Juniores Regionali Gir. A, Seravezza - Folgor Marlia verrà rigiocata
Accolto il ricorso del club biancoceleste, la gara era stata sospesa sull'1-0 in favore dei versiliesi

Seravezza – Folgor Marlia si rigiocherà. La gara, valevole per il Girone A di Juniores Regionali e disputata sabato 15 novembre scorso, sospesa sul risultato di 1-0 in favore dei versiliesi, dovrà essere ripetuta. La Folgor Marlia si vede così accogliere il ricorso.
Queste le decisioni del giudice sportivo:
RECLAMO DELL'A.S.D. FOLGOR MARLIA AVVERSO REGOLARITÀ GARA SERAVEZZA/FOLGOR MARLIA DEL 15.11.2014 (sospesa nel s.t. della gara sul risultato d 1-0).
Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 27 del 20.11.2014;
-con rituale e tempestivo reclamo diretto a questo Giudice Sportivo Territoriale la Società A.S.D. Folgor Marlia, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha impugnato la regolarità della gara in epigrafe riportata. In particolare la reclamante chiede che venga disposta la ripetizione della gara in quanto l'arbitro nel secondo tempo aveva prima sospeso la gara per impraticabilità del terreno di gioco e dopo circa 15 minuti, richiamava le squadre in campo per la prosecuzione della stessa.
Ai sensi dell'art. 34 comma 5 C.G.S. è stato richiesto all'arbitro un supplemento di rapporto. Il Giudice Sportivo Territoriale rileva che secondo quanto riportato in tale documento l'arbitro interrompeva la gara a causa della incessante pioggia per ben due volte.
In relazione a tale ultima interruzione l'arbitro "emetteva inavvertitamente tre fischi invitando le squadre a rientrare negli spogliatoi". Successivamente dopo circa 10/12 minuti, constatato che il terreno di gioco era di nuovo praticabile invitava le squadre a rientrare in campo per portare a termine la gara. È a questo punto che l'A.S.D. Folgor Marlia si sarebbe rifiutata di rientrare in campo giustificando tale rifiuto con la circostanza che alcuni calciatori erano già sotto la doccia. Dall'esame degli atti ufficiali però non è risultato desumibile a quali calciatori delle due società, l'arbitro ebbe a comunicare la decisione di rimanere a sua disposizione e poi di riprendere la gara per portarla a termine, né l'arbitro riferisce se gli stessi rivestissero o meno la funzione di capitano. Inoltre sempre dall'esame degli atti è risultato che l'arbitro non ha verificato personalmente se e quanti calciatori dell'A.S.D. Folgor Marlia fossero ancora in tenuta di gioco (non ne ha nemmeno indicato il numero approssimativo). Infine il D.G. non è stato nemmeno in grado di dire con precisione (10/12 minuti) quanto tempo fosse passato dal momento in cui ha sospeso la gara al momento in cui ha invitato le squadre a rientrare in campo e riportando in referto, quale ora del termine della gara, solo quello relativo alla momentanea sospensione avvenuta al 22' minuto del s.t. della gara. In ragione di tali fatti così come accertati, il reclamo deve trovare accoglimento in relazione a quanto riferito dallo stesso direttore di gara il quale ha dimostrato evidenti incertezze e contraddizioni procedurali nell'applicazione delle regole di gioco e delle disposizioni impartite agli arbitri e alle quali gli stessi sono obbligati ad attenersi.
Infatti, a parte le discrepanze fra il primo referto ed il successivo supplemento, appare evidentemente errato il non verificare se i calciatori dell'A.S.D. Folgor Marlia fossero in condizioni di riprendere il gioco e quanto mai inopportuno non aver richiesto al capitano o ad un dirigente di detta società una apposita dichiarazione scritta circa il loro rifiuto a proseguire la gara.
Tutte queste indeterminatezze, indecisioni e dubbi inducono questo Giudice a disporre che la gara in epigrafe interrotta nel s.t. della stessa venga ripetuta e ciò in relazione a quanto previsto dall'art. 17 comma 4 lett.
c) C.G.S..
Per questi motivi il Giudice Sportivo Territoriale accoglie il reclamo e dispone la ripetizione della gara del Campionato Regionale Juniores Girone ''A'' Serravezza/Folgor Marlia. Dispone la trasmissione della presente sentenza alla Segreteria del C.R.T. per quanto di sua competenza. Per l'effetto, senza addebito di tassa.
Scritto da La Redazione il 31/12/2014













