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Gioca un GIOCATORE DEPENNATO dalla LISTA e la squadra PERDE a TAVOLINO

E' successo nel girone B degli Allievi Elite: il Giudice Sportivo dà ragione all'Atletico Lucca

Un caso anomalo nel girone B degli Allievi Elite regionali. E' quello che riscontriamo nel campionato Allievi Elite dove una società, per un banale errore nella compilazione della lista iniziale, fa entrare in campo depennato dalla liste di gara. Questo succede perchè c'è l'usanza, per perdere meno tempo, di fare sempre un'unica lista, cambiando solo di volta in volta il numero da assegnare al giocatore, cancellando coloro che magari sono indisponibili. Liste spesso illeggibili e complesse.

Sarebbe meglio, pensiamo, anche per evitare errori del genere, riprendere la buona regola di fare liste completamente nuove di partita in partita, magari (e anche questo non sarebbe male...) scrivendo i giocatori in ordine di numero per renderle più facilmente leggibili. 

RECLAMO DELL'A.S.D. ATLETICO LUCCA S.C. AVVERSO REGOLARITA' ED ESITO GARA ZAMBRA/ATLETICO LUCCA S.C. DEL 3.10.2021 (4-1).

Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 25 del 7.10.2021;

- all'esito della gara Zambra Calcio/Atletico Lucca, svoltasi il 3 ottobre 2021 in S.Lorenzo alle Corti per il Campionato Regionale Under17, l'A.S.D. Atletico Lucca si rivolge a questo Giudice Sportivo Territoriale lamentando che l'avversaria aveva utilizzato, per una sostituzione avvenuta durante la gara, un calciatore, con la maglia n. 16, privo di titolo perché depennato dalla distinta consegnata preventivamente all'arbitro.

Controdeduce l'A.S.D. Zambra Calcio sostenendo che il calciatore entrato in campo con la maglia n. 16 era il calciatore Taccini Filippo indicato in distinta erroneamente con il n. 15.

Il reclamo, essendo fondato, va accolto. E' del tutto pacifico, per esplicito dettato normativo (art.61/3 N.O.I.F. e Regola 3 Decisioni Ufficiali della F.I.G.C.) e per consolidato indirizzo giurisprudenziale che i calciatori non indicati preventivamente nella lista consegnata all'arbitro non sono legittimati a prendere parte all'incontro. Da cio' ne discende che alla redazione delle liste ed alle eventuali operazioni successive di variazione o di completamento sono infatti tenute, in base al disposto di cui al comma 3 del sopra citato art. 61 N.O.I.F., esclusivamente le societa' e non l'arbitro cui, in proposito, non viene riconosciuta alcuna potestà di surroga.

In conseguenza di cio', tutte le irregolarità derivanti dal mancato rispetto delle formalita' essenziali di cui sopra non possono che farsi risalire al soggetto normativamente obbligato che, solo, ne dovrà poi rispondere in sede disciplinare. Del resto, come e' ben noto, ciascuna società ha diritto di ottenere dall'Arbitro, prima dell'inizio della gara, la consegna di copia dell'elenco nominativo dei calciatori della squadra avversaria. Il tutto finalizzato ad esigenze sia di controllo della regolarita' di partecipazione alla gara dei singoli calciatori della squadra avversaria, sia di predisposizione delle eventuali contromisure sul piano tecnico-tattico una volta conosciuta la formazione di detta squadra.

Va inoltre precisato che il Direttore di Gara, appositamente sentito da questo Giudice nella sua attività istruttoria, non è stato in grado di riferire se effettivamente il calciatore subentrato potesse fisicamente corrispondere al calciatore indicato con il numero 15, con cio' eventualmente concedendo a questo Giudice una dichiarazione probatoria che potesse eventualmente confermare l'errore formale ma anche l'impiego di un calciatore preventivamente identificato, di tal ché non vi e' agli atti del giudizio alcuna prova certa che possa superare il dato formale dell'ingresso in campo di un calciatore privo di titolo, in quanto depennato dalla distinta consegnata ad inizio gara.

La tassa non deve essere addebitata.

Per questi motivi il Giudice Sportivo Territoriale, in accoglimento del reclamo come innanzi proposto dall'A.S.D. Atletico Lucca S.C. di San Marco (Lucca), infligge all'A.S.D. Zambra Calcio la punizione sportiva della perdita per 3-0 della gara Zambra Calcio/Atletico Lucca S.C. del 3.10.2021. Ordina non addebitarsi la tassa.

 

 

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  Scritto da La Redazione il 12/11/2021
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