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RECLAMO RESPINTO, PESANTE "PUNIZIONE" per una SOCIETA' GIOVANILE

Giovanissimi Regionali, l'Academy Porcari nega ogni addebito ma l'arbitro conferma tutto

Una "vicenda" dai contorni poco chiaro e con racconti molto discordanti. Il fatto è avvenuto domenica 28 Settembre al termine del derby Academy Porcari-Atletico Lucca nel campionato Giovanissimi Regionali, conclusosi sull'1-1. Il rapporto dell'arbitro Romagnoli della sezione di Lucca però dopo qualche giorno è stato severissimo nei confronti della società di casa, che ha portato il Giudice Sportivo a infliggere squalifiche a tutti i componenti della panchina (ivi compreso l'allenatore Massimo Barsotti), anche per la presenza non autorizzata di una persona fuori dalla lista.

Da qua una sanzione che pregiudica il cammino dell'Academy Porcari, sotto la "mannaia" ora della "famigerata" quota dei 100 punti nella classifica disciplina, che porta a perdere il diritto di partecipare al campionato regionale. La società del presidente Silla ha smentito fin da subito il racconto-rapporto dell'arbitro ed per questo ha inoltrato opposizione all'organo successivo di grado. 

L'arbitro però, come si può leggere qua sotto, ha confermato tutto e il reclamo è stato respinto. Una vicenda che però potrebbe non finire qua, vista che c'è troppa discordanza tra le varie versioni e pare incredibile che tutto sia successo in questa maniera.

Reclamo proposto dalla società Academy Porcari in opposizione ai provvedimenti assunti dal G.S. Territoriale a carico dei dirigenti Amore Gaetano, Mercanti Roberto e Nardi Riccardo, inibiti fino al 2/12/2025
(C.U. n. 22 del 02/10/2025).

I dirigenti della società reclamante sono stati sanzionati dal G.S. per aver offeso, a fine gara assieme a persona estranea non identificata ed all’allenatore, il D.G.

I fatti, si apprende dal referto gara, si sono svolti presso i locali degli spogliatoi, ove i suddetti si sono rivolti al D.G. esprimendosi come segue: “arbitro hai rovinato una partita, sei un imbecille, non capisci un cazzo, vattene in culo, sei un pezzo di merda, testa di cazzo…tutti e 5 contro di me”. L’arbitro attribuisce tutte le suddette espressioni ai sanzionati, ma anche all’allenatore ed al quinto soggetto non tesserato.

La società in epigrafe reclama il provvedimento sanzionatorio assumendo preliminarmente una ricostruzione dei fatti difforme da quella indicata in referto. Afferma dunque non essersi creato a fine gara, innanzi tutto, il clima ostile che nella ricostruzione del Direttore costituirebbe il contesto in cui si sono verificati i fatti incriminati. Di poi contesta l’attribuzione delle espressioni offensive ai propri tesserati, che non le avrebbero pronunciate. Infine lamenta le genericità del referto, con particolare riferimento alla descrizione delle offese asseritamente proferite, stigmatizzando il fatto che le medesime vengono attribuite indistintamente a tutti i soggetti presenti nella circostanza, ovvero a ben cinque soggetti diversi, rendendo di fatto anche impossibile comprendere chi effettivamente avrebbe pronunciato cosa.

In fase di audizione della reclamante, intervenuta in data 17.10.2025, viene letto il supplemento reso dal D.G. su richiesta della Corte, con il quale il medesimo specifica dettagliatamente ogni singola espressione pronunciata dai Signori Amore, Mercanti e Nardi, attribuendola specificamente a ciascuno e ribadendo di aver chiaramente visto e riconosciuto i tre dirigenti. La società reclamante lamenta ancora la genericità dell’atto da cui scaturiscono le sanzioni (il referto), evidenziando di contro l’eccessiva specificità del supplemento reso a distanza di molti giorni. Di detta audizione se ne redige verbale.
La Corte ha elementi sufficienti poter assumere la propria decisione e motivarla.
Preliminarmente preme rammentare che il referto di gara, e dunque il suo contenuto, gode di fede privilegiata

Nel caso di specie non si ravvedono vizi o irregolarità nella sua redazione, che possano minarne l’affidamento. E’ vero che la inevitabile sintesi con cui il D.G. descrive fatti e accadimenti, lo porta ad attribuire indistintamente le offese percepite a tutti i contraddittori che lo fronteggiano durante l’alterco. D’alto canto ciò non impedisce di comprendere la portata offensiva dei termini utilizzati nei suoi confronti, né di individuare gli autori delle frasi. Peraltro, col supplemento, emergono anche i dettagli e le sfumature che permettono ancor più una corretta individuazione, qualificazione ed attribuzione degli illeciti.

D’altro canto il reclamo non offre temi, men che meno prove, utili a minare la credibilità dei fatti narrati dall’arbitro.
Il G.S., si ritiene, ha correttamente individuato e ben qualificato le condotte punibili, sanzionandole proporzionalmente.

P.Q.M.

la C.S.A.T. respinge il reclamo proposto. Trattenuta la tassa.

Delibera depositata in data 20.10.2025 e registrata, sotto la medesima data, al n. 10 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana

Segretario                              Presidente                            Consigliere estensore
Fabrizio Tosi                       Raffaello Niccolai                             Nicola Boschi

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  Scritto da La Redazione il 23/10/2025
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