GUASTO all'IMPIANTO ILLUMINAZIONE, la SOCIETA' perde 0-3 A TAVOLINO
In Coppa Toscana Prima sentenza sfavorevole al Pianella: passa il Tegoleto

Un "caso" in Coppa Toscana Prima categoria. E' quello accaduto (LEGGI QUA) mercoledì scorso a Pianella dove la gara è stata sospesa per un problema all'impianto di illuminazione. Il tutto dovuto a un guasto dell'ENEL. di questo però, come dice il regolamento, ne è stata ritenuta responsabile la società di casa che, questa è la prassi, doveva poi documentare questo "riconoscimento di cauisa di forza maggiore".
RICHIESTA DEL G.S.D. PIANELLA PER IL RICONOSCIMENTO DELLE CAUSE DI FORZA MAGGIORE PER MANCATA CONCLUSIONE GARA PIANELLA/TEGOLETO DEL 22.09.2025 (sospesa al 32º del p.t. sul risultato di 2-0).
La Società Pianella richiede il riconoscimento delle cause di forza maggiore per mancata conclusione della gara in epigrafe innanzi a questo G.S.T. che, esaminata la documentazione agli atti, rileva che la richiesta è stata trasmessa con Pec ma il testo risulta senza apposizione di firma ordinaria né digitale ;
preso atto della decisione n. 12/2021 del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI Prima Sezione, che ha ritenuto necessaria l'apposizione della firma per rendere ammissibile la richiesta, considerato pertanto che la richiesta priva di tale apposizione deve considerarsi inammissibile
P.Q.M. Il Giudice Sportivo Territoriale, dichiara la richiesta promossa dalla società Pianella inammissibile e comunque improcedibile per mancata sottoscrizione della stessa. Dispone l'addebito della tassa e passa alla lettura degli atti ufficiali dai quali si rileva che l'arbitro della gara in epigrafe riferisce di aver sospeso l'incontro al 32º del p.t. a seguito ad un guasto all'impianto di illuminazione del terreno di gioco. Lo stesso, dopo aver atteso i 45 minuti concessi alla società ospitante senza che il problema venisse risolto, aveva decretato la definitiva sospensione dell’incontro.
Ricorda questo Giudice come ogni società sia responsabile della gestione e praticabilità dell'impianto sportivo concesso ed utilizzato. In conclusione, accettando di disputare l'incontro in serata, il G.S.D. Pianella si è assunto l'onere di garantirne lo svolgimento; ciò non è accaduto e, per il principio della responsabilità oggettiva, su di esso ricadono inevitabilmente le relative conseguenze. P.Q.M. il Giudice Sportivo Territoriale in conformità di quanto previsto dall'art. 10 comma 1 C.G.S. applica alla società Pianella la sanzione della perdita per 0-3 della gara suindicata. Esclude la stessa dal proseguimento della manifestazione.
Scritto da La Redazione il 25/10/2025











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