esistere alcuna attenuante in considerazione del fatto che con i sistemi telematici in uso è estremamente agevole ed immediato conoscere la posizione di ciascun tesserato.

Non si è verificata alcuna violazione del principio del “ne bis in idem”in considerazione del fatto che l’art. 10, c. 1, del più volte richiamato Codice di Giustizia Sportiva prevede oltre la sanzione della perdita della gara (e di altre sanzioni riguardanti la partecipazione di tesserati all’evento) l’applicazione dell’art. 4, c.1, che stabilisce la comminazione di altre e diverse sanzioni.
Infine per quanto attiene all’entità delle sanzioni da irrogare il Collegio ritiene di aderire alla giurisprudenza della C.F:A. in ordine alla graduazione delle sanzioni sulla base delle risultanze processuali.

Ciò sia al fine di evitare che l’applicazione automatica dalla sanzione di un punto di penalizzazione possa condurre ad esiti assurdi ed alla lesione di quel principio di proporzionalità necessario ad ogni Ordinamento.

Ritiene, quindi, il Collegio che non si possa, nell’applicare questo tipo di sanzioni, generalizzarsi ma è necessario valutare caso per caso sulla scorta degli esiti istruttori.

Nel caso che ci occupa il Giudicante nell’ambito di quella discrezionalità assegnatagli dall’ art. 12, comma 1, del C.G.S. ritiene di dover ricorrere ad un principio di proporzionalità che tenga conto delle circostanze nelle quali si è verificata la violazione alla norma e della necessaria applicazione del principio di giusta afflittività della sanzione ex art.44/2del C.G.S.

P.Q.M.

infligge alla Società A.S.D. Forte dei Marmi 1915 la sanzione della pena pecuniaria nell’ammontare di € 2.000 (duemila) nonché della penalizzazione di 13 (tredici) punti da scontarsi nella presente Stagione Sportiva, ritenendo tali sanzioni adeguatamente afflittive.

ll Segretario                                                                Il Presidente
      Tosi                                                                      Compagnini

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  Scritto da La Redazione il 15/11/2024
 

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