JUNIORES REGIONALI: sconfitta a tavolino per l'ATLETICO CARRARA
Ha utilizzato sei fuoriquota e non cinque come da regolamento contro il Don Bosco Fossone

RECLAMO DELL'U.S.D. DON BOSCO FOSSONE AVVERSO REGOLARITA' GARA DONBOSCO FOSSONE/ATLETICO CARRARA DEI MARMI DEL 20.11.2021 (0-0).
Sciogliendo la riserva contenuta nel Com. Uff. n. 36 del 25.11.2021;
-con pec del 23.11.2021, l'U.S.D. Don Bosco Fossone presentava reclamo (anticipato da preannuncio di reclamo inviato il 21.11.2021) relativo alla gara Don Bosco Fossone-Atletico Carrara dei Marmi, valevole per il Campionato Regionale Juniores Under 19, Girone "C", disputatasi a Fossone (pr.MS) in data 20.11.2021 e conclusasi con il risultato di 0-0. L'U.S.D. Don Bosco Fossone eccepisce nel proprio gravame che l'A.S.D. Atletico Carrara dei Marmi aveva utilizzato inizialmente, nella suindicata gara, cinque calciatori "fuori quota", come da regolamento, ma che, nel corso della gara, aveva sostituito un calciatore con un altro fuori quota del 2002, motivo per il quale, nel corso di tutto l'incontro, ne aveva impiegati sei. Il reclamo, trasmesso nei termini e nei modi previsti dalle norme in vigore e dalla prova dell'invio per pec della contestuale comunicazione alla A.S.D. Atletico Carrara dei Marmi, controparte direttamente interessata a riceverla, ai sensi dell'art. 67, punto 2, del C.G.S..
Quest'ultima Societa' A.S.D. Atletico Carrara dei Marmi non ha presentato alcuna controdeduzione in merito al predetto reclamo.
Dall'esame del rapporto dell'arbitro e' emerso che l'A.S.D. Atletico Carrara dei Marmi ha fatto partecipare alla citata gara, dall'inizio della stessa, i seguenti calciatori "fuori quota", nati dall'1.01.2002: - il n. 8 GUIDI Luca, nato il 19.12.2002; -il n. 11 CASTELLITI Daniele, nato l'11.6.2002; -il n. 2 RICCI Davide, nato il 7.11.2002; -il n. 4 BASCHERINI Thomas, nato il 3.03.2002; il n. 5 GENNUSO Lorenzo, nato il 28.7.2002. Al 16' del 2º tempo, l'A.S.D. Atletico Carrara dei Marmi aveva poi sostituito poi il n. 11 CASTELLINI Daniele (nato l'11.6.2002) con il n. 19 MORUZZI Leonardo, nato il 19.3.2002, che veniva utilizzato fino alla fine della gara.
Non si puo' non rilevare che l'A.S.D. Atletico Carrara dei Marmi, sulla base di quanto accertato, aveva impiegato, nel corso della citata gara, un calciatore "fuori quota" in piu' del consentito nato dall'1.1.2002 in poi ed aveva fatto quindi partecipare all'incontro in questione un atleta che non ne aveva legittimo titolo; nella fattispecie, quindi, la predetta Societa' disattendeva alla disposizione pubblicata sul Com. Uff. n.69 del 24.5.2021, pag. 1756, del Comitato Regionale Toscana della FIGC/LND. L'A.S.D. Atletico Carrara dei Marmi poneva, pertanto, in essere una situazione di irregolarita' nello svolgimento della gara.
P.Q.M.
il Giudice Sportivo Territoriale, in accoglimento del reclamo proposto dall' U.S.D. Don Bosco Fossone e visto l'art. 10, punto 6 , lett. a) del C.G.S. che recita: "la sanzione della perdita della gara e' inflitta alla Societa' che fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte",
* dispone a carico dell'A.S.D. Atletico Carrara dei Marmi la punizione sportiva della perdita della gara Don Bosco Fossone-Atletico Carrara dei Marmi del 20.11.2021 con il punteggio di 0-3 (art.10, punto 6, lett.a) del C.G.S. ed art. 8, punto 2, del C.G.S.) e la penalizzazione di UN punto in classifica in quanto recidiva (art. 10, punto 9. Del C.G.S); * dispone a carico del Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell'A.S.D. Atletico Carrara dei Marmi, sig. LANDUCCI Daniele, l'inibizione sino al 9 gennaio 2022, ai sensi dell'art. 9, punto 1, lett. h) del C.G.S.;
* dispone non addebitarsi la tassa reclamo.
Scritto da La Redazione il 17/12/2021



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