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Il CALCIATORE è SQUALIFICATO ma lo fanno GIOCARE: SCONFITTA a TAVOLINO

Terza Categoria Lucca Girone A, il Villetta 2012 vince il ricorso contro l'Atletico Penarol

GARE DEL CAMPIONATO TERZA CATEGORIA LUCCA C11

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 7/3/2026 ATLETICO PENAROL - VILLETTA 2012 ASD

Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n. 41 del 11/03/2026:

-letto il ricorso proposto dall'A.S.D. Villetta 2012 relativo alla gara in oggetto, con il quale la reclamante ha chiesto di irrogare alla società A.S.D. Atletico Penarol la punizione sportiva della perdita della gara in quanto, secondo l'assunto della reclamante, la società avrebbe impiegato UN calciatore squalificato e più precisamente Viviani Matteo;

-rilevato che il ricorso è stato proposto nei termini regolamentari;

-rilevato che è stata inviata copia alla controparte, come da attestazione dell'invio allegata alla documentazione originale del ricorso rimessa al Giudice Sportivo Territoriale;

-rilevato che è stato richiesto l'addebito sul proprio conto del prescritto contributo per l'accesso alla giustizia sportiva;

-preso atto che l'A.S.D. Atletico Penarol non ha inviato alcuna memoria in risposta al ricorso proposto;

-con C.U. 40 del 04/03/2026 il G.S.T. della Delegazione Provinciale di Lucca infliggeva al calciatore VIVIANI MATTEO la squalifica di una gara effettiva per recidività in ammonizioni (V infrazione);

-rilevato dal referto arbitrale della gara ATLETICO PENAROL-VILLETTA 2012 DEL 07/03/2026, che VIVIANI MATTEO è stato inserito nella distinta presentata dalla Società ATLETICO PENAROL ed ha preso parte alla gara;

-verificato che i fatti e le circostanze, così come sopra descritte sussistono e che, pertanto, deve ritenersi irregolare, in applicazione dell'art. 21 comma 7 C.G.S., la partecipazione alla gara in questione da parte di VIVIANI MATTEO che doveva scontare ancora UNA giornata di squalifica nella gara ATLETICO PENAROL VILLETTA 2012;

-rilevato che in base al comma 6 lett. A dell'art. 10 C.G.S. alla Società che fa partecipare alla gara calciatori squalificati deve essere inflitta la punizione sportiva della perdita della stessa,

Tutto ciò premesso, questo Giudice Sportivo DELIBERA

-di accogliere il reclamo proposto dalla Società VILLETTA 2012;

-di infliggere, pertanto, alla Società A.S.D. ATLETICO PENAROL la punizione sportiva della perdita della gara, con il conseguente risultato ATLETICO PENAROL-VILLETTA 2012 0-3;

-di infliggere al calciatore VIVIANI MATTEO (ATLETICO PENAROL) UNA ulteriore giornata di squalifica;

-di infliggere alla Società ATLETICO PENAROL l'ammenda di Euro 100,00; di infliggere al Sig. COLI FRANCESCO, in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale l'inibizione sino al 25/04/2026;

-di non addebitare la tassa reclamo a carico della Società VILLETTA 2012.

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  Scritto da La Redazione il 26/03/2026
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