SERIE D GIRONE D, partita persa a tavolino alla SANGIOVANNESE
Accolto il reclamo della Ribelle per la posizione irregolare del giocatore croato Milicevic
Cambia forzatamente la classifica del girone D della serie D e la notizia non è positiva per il calcio toscano visto che il Giudice Sportivo questa mattina ha inflitto la sconfitta a tavolino per 0-3 alla Sangiovannese dopo il reclamo della Ribelle relativo alla gara dello scorso 16 Ottobre vinta sul campo per 3-1 dalla formazione azzurra. Il motivo della contesa è stato la posizione irregolare nel tesseramento del giocatore croato Ivan Milicevic.
Questo il testo della decisione del Giudice Sportivo:
ASD SANGIOVANNESE 1927 – APD RIBELLE
Il Giudice Sportivo,
- letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla A.P.D. RIBELLE con il quale si richiede che venga inflitta alla ASD SANGIOVANNESE 1927 la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell’art. 17 comma 1 e comma 5, lettera a) del C.G.S. FIGC. Secondo la ricostruzione della società reclamante, il calciatore di nazionalità croata Milicevic Ivan, nato il 11/02/1988, presente in distinta con il n. 20 ed effettivamente impiegato da 1’ minuto del secondo tempo della gara in oggetto, non avrebbero avuto titolo a parteciparvi per incompletezza e irregolarità degli atti di trasferimento presso la suddetta società;
- lette le memorie inviate dalla ASD SANGIOVANNESE 1927 entro il termine previsto dall’art. 29, comma 8-bis,
C.G.S., con le quali si contestano i fatti descritti dalla società reclamante ed, in particolare, si afferma l’assoluta
regolarità della posizione del calciatore Milicevic Ivan in occasione della gara in oggetto;
- letta la dichiarazione del 20 ottobre 2016 inoltrata, su richiesta di codesto Giudice sportivo, dall’Ufficio
Tesseramento del Dipartimento Interregionale presso la Lega Nazionale Dilettanti, nella quale si informa che «il
calciatore Milicevic Ivan, nato il 11/02/1988, risulta essere svincolato dall’1 luglio 2016.» e pertanto non tesserato
con la ASD Sangiovannese 1927 alla data del 16/10/2016.
P.Q.M.
Delibera:
1) di accogliere il reclamo;
2) di infliggere alla ASD SANGIOVANNESE 1927 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di
0-3;
3) di non addebitare la tassa di reclamo.
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