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Fa GIOCARE un CALCIATORE SQUALIFICATO, società ESCLUSA dalla COPPA

Seconda Categoria, l'USD Leccese vince il ricorso contro il Rignano

Leccese-Rignano, match valevole per il triangolare di primo turno della Coppa Toscana Seconda Categoria, è terminata sul campo con il risultato di 0-2.

La società locale ha però presentato ricorso contro la presenza tra le file avversarie dello squalificato Valentino Cepele, ottenendo la vittoria a tavolino (3-0), con la conseguente esclusione dalla manifestazione del Rignano.

Queste le decisioni del Giudice Sportivo:

GARE DEL 7/ 9/2025

gara del 7/ 9/2025 LECCESE - RIGNANO CALCIO

1.-RECLAMO DELL'U.S.D. LECCESE AVVERSO REGOLARITA' GARA LECCESE/RIGNANO CALCIO DEL 7.09.2025 (0-2).

Il Giudice Sportivo Territoriale, esaminato il ricorso fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio nei termini previsti dalle norme vigenti dalla Società Leccese con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento in quanto alla stessa avrebbe preso parte, senza averne titolo, il calciatore CEPELE Valentino (Rignano Calcio) in quanto squalificato con Com. Uff. n. 18 del 23.10.2024 per la Coppa Provinciale di Firenze di 3^ Categoria per una gara effettiva (II ammonizione). Per l'effetto chiede la vittoria a tavolino. Inoltra memoria difensiva l'A.S.D. Rignano Calcio senza peraltro opportunamente notificarla alla controparte sostenendo che la squalifica è riconducibile ad altra manifestazione e come tale non da scontarsi in coppa. Il ricorso presentato dall'U.S.D. Leccese è fondato. Infatti esaminati gli atti ufficiali, come noto fonte privilegiata di prova, il calciatore CEPELE Valentino (Rignano Calcio) alla data della disputa della gara in epigrafe era in posizione irregolare non avendo scontato la squalifica di una gara comminatagli con Com. Uff. n. 18 del 23.10.2024 per recidività in ammonizione II infrazione (Coppa Provinciale di Firenze di 3^ Categoria).

Si rileva peraltro che nella presente fattispecie trova efficace e compiuta applicazione il principio di omogeneità delle competizioni (Coppa Provinciale di 3^ Cat./Coppa Toscana di 2^ Cat.), applicazione peraltro vieppiù legittimata dal dettato normativo e giurisprudenziale di riferimento, soprattutto in relazione alla decisione n.11/2023 del Collegio di Garanzia dello Sport che ne ha affermato la netta prevalenza di tale principio rispetto al sussidiario principio di afflittività. In virtù dell'art.10, comma 6, lett. a) del C.G.S.

DELIBERA

a) di accogliere il ricorso proposto dalla società Leccese di Reggello (Firenze);
b) di infliggere alla società Rignano Calcio la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 escludendola dal proseguo della manifestazione nonché l'ammenda di euro 250,00;
c) di inibire il dirigente accompagnatore Sig. Coletta Nicola (Rignano Calcio) fino al 5.10.2025
d) di squalificare per UNA ulteriore giornata il calciatore CEPELE Valentino (Rignano Calcio). 

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  Scritto da La Redazione il 10/09/2025
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