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COPPA TOSCANA SECONDA, due gare DECISE dal GIUDICE SPORTIVO

Accolti i ricorsi di Casellina e Poggio a Caiano nei confronti di San Giusto Le Bagnese e Virtus Comeana

RECLAMO DELL'U.S.D. CASELLINA AVVERSO REGOLARITA' ED ESITO GARA SAN GIUSTO LE BAGNESE/CASELLINA DEL 1.09.2024 (2-1).

La società Casellina propone reclamo a questo Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana in relazione alla gara San Giusto le Bagnese/Casellina, disputata il 1º settembre 2024 per la Coppa Toscana di 2^ Cat., deducendo che l'A.S.D.C. San Giusto le Bagnese aveva fatto partecipare a detta gara i calciatori Antongiovanni Matteo, Brahimaj Robert, De Marco Lorenzo, Gomez Martin,Pelli Alessandro e Truschi Enrico in posizione irregolare di tesseramento e chiedendo, quindi, che alla predetta società venga inflitta la punizione sportiva della perdita della gara.
Il Giudice Sportivo Territoriale, accertata attraverso l'Ufficio Tesseramento la posizione irregolare dei calciatori Brahimaj Robert e Gomez Martin con tesseramento ancora in itinere e non regolarizzato e dei calciatori Pelli Alessandro e Truschi Enrico svincolati in data 1.07.2024, accoglie il reclamo come sopra proposto dall' U.S.D. Casellina di Scandicci (Firenze) e irroga alla A.S.D.C. San Giusto le Bagnese , ai sensi dell'art. 10, comma sesto, del Codice di Giustizia Sportiva, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 escludendola dal proseguo della manifestazione, nonché l'ammenda di Euro 400,00 (Quattrocento/00).
Inibisce sino al 6.10.2024 il Dirigente Acc. Uff. Sig. Amulfi Maurizio. Dispone non addebitarsi la tassa di reclamo.

RECLAMO DEL C.S.D. POGGIO A CAIANO AVVERSO REGOLARITA' POGGIO A CAIANO/VIRTUS COMEANA DEL 1.09.2024 (1-0).

Il Giudice Sportivo Territoriale, letto il reclamo proposto dalla società Poggio a Caiano , con il quale la medesima società chiede l'applicazione, ai danni della società Virtus Comeana, della punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3,per aver schierato il calciatore CARONE Lorenzo che non aveva titolo a partecipare perché squalificato; rilevato che il calciatore CARONE Lorenzo è stato squalificato per una gara effettiva con Comunicato Ufficiale n.38 del 7.12.2023 , squalifica che lo stesso, avrebbe dovuto scontare nella prima gara utile di Coppa della sua squadra che corrisponde alla gara indicata in epigrafe, visto l'art. 10, comma 6, lett. a) C.G.S., DECIDE
1. di infliggere alla società Virtus Comeana la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3;
2. di comminare alla medesima società un'ammenda di Euro 200,00;
3. di inibire il dirigente accompagnatore GRAVANTE Francesco (Virtus Comeana) fino al 15.09.2024;
4. di squalificare il calciatore CARONE Lorenzo ulteriormente per UNA gara effettiva;
5. di escludere la Società Virtus Comeana dal proseguo della Coppa Toscana;
6. Ordina non addebitarsi la tassa.

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  Scritto da La Redazione il 04/09/2024
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