MAXI SQUALIFICHE per DIRIGENTI e GIOCATORI: un EX PROF rientra a MARZO
Seconda Girone A, le decisioni del Giudice Sportivo nei confronti del Vorno

Mano pesantissima da parte del Giudice Sportivo nei confronti del Vorno dopo il match interno disputato domenica 30 novembre contro il Serricciolo, terminato 1-1 e valevole per l'undicesima giornata del Girone A di Seconda Categoria.
La società al momento ha deciso di non rilasciare dichiarazioni, ma si starebbe muovendo per presentare ricorso.
Queste le decisioni:
Euro 550,00 VORNO 1972
Per persone estranee recinto spogliatoi prima dell'inizio della gara. Per contegno minaccioso verso il D.G. accompagnato da bestemmie gara e termine. Recidiva. Per contegno intimidatorio verso i calciatori avversari a fine gara con tentativo di colpirli attraverso la rete di recinzione.
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 20/6/2026
GABRIELLI LORENZO PRIMO (Vorno 1972)
Già colpito da provvedimento disciplinare in corso accedeva al recinto spogliatoi e successivamente, portatosi in tribuna, offendeva il D.G.
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 1/3/2026
DE LUCA NICOLA (Vorno 1972)
Per contegno offensivo ed intimidatorio verso il D.G. Sanzione aggravata in quanto dirigente addetto all'arbitro
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 15/2/2026
FRATESCHI GABRIELE (Vorno 1972)
Per aver offeso il D.G. in ripetute e distinte circostanze
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA FINO AL 8/3/2026
PERA MANUEL (Vorno 1972)
Espulso per condotta violenta verso un calciatore avversario, alla notifica offendeva il D.G. persistendo poi nel contegno irriguardoso per circa 4 minuti, trattenuto da alcuni compagni, ritardando così la ripresa del gioco. Di poi si posizionava nei pressi della recinzione rivolgendo frasi intimidatorie al D.G. e successivamente reiterava le offese all'Arbitro dalla tribuna. A fine gara assumeva contegno offensivo anche nei confronti di alcuni calciatori avversari
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE
LENCIONI FILIPPO (Vorno 1972)
Per aver offeso il D.G. e per aver sferrato un violento calcio ad un cestino, a fine gara, danneggiandolo.
Scritto da La Redazione il 05/12/2025



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