"Non si può SCONTARE una SQUALIFICA in un CAMPIONATO diverso"
Accolto il ricorso del Follonica Gavorrano contro la Nuova Grosseto che aveva utilizzato nella categoria Allievi due ragazzi puniti nella Juniores
Gli Allievi del Follonica Gavorrano vincono il ricorso, il giudice sportivo assegna la vittoria per 0-3 a tavolino. La delibera dell’organo territoriale arriva dopo il reclamo presentato dalla società biancorossoblù in merito alla partita della squadra Allievi Under 17 giocata in casa della Nuova Grosseto Barbanella il 10 ottobre scorso. In particolare, la squadra grossetana avrebbe fatto partecipare alla sfida contro l’UsFG i calciatori Mattia Felici e Gabriele Fabbrucci dopo che erano stati squalificati a seguito della gara della nona Mini coppa Bruno Passalacqua Categoria “Allievi” del 29 settembre.
Secondo il regolamento, un calciatore colpito da squalifica deve però scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento. I calciatori interessati per questioni di età possono partecipare a gare della categoria Allievi Campionato Under 17 e quindi possono scontare la squalifica nella stessa squadra nella quale militavano quando è avvenuta l’infrazione. Non è ipotizzabile che il legislatore sportivo abbia previsto casi nei quali un tesserato possa non scontare una sanzione comminatagli dagli organi della giustizia sportiva, considerando che quindi va individuata la gara nella quale i calciatori dovevano scontare la squalifica. Ovvero quella del campionato Under 17 categoria Allievi immediatamente successiva all’uscita del comunicato ufficiale riportante la squalifica, con il Follonica Gavorrano.
Il giudice sportivo ha quindi accolto il ricorso è ha deciso di comminare alla società Nuova Grosseto Barbanella la perdita della gara a tavolino per 0-3 e un’ammenda di 180 determinata in relazione alla categoria di appartenenza. È inoltre stato inibito fino al 21 novembre il dirigente accompagnatore Flavio Tarassi, mentre i due calciatori sono stati squalificati per un’ulteriore giornata.
RECLAMO DELL'U.S.D. FOLLONICA GAVORRANO AVVERSO REGOLARITA' ED ESITO GARA NUOVA GROSSETO BARBANELLA/FOLLONICA GAVORRANO DEL 10.10.2021 (4-0).
Sciogliendo la riserva contenuta nel Com. Uff. n. 27 del 14.10.2021;
-Il Giudice Sportivo Territoriale, letto il reclamo proposto dalla societa' U.S.D. Follonica Gavorrano, relativo alla gara in oggetto, nella quale secondo l'assunto della reclamante, la societa' A.S.D. Nuova Grosseto Barbanella avrebbe fatto partecipare i calciatori Mattia Felici e Gabriele Fabbrucci in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo e' stato inviato nei termini regolamentari e che copia dello stesso e' stata inviata alla controparte. Rilevato che la societa' A.S.D. Nuova Grosseto Barbanella non ha inviato le proprie controdeduzioni. Rilevato che, i calciatori Mattia Felici e Gabriele Fabbrucci sono stati colpiti da squalifica a seguito della gara della 9^ Mini coppa Bruno Passalacqua Categoria "Allievi" del 29/09/2021 (Com. Uff. n. 16 del 6.10.2021 Delegazione Provinciale di Grosseto).
Rilevato che ai sensi dell'Art. 21 comma 2 del CGS, il calciatore colpito da squalifica deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando e' avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento. Rilevato che i calciatori sopra citati per questioni di eta' possono partecipare a gare della categoria Allievi Campionato Under 17 e quindi possono scontare la squalifica nella stessa squadra nella quale militavano quando e' avvenuta l'infrazione. Rilevato che non e' ipotizzabile che il legislatore sportivo abbia previsto casi nei quali un tesserato possa non scontare una sanzione comminatagli dagli organi della giustizia sportiva. Rilevato che quindi nella specie va individuata la gara nella quale i calciatori dovevano scontare la squalifica e che tale gara non puo' che essere quella del Campionato Under 17 categoria Allievi immediatamente successiva all'uscita del comunicato ufficiale riportante la squalifica.
Visti gli artt. 8- 9-10 del CGS, il Giudice Sportivo Territoriale delibera in accoglimento del reclamo proposto:
a) di comminare alla societa' Nuova Grosseto Barbanella la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 nonche' l'ammenda di Euro 180,00 cosi' determinata in relazione alla categoria di appartenenza;
b) di inibire a tutto il 21/11/2021 il dirigente accompagnatore Tarassi Flavio della stessa societa'; di squalificare per UNA ulteriore giornata di gara i calciatori Mattia Felici e Gabriele Fabbrucci.
Ordina non addebitarsi la tassa di reclamo.
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