Seconda Categoria, accolti i ricorsi di Montieri e Alleanza Giovanile
Sconfitte a tavolino per Saline e Casellina, confermato lo 0-0 di Tressa - San Polo

Il Giudice Sportivo ha emanato le proprie sentenze (C.U. n. 22 de 23/10/2014) in merito a tre ricorsi presentati per altre gare. Nel Girone F è stato accolto il reclamo del Montieri, che vince così 3-0 a tavolino la gara persa sul campo (2-1) contro il Saline. Nel Girone I, invece, respinta la richiesta del Tressa, che si vede confermato lo 0-0 contro il San Polo. Infine, nel Girone M, tre punti per l'Alleanza Giovanile dopo che non si era disputata la gara contro il Casellina.
GARE DEL 21/ 9/2014
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
RECLAMO DELL'A.C. MONTIERI AVVERSO REGOLARITA' GARA SALINE/MONTIERI DEL 21.9.2014 (2-1).
Avverso la regolarità della gara Saline/Montieri del 21.9.2014, terminata con il risultato di 2-1, l'A.C. Montieri propone reclamo a questo Giudice Sportivo Territoriale eccependo che, in occasione di tale gara, l'A.S.D. Saline aveva schierato il calciatore Bchir Salah in posizione irregolare in quanto non tesserato.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Questo Giudice ritenendo necessario compiere opportuni accertamenti, rimetteva gli atti all'Ufficio Tesseramenti. All'esito degli accertamenti compiuti dall'Ufficio è risultato che effettivamente il calciatore Bchir Salah ha partecipato alla gara Saline/Montieri in posizione irregolare. Alla A.S.D. Saline, pertanto, va inflitta la sanzione sportiva di perdita della gara per 0-3.
La tassa di reclamo, ai sensi dell'art. 33 comma 13 C.G.S., non va addebitata.
Per questi motivi il G.S.T. accoglie il reclamo come sopra proposto dall'A.C. Montieri di Montieri (Grosseto) ed infligge alla società Saline la punizione sportiva di perdita per 0-3 della gara sopra indicata, l'ammenda di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) nonché' l'inibizione per mesi UNO del dirigente Mercurio Ciro Paolo. Ordina non addebitarsi la tassa.
GARE DEL 28/ 9/2014
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
RECLAMO DELL'A.S.D. TRESSA AVVERSO REGOLARITA' GARA TRESSA/SAN POLO DEL 28.9.2014 (0-0).
Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 18 del 2.10.2014;
-l'A.S.D. Tressa ha tempestivamente inoltrato presso questo G.S.T. il preannuncio di reclamo avverso la regolarita' della gara in epigrafe.
Non ha provveduto, tuttavia, entro i termini prescritti, ad inviare i motivi di reclamo.
Per i suesposti motivi il G.S.T. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 12 C.G.S., per omesso invio dei motivi, il reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. Tressa di Monteroni d'Arbia (Siena) e dispone l'addebito della relativa tassa.
GARE DEL 5/10/2014
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
RECLAMO DEL C.S. ALLEANZA GIOVANILE A.S.D. AVVERSO MANCATO SVOLGIMENTO GARA CASELLINA/ALLEANZA GIOVANILE DEL 5.10.2014 (non disputata).
Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 19 del 9.10.2014;
-il C.S. Alleanza Giovanile ha ritualmente formalizzato il preannunciato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, deducendo la mancata disputa della stessa a causa dell’indisponibilità del terreno di gioco per concomitanza di orario con altra gara della Società concessionaria dell'impianto sportivo.
Rileva in ogni caso la reclamante che la oggettiva indisponibilità del campo di gioco andava addebitata alla società ospitante che peraltro non si era premurata di chiedere la variazione dell'ora di inizio della gara nonostante la concomitanza dell'altra gara. Chiede, pertanto, la condanna dell'altra società alla perdita della gara con il punteggio di 3-0.
Questo G.S.T. esaminati gli atti ufficiali e letto il reclamo, osserva che lo stesso è fondato.
PREMESSO infatti,
-che dal referto arbitrale risulta che le due squadre si sono regolarmente presentate presso lo stadio "Bartolozzi" di piazza Marconi in Scandicci (Firenze) in concessione alla S.D. Scandicci Calcio S.r.l. per lo svolgimento del Campionato di Serie ''D'' e Coppa Toscana - Calcio Femminile;
-che dalla lettura dei Comunicati Ufficiali n. 16 del 18.9.2014 e 18 del 2.10.2014 (Coppa Toscana Serie D Calcio Femminile), si rappresenta come formalmente certo il fatto dell’indisponibilità del campo ''Bartolozzi'' di Scandicci già da alcuni giorni prima del 5.10.2014;
CONSIDERATO
-che nel caso, l’indisponibilità del terreno di gioco non è derivata da eventi o da causa imprevedibile o improvvisa, rispetto alla quale si sarebbe configurata, del tutto ovviamente, una circostanza esimente, in ordine alle responsabilità organizzative della società Casellina bensì da fatto conoscibile e conosciuto dalla società ospitante per come sopra evidenziato;
RICORDATO
-come sia la società ospitante a dover garantire la disponibilità del terreno di gioco (o attivarsi a norma dell'art. 30 del Regolamento della L.N.D.);
RITENUTO
-come la società ospitante Casellina non abbia adottato invece tutti i comportamenti e le procedure per assicurare la disponibilità di un impianto dato in concessione ad altra società;
-che i fatti accaduti e le responsabilità delle violazioni a carico della Società Casellina risultano in modo chiaro ed inequivoco;
P.Q.M.
il G.S.T. accoglie il reclamo e, per l'effetto, infligge alla Società U.S.D. Casellina la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 a favore della società Alleanza Giovanile di Dicomano (Firenze).
Dispone non addebitarsi la tassa reclamo.
