MALORE per un ASSISTENTE dopo lo SCOPPIO dei PETARDI: gara persa
PROMOZIONE, sciolte le riserve dopo C.S. Lebowski-Nuova Foiano. Vittoria a tavolino per gli ospiti

RECLAMO DELL'A.S.D. NUOVA FOIANO AVVERSO ESITO E REGOLARITA' GARA CENTRO STORICO LEBOWSKI/NUOVA A.C. FOIANO DEL 13.09.2026 (1-0).
Sciogliendo la riserva contenuta nel Com. Uff. n. 17 del 17.09.2026; -l'arbitro della gara del Campionato di Promozione Centro Storico Lebowski-Nuova A.C. Foiano, disputata il 13 settembre 2026, riferiva che durante il corso di essa i sostenitori della squadra della società Centro Storico Lebowski avevano lanciato numerosi petardi e fumogeni.
Al 27' del 1º tempo uno dei due assistenti ufficiali accusava un malore dovuto allo scoppio di alcuni petardi lanciati dai sostenitori locali. In particolare, lo stesso subiva un attacco di panico tanto da costringerlo ad accasciarsi a terra non rendendogli più possibile la prosecuzione del suo compito nella gara. L'incontro era stato proseguito con la collaborazione di due tesserati messi a disposizione dalle due società, in quanto anche l'altro assistente ufficiale veniva dispensato dal suo ufficio, come da regolamento. L'A.S.D. Nuova A.C. Foiano ha proposto reclamo a questo G.S.T. ritenendo che i fatti occorsi avessero alterato il regolare svolgimento della gara richiedendo l'attribuzione della vittoria della stessa in suo favore.
La società resistente Centro Storico Lebowski depositava rituali memorie difensive sostenendo che non fosse dimostrato il nesso di causalità tra lo scoppio dei petardi ed il malore accusato dall'assistente di gara, testualmente sostenendo "La ricorrente attribuisce allo scoppio specifiche conseguenze sull'udito e sullo stato psicofisico dell'assistente, giungendo a ricondurre al medesimo episodio anche la decisione di non proseguire l'incarico. Si tratta, tuttavia, di passaggi distinti, che non possono essere ricondotti a un'unica spiegazione causale per il solo fatto di essersi verificati nella medesima fase dell'incontro ", proseguendo poi la tesi difensiva fino a concludere con la richiesta di rigetto del ricorso e conseguente omologazione del risultato conseguito sul campo. Il ricorso può trovare accoglimento. Infatti, quando è prevista nelle gare ufficiali la designazione di assistenti ufficiali, la loro sostituzione con due tesserati designati di ciascuna società partecipante alla gara è consentita solo in due casi: 1) in assenza di uno o di entrambi gli assistenti ufficiali; 2) nell'impossibilità di espletare il proprio compito da parte di uno di essi a causa di malessere od infortunio, verificatosi nel corso della gara. In tale seconda ipotesi, il malessere deve essere attribuito a cause naturali, mentre l'infortunio deve dipendere da un evento accidentale, non determinato cioè da fatto volontario o colposo, in base al quale deve essere riconosciuta la relativa responsabilità oggettiva della società. Del resto, dal referto di gara risulta inequivocabilmente non solo l'introduzione del materiale pirotecnico da parte dei sostenitori della società Centro Storico Lebowski, ma anche la sua utilizzazione in differenti riprese, con l'accensione di fumogeni e con l'esplosione di petardi: condotte non solo pericolose per persone e cose, ma anche reiterate e neppure isolate, data la pluralità del materiale pirotecnico utilizzato, che ha aumentato l'offensività potenziale dell'occorso. Ricorda inoltre questo Giudice come la C.A.F. abbia a suo tempo statuito che "l'impossibilità di continuare a svolgere le funzioni da parte di uno o più ufficiali di gara per un fatto cagionato con dolo o colpa dei sostenitori di una delle due squadre in competizione comporta l'immediata sospensione dell'incontro e spetta ai giudici sportivi ricercare, in base agli atti ufficiali, la sussistenza o meno della responsabilità oggettiva della società o di entrambe le società in gara e l'adozione degli eventuali provvedimenti disciplinari."
Nel caso in esame, è di tutta evidenza il nesso di causalità tra il lancio di petardi da parte della tifoseria della società Centro Storico Lebowski in prossimità dell'Assistente Arbitrale ed il suo malore per l'attacco di panico che gli impediva di proseguire regolarmente la gara. Tale correlazione è infatti descritta inequivocabilmente dall'assistente ufficiale e confermata dal D.G. nel rapporto di gara e nei successivi supplementi. Come è noto le dichiarazioni degli ufficiali di gara costituiscono prova di fede privilegiata ed entrambi hanno precisato che l'attacco di panico ed il tremore alle gambe furono provocati dallo scoppio dei petardi e non da fattori esterni naturali, ad esempio un colpo di calore, come parrebbe invece voler far intendere la resistente nella propria memoria difensiva.
Di conseguenza l'impossibilità di assolvere la funzione assegnatagli è certamente dipesa da un comportamento dei sostenitori della società Centro Storico Lebowski, che è quindi chiamata a rispondere delle loro condotte, con le conseguenze previste dall'art. 10 n.1 C.G.S.. La soluzione adottata dal D.G. di sostituire entrambi gli assistenti con tesserati messi a disposizione delle due società è quindi tecnicamente corretta ed ha permesso di riprendere il gioco senza creare possibili problematiche di ordine pubblico in caso di sospensione immediata della gara ma ciò non sana il fatto provocato dai sostenitori del Centro Storico Lebowski, che ha costretto l'assistente arbitrale ad abbandonare la gara, con la conseguenza dell'applicazione della sanzione della sconfitta a tavolino.
A supporto di questa tesi ci sono autorevoli precedenti giurisprudenziali, poiché certamente l'aver provocato il malore di un Ufficiale di Gara è fatto grave tale da determinare un'evidente alterazione al regolare svolgimento della gara punibile con la perdita della stessa, in ossequio alle disposizioni codicistiche.
Va infine ricordato che l'introduzione nell'impianto sportivo ed il lancio di materiale pirotecnico costituisce già di per sé un illecito disciplinare sanzionato dal codice di giustizia sportiva, nonché dalla normativa statale sulle manifestazioni sportive, come reato di pericolo.
Per questi motivi il G.S.T. in accoglimento del reclamo come innanzi proposto dall'A.S.D. Nuova A.C. Foiano di Foiano della Chiana (Arezzo) infligge al Centro Storico Lebowski la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, comminandole anche l'ammenda di euro 2000,00 (Duemila/00) fermo restando l'obbligo di risarcire i danni all'assistente ufficiale n.2 se richiesti e documentati. Ordina non addebitarsi la tassa.
Scritto da La Redazione il 05/10/2026
















