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TUTELA LEGALE PENALE per le società DILETTANTISTICHE

Una polizza assicurativa della Lega Nazionale Dilettanti nel difficile momento della pandemia

La copertura sarà messa a disposizione dalla LND a titolo gratuito. La Lega Nazionale Dilettanti, anche a seguito del diffondersi della pandemia da Covid-19, per venire incontro alle difficoltà in cui potrebbero trovarsi tutte le Società Sportive associate, metterà a disposizione delle stesse una polizza per la Tutela legale penale tesa alla copertura per qualsiasi necessità di assistenza legale, incluse, appunto, anche le casistiche di violazioni e illeciti legate al Covid-19.

Si tratta di un'operazione quantomai opportuna in questo periodo di emergenza, che non sarà però l'unico ambito coperto dalla polizza, così come studiata e proposta dal broker AON, partner della LND per il settore assicurativo, e stipulata con la compagnia Roland. Il raggio delle garanzie è infatti molto ampio e consente ai rappresentanti dei club della LND di poter affrontare con maggiore serenità un periodo così complesso per lo svolgimento delle attività.

COPERTURA ASSICURATIVA PER LA TUTELA LEGALE PENALE

La Lega Nazionale Dilettanti, anche a seguito del diffondersi della pandemia da Covid 19, per venire incontro alle difficoltà in cui potrebbero trovarsi tutte le Società Sportive ad essa associate – per il tramite del proprio broker Aon S.p.A. – ha inteso stipulare a loro favore (e a favore dei rispettivi dirigenti, medici sociali, allenatori, calciatori e calciatrici), con la Compagnia Roland, una polizza per la Tutela legale penale tesa alla copertura per qualsiasi necessità di assistenza legale, incluse, appunto, anche le casistiche di violazioni e illeciti legate al Covid-19.

Tale polizza assicurativa prevede, a titolo esemplificativo e non limitativo, le seguenti coperture:

Difesa in procedimenti penali, tra cui la difesa dall'accusa di aver commesso un reato colposo o doloso e l'assistenza di un avvocato nel caso in cui l'assicurato venga assunto come testimone in quanto persona informata sui fatti (art. 377 c.p.p.) o imputata in procedimento connesso (art. 210 c.p.p.)
Difesa in procedimenti penali e per illeciti amministrativi pecuniari e/o non pecuniari;
 Difesa in procedimenti disciplinari;
 Giurisdizioni Speciali/Cassazione/Corte Costituzionale;
 Dissequestro;
 Libera scelta del legale e del domiciliatario: l'Assicurato può scegliere l'Avvocato liberamente senza alcun limite territoriale. Vengono inoltre garantite le spese per un secondo legale domiciliatario con un esborso massimo di EUR 5.000,00 per sinistro;
 Patteggiamento;
 Secondo consulente di parte;
 Fase prodromica;
 Difesa per gli illeciti amministrativi, come ad esempio il ricorso avverso una sanzione amministrativa pecuniaria emessa nei confronti dell'Assicurato;
 Difesa per le violazioni di norme fiscali/tributarie/doganali;
 Difesa contro le sanzioni amministrative di cui all'art. 9 d.lgs. n. 231/01;
Delitti nell'ambito della circolazione stradale;
COVID-19 – retroattività: la copertura si estende anche a sinistri originati da fatti avvenuti prima della decorrenza del contratto, ma in ogni caso relativi alla reale o presunta infezione di una persona con il virus COVID-19, a condizione che il Contraente venga a conoscenza per la prima volta del sinistro successivamente alla data di decorrenza del contratto stesso.
Decorrenza della copertura: 31 agosto 2020 – Scadenza: 31 agosto 2021

NOTE PER LA DENUNCIA DEL SINISTRO

Definizione di sinistro: in linea di massima, si intende quale sinistro la vertenza, penale o amministrativa per la quale viene prestata la garanzia di polizza.
Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro: In deroga all’art.1913 Codice Civile, il Contraente/Assicurato deve segnalare alla Compagnia, per il tramite del Broker Aon S.p.A., per iscritto o anche verbalmente, il verificarsi del sinistro entro 30 (trenta) giorni dal primo momento in cui viene a conoscenza di una fattispecie di cui all’art. 5 (CSP – condizioni speciali tutela legale penale) che rende necessaria la salvaguardia dei suoi diritti, generando così spese legali.

I sinistri vanno comunicati per e-mail all’indirizzo: Sportfed@aon.it ovvero telefonicamente al numero: 06.772761.

L’Assicurato è tenuto, inoltre, a fornire tutti gli atti e i documenti necessari per la definizione della pratica e trasmettere copia di qualsiasi atto giudiziario a lui notificato entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica. L’inosservanza di tali obblighi può portare, ai sensi dell’art. 1915 Codice Civile, alla decadenza parziale o totale del diritto alla garanzia assicurativa.

Avvertenza: La suindicata sintesi delle garanzie rappresenta un semplice estratto delle condizioni assicurative che sono consultabili in forma completa, con indicazione di franchigie, scoperti ed esclusioni, cliccando sul link https://www.lnd.it/it/servizi/assicurazioni

fonte www.lnd.it

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  Scritto da La Redazione il 23/10/2020
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