SQUALIFICA RIDOTTA,ma non BASTA per evitare la perdita delle REGIONALI
Non si risolve il problema per la Zenith Audax dopo la sentenza della Corte d'Appello regionale

Ricordate la vicenda (LEGGI QUA) che TOSCANAGOL ha raccontato nel mese di Aprile e che ha coinvolto la Zenith Audax, una delle società toscane più importanti che si trova a dover "combattere" una battaglia giudiziaria sportiva dopo una sentenza relativa al campionato Giovanissimi Regionali. Ebbene, dopo il ricorso alla Corta d'Appello regionale, la squalifica del dirigente Santanni (quel giorno assistente di parte dell'arbitro) è stata ridotta da quindici mesi ad un anno.
Ma non basta questo per evitare alla Zenith Audax la perdita delle categorie regionali per la prossima stagione. Il regolamento infatti parla chiaro.
NON possono essere ammesse a partecipare ai Campionati Regionai le squadre di Società che, in ambito di attività di Settore Giovanile e nel corso della stagione sportiva 2021/2022, INCORRONO in una sola delle seguenti preclusioni:
ESCLUSIONE dai Campionati Regionali in ENTRAMBE le CATEGORIE
1. mancata partecipazione, nella precedente stagione sportiva (2021/2022) a campionati o tornei organizzati dalla F.I.G.C. nelle categorie Allievi, Giovanissimi, Esordienti e Pulcini (escluse le Società Professionistiche).
2. provvedimenti di cui all'art. 9 del Codice di Giustizia Sportiva che determinano, per il singolo soggetto, una sanzione tra squalifica ed inibizione di durata complessivamente pari o superiore a 12 mesi, inflitti al Presidente o a qualsiasi altro Dirigente o Collaboratore tesserato per la Società;
3. condanna della Società per illecito sportivo
Di fatto la riduzione della pena non risolve la problematiche per il club pratese che ora sta valutando cosa fare. C'è la possibilità di rivolgersi a un ulteriore organo della Giustizia Sportiva e qua ci sposta nell'ambito nazionale: si tratta del Tribunale Nazionale Federale. Lunedì prossima ci sarà un incontro con un avvocato e poi saranno prese le decisioni.
CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI
stagione sportiva 2021/2022 Gara del 3.4.2022 fra Zenith Prato SSDRL (ospitante) vs Sporting Arno (ospitata) disputata a Prato, via del Purgatorio n. 81/A, campo “Bruno Chiavacci” – risultato 5-3
La società Zenith Prato SSDRL proponeva reclamo, chiedendone la riduzione, avverso la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività fino al 7.6.2023 comminata dal GST al Dirigente Marco Santanni che, allontanato per aver offeso il DG, dopo la notifica, lanciava con violenza la bandierina verso l’arbitro, non colpendolo per circa 30 cm e, nel contempo, persisteva nelle offese, poi reiterate anche dalla tribuna.
Sostiene la società reclamante a fondamento del proprio reclamo la necessità di una diversa valutazione di gravità del fatto occorso non provenendo dal Santanni le proteste avverso il DG ma dalla Tribuna e dovendo considerare quello del dirigente (lancio della bandierina) un mero gesto di stizza e di reazione alla decisione del DG in merito alla sua espulsione, gesto non connotato da alcuna volontarietà o intenzionalità di mettere a rischio l’incolumità dell’arbitro, essendo stato il lancio indirizzato verso il terreno.
In via istruttoria, la reclamante chiede l’audizione del Dirigente Santanni, unitamente al Presidente della società.
La Corte ha convocato la reclamante per la discussione dei motivi di cui al reclamo all’udienza del 29.4.2022 ove ha udito, come da loro richiesta, sia il Presidente che il Dirigente Santanni previamente dando loro lettura del supplemento di rapporto che conteneva pedissequa conferma di quanto già indicato nel referto.
All’audizione, presente il legale della reclamante, questi si riportava integralmente al proprio reclamo, insistendo per la riduzione della sanzione, ribadendo l’assenza di volontarietà ed intenzionalità nel gesto del Signor Santanni, genitore di uno dei calciatori oltre che Dirigente e portava a conoscenza della Corte l’iniziativa della società di organizzare corsi di formazione per genitori affinchè quest’ultimi possano, per il futuro, esplicare al meglio i ruoli a loro affidati: il Signor Santanni si scusava per i fatti accaduti.
Il reclamo può trovare accoglimento nei termini che seguono.
La condotta del Dirigente deve essere annoverata quale condotta violenta tenuta nei confronti di un ufficiale di gara ex art. 35 CGS, essendo stata in tal modo cristallizzata dal DG sia nel referto di gara che nel successivo supplemento, elementi entrambi ai quali deve essere riconosciuta da questa Corte l’indubbia fede privilegiata conferitale dal CGS stesso
In entrambi i documenti, infatti, l’arbitro, oltre a confermare le offese reiterate, asserisce chiaramente essersi trattato, con riferimento al lancio della bandierina, di gesto compiuto con violenza, a lui rivolto, commesso con la chiara intenzione di colpirlo, con ciò smentendo quanto asserito dalla reclamante in punto di assenza di volontarietà ed intenzionalità del fatto.
Del resto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la “condotta violenta” può essere integrata da un comportamento connotato da intenzionalità e volontarietà diretto sia a causare danni da lesioni personali oggettivamente certificabili ma anche soltanto a porre in pericolo l’integrità fisica altrui come avvenuto nel presente caso, non avendo la bandierina colpito l’arbitro, schivato per circa trenta cm.
Ciò precisato, in tal modo inquadrata la condotta, venendo ora ad analizzare il quantum della sanzione inflitta, questo appare non proporzionato al fatto effettivamente occorso e, pertanto, la sanzione merita una riduzione.
L’art. 35, comma 3 CGS punisce le condotte violente tenute dai dirigenti nei confronti degli ufficiali di gara con la sanzione minima edittale di un anno di inibizione.
Orbene, alla luce della citata norma, trattandosi di condotta, appunto, violenta, non potendosi scendere al di sotto del minimo edittale normativamente individuato, tenuto conto dei precedenti di questa Corte, è da ritenersi congrua una riduzione della sanzione inflitta ad un anno, tenendo in debito conto le circostanze della assenza di conseguenze nel gesto, seppur riprovevole, compiuto dal Dirigente, delle scuse fatte da quest’ultimo e dell’impegno fattivo dichiarato dalla società nell’organizzare corsi di formazione per i genitori impegnati in ruoli societari.
P.Q.M.
La Corte Sportiva d'Appello Territoriale accoglie il reclamo e per l’effetto riduce la sanzione dell’inibizione inflitta al Dirigente Santanni ad 1 (uno) anno, ovvero sino al 7 aprile 2023, disponendo la restituzione della tassa di reclamo.
Il Segretario Il Presidente Giudice relatore Estensore
(Coli Renzo) (Carmine Compagnini) (Silvia Cristalli)
Delibera depositata in data 30/04/2022 e registrata, sotto la medesima data, al n.82.del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana
