RESPONSABILE SCUOLA CALCIO condannato dopo la DENUNCIA di una SOCIETA'
Sentenza della FIGC che ha ritenuto colpevoli Andrea Maretto e l'Ac Prato di "attività di proselitismo"
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Si è chiusa con una sentenza della Giustizia Sportiva l'indagine della Procura Federale della FIGC nata dopo le polemiche e le denunce avvenute in provincia di Prato dopo la ripartenza del settore giovanile del Ac Prato. Tre mesi di squalifica per il responsabile tecnico della Scuola Calcio del Prato Andrea Maretto e una multa di 300 euro al club per responsabilità oggettiva.
Come si ricorda la polemica era scoppiata in estate. La nuova società del Prato ha gettato le basi per poter ricostruire il settore giovanile andato praticamente distrutto dopo la discesa nei dilettanti, ripartendo dalla Scuola Calcio e puntando su personaggi arrivati dalle altre società. Dall'altra parte, ecco le proteste dei club della zona, secondi i quali ci sarebbero stati dei metodi "aggressivi" per portagli via i ragazzi: per questo ci sono state le audizioni dei presidenti di Coiano Santa Lucia, Chiesanuova, Prato Social Club, Galcianese e Viaccia. Il tutto però senza una denuncia vera propria, tanto che l'inchiesta, non essendoci prove oggettive stava per essere archiviata.
Poi tutto è ripartito quando la Zenith Prato lo scorso 1 Settembre ha portato la prova di uno screenshot di whatsapp dove il responsabile della scuola calcio pratese Maretto convinceva un giovane calciatore della Zenith a passare nella sua società nella stagione successiva, l'attuale cioè 2022-2023. Una prova definita nella sentenza, come "attività di proselitismo" che ha portato poi alla squalifica di Maretto e alla multa del Prato. Una vicenda sicuramente non nuova in un ambiente come quello del calcio giovanile dove, con gli svincoli annuali, sono ricorrenti i passaggi da una società all'altra dei giovani calciatori anche nel periodo della Scuola Calcio. Con le inevitabili scie polemiche che ne derivano, con interi gruppi che passano da una società all'altra, magari seguendo l'allenatore di turno o attirato da chissà quali “miraggi” calcistici.
Da ricordare che Maretto è stato per tanti anni calciatore e capitano della Zenith Audax, e poi al termine della carriera, anche come responsabile della scuola calcio Zenith. Il suo passaggio al Prato è avvenuto nella primavera del 2022 nel momento in cui il club biancoazzurro ha rifondato la Scuola Calcio.
Questa la SENTENZA uscita sul BOLLETTINO della FIGC:
− Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 43 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Andrea MARETTO e della società A.C. PRATO SSD ARL avente ad oggetto la seguente condotta:
ANDREA MARETTO, all’epoca dei fatti, responsabile tecnico della scuola calcio A.C. Prato, in violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli articoli 37, comma 1 e 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso posto in essere un’attività di proselitismo e comunque collegata al trasferimento ed al collocamento di calciatori consistita nell’aver contattato, in data 1° settembre 2022 mediante messaggi WhatsApp, il giovane calciatore, Gianmarco Piccione, tesserato per la società Zenith Prato SSDARL, chiedendogli espressamente di tesserarsi per la stagione 2022-2023 per la AC Prato;
A.C. PRATO SSD ARL, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione ai comportamenti posti in essere dal proprio responsabile tecnico della scuola calcio, sig. Andrea Maretto, in violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli articoli 37, comma 1 e 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata e dall’Avv. Fabio GIOTTI, difensore munito di specifica procura, per conto della società A.C. PRATO SSD ARL, e dal Sig. Andrea MARETTO;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione per il Sig. Andrea MARETTO e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.C. PRATO SSD ARL;
− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
